N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 1997
N. 75 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 1997 (del Commissario dello Stato per la regione siciliana) Finanza regionale - Regione siciliana - Autorizzazione all'Assessore regionale per i beni culturali a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche dell'Universita' di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane nonche' a concedere un contributo al Centro studi filologici per il completamento del vocabolario siciliano - Prevista copertura della relativa spesa mediante riduzione di un capitolo, c.d. "libero", del bilancio pluriennale - Elevazione dell'importo del contributo annuale a favore dell'associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa - Prevista copertura della relativa spesa solo fino all'esercizio finanziario 1999 - Violazione dell'obbligo di indicare dei mezzi con i quali far fronte a nuove e maggiori spese - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 384/1991 e 12/1987 e all'ordinanza n. 69/1989. (Legge regione Sicilia 7 novembre 1997, artt. 3 e 4). (Cost., art. 81, comma quarto).(GU n.49 del 3-12-1997 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 novembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 514, dal titolo: "Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 10 novembre 1997. Nell'iniziativa legislativa, che autorizza l'Assessore regionale alla pubblica istruzione a derogare ai criteri di formulazione della graduatoria per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3 d.P.C.M. 13 aprile 1994, sono state inserite, con emendamenti estemporanei presentati in aula, le disposizioni degli artt. 3 e 4 che danno adito a censura sotto il profilo della violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti l'art. 3, che di seguito si trascrive, dispone che agli oneri finanziari derivantine si provveda per il 1998 con la riduzione della dotazione del capitolo 37985 relativo alle spese di funzionamento e per l'affitto dei locali delle Sovrintendenze per i beni culturali, delle biblioteche e dei centri culturali. "1. - L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Universita' di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane. 2. - Dalla convenzione di cui al comma 1 dovra' risultare che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Universita' di Palermo per la realizzazione dell'Atlante si avvarra' anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Universita' di Catania e Messina. 3. - Per le finalita' di cui al comma 1 e' previsto uno stanziamento di lire 2.500 milioni. 4. - L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere al Centro studi filologici e linguistici siciliani un contributo di lire 600 milioni per il completamento del vocabolario siciliano e dei lessici siciliani. 5. - Alla spesa di lire 3.100 milioni relativa all'anno 1998 si provvede mediante riduzione del capitolo 37985 del bilancio pluriennale della Regione codice 06.04.01". In buona sostanza, il legislatore regionale intenderebbe far fronte alla nuova spesa di 3.100 milioni riducendo la dotazione di un capitolo c.d. "libero", la cui consistenza viene di anno in anno determinata con legge di bilancio secondo le disponibilita' economiche e le esigenze finanziarie. Invero, l'obbligo di indicare nella legge i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa ivi prevista non puo' ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a ridurre uno stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto l'ammontare. La prevista riduzione dello stanziamento di cui, peraltro, non e' stata ancora stabilita la dotazione definitiva (tant'e' che nel disegno di legge relativo al bilancio della regione per il 1998 ne e' disposta una riduzione di 1.190 milioni di lire rispetto all'esercizio in corso) non e' inoltre correlata ad alcun provvedimento generale di riordino degli uffici o alla predisposizione di opportune misure per il contenimento delle spese di funzionamento degli stessi, circostanza questa che induce a ritenere la disposizione de qua un mero artificio contabile, elusivo del precetto costituzionale (C.C. n. 30/1959; n. 104/1961). Costituisce, parimenti, violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la disposizione del successivo art. 4 che testualmente recita: "1. - Il contributo annuale all'associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa previsto dalla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. 2. - I maggiori oneri di lire 200 milioni annui ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001". Il legislatore autorizza una maggiore spesa annua predeterminata non prevedendo al contempo idonea copertura finanziaria per gli esercizi futuri, successivi al 1999. Sebbene per quanto attenga alle spese gravanti su esercizi futuri, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, non sia richiesta quella rigorosa puntualita' circa l'identificazione dei mezzi finanziari con cui farvi fronte, necessaria come per quelle relative all'anno in corso, e' tuttavia indispensabile che sia fatta espressa previsione, oltre che dei mezzi consueti (quali nuovi tributi o inasprimento di quelli gia' esistenti), anche della riduzione di spese gia' autorizzate o dell'accertamento formale di nuove entrate o ancora di altre operazioni finanziarie che assicurino la raccolta dei fonri (C.C. n. 12/1987 e 69/1989). Con la nota sentenza n. 384/1991 codesta Corte ha in proposito acclarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81, di disposizioini che prevedono oneri a carico di piu' esercizi finanziari come nella specie, di cui sia stata omessa la copertura della spesa gravante sui bilanci relativi ad anni successivi a quelli ricompresi nel bilancio pluriennale.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 3 e 4 del disegno di legge n. 514 dal titolo: "Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 novembre 1997 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Palermo, addi' 14 novembre 1997 Il Commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco Romagnoli 96C1354