Adempimenti delle attivita' industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.(GU n.173 del 27-7-1998)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, come modificati dall'art. 1, commi 3 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 1 febbraio 1996; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che fa salvi i termini stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997; Tenuto conto della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato I, parti 1 e 2; Sentita la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998; Decreta: Articolo unico Le attivita' esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Roma, 21 luglio 1998 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio p. Il Ministro dell'interno Barberi Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bersani