N. 666 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1997
N. 666 Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Sartori Giuseppe Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere - Fase degli atti preliminari al dibattimento - Obbligo di interrogatorio ed estinzione della misura per omesso interrogatorio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, e 302). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del processo contro Paoletti Giuliano + altri, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 216, commi 1 e 2, 219 commi 1 e 2, n. 1, 233 commi 1 e 2, n. 1, l.f.; Premesso che in data 9 giugno 1997 il tribunale di Prato ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal difensore di Sartori Giuseppe e si e' riservato di trattare la richiesta di declaratoria di estinzione della misura sotto il profilo di cui all'art. 302 c.p.p. per essere decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 294 c.p.p. per l'interrogatorio della persona colpita da custodia cautelare. osserva La misura in atto e' stata disposta dal giudice per le indagini preliminari ed e' stata eseguita, dopo un lungo periodo di latitanza dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento. La misura data 9 maggio 1995, e' stata eseguita in data 4 marzo 1997; il decreto che dispone il giudizio e' stato pronunziato in data 17 ottobre 1995 fissandosi l'udienza dibattimentale per il 25 marzo 1997. Non si e' dato corso all'interrogatorio in forza della specifica previsione contenuta nell'art. 294 c.p.p. che limita l'obbligo in questione alla fase precedente l'esercizio dell'azione penale, e sul quale risulta formatosi l'indirizzo di giurisprudenza rappresentato da sez. unite 18 giugno 1993 Dell'Omo secondo cui tale norma non si applica neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale e' stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase. E' il caso dell'odierno imputato. Ebbene in forza del citato indirizzo, oltretutto fondato sul significato del tutto univoco degli articoli in questione, si dovrebbe respingere anche la seconda richiesta della difesa, senonche' emergono considerazioni che consentono di formulare delle riserve sulla legittimita' costituzionale degli artt. 294 e 302 c.p.p. Ricorre la condizione prevista dall'art. 23.2 della legge 11 marzo 1953, n. 87 poiche' la fase incidentale de libertate relativa alla questione sollevata dalla difesa in ordine alla estinzione della misura custodiale non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale delle norme citate. Ed infatti ove si dovesse ritenere conforme ai principi costituzionale l'obbligo per il giudice di provvedere all'interrogatorio di garanzia anche nell'ipotesi che qui interessa, ne conseguirebbe la dichiarazione di perdita di efficacia della custodia cautelare per non essere stato eseguito l'interrogatorio, mentre la richiesta dovrebbe essere respinta allo stato attuale della legislazione. Le ragioni che inducono il Collegio a dubitare della legittimita' costituzionale della norma si identificano con gli argomenti sviluppati dalla Corte costituzionale nella sentenza 3 aprile 1997, n. 77, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 294.1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice debba procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia e dell'art. 302 c.p.p. limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari". Nel caso cosi' deciso le doglianze dei giudici a quibus erano relative alla mancata previsione dell'interrogatorio nel periodo corrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare, tanto che la Corte ha premesso "che la questione sottoposta all'esame della Corte resta rigorosamente delimitata alla denunzia degli artt. 294, primo comma, e 302 c.p.p. nella parte relativa alla mancata previsione, per la fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla conclusione dell'udienza preliminare, tanto del dovere del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere quanto dell'effetto caducatorio della misura in caso di mancato espletamento del detto interrogatorio nel termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura stessa, ed aggiunge successivamente che la questione si estende fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, e ritiene cosi' delimitato il thema decidendum. La decisione passa in rassegna le ragioni poste dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a fondamento della interpretazione sopra richiamata e della dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 294 c.p.p. espressa dai giudici di legittimita'. Tali argomenti vengono cosi' individuati: una volta chiusa la fase delle indagini preliminari l'indagato, ormai divenuto imputato, ha gia' avuto occasione di far conoscere le prove a suo favore nel corso dell'udienza preliminare o comunque il giudice ha avuto la possibilita' di valutare le dette prove, e poi ancora che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, i tempi sono obbligati dovendo l'udienza preliminare essere fissata entro un termine non superiore a trenta giorni, conseguentemente potendo il controllo giurisdizionale attivarsi anche sullo status custodiae dell'imputato che puo' cosi' esporre le proprie difese, senza contare la proposizione della richiesta di riesame a mezzo della quale e' consentito all'imputato, nei termini brevi di cui all'art. 309, nono comma, c.p.p. di essere sentito e di svolgere ogni difesa davanti al tribunale della liberta', limitatamente alla legittimita' della misura cautelare. La Corte, sul primo motivo, ha dedotto "che il termine tra la data della richiesta e la data dell'udienza, essendo un termine che per legge puo' arrivare a trenta giorni, non esclude l'eventualita' che, quanto meno per tale periodo di tempo, l'imputato in vinculis possa essere sottratto alla prima presa di contatto con il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimita' dello status custodiae"; ha ancora sottolineato "che detto termine e' da ritenere soltanto ordinatorio e dunque non esclude la possibilta' che l'interrogatorio possa essere ulteriormente differito, che l'interrogatorio di cui all'art. 421, secondo comma, del c.p.p., secondo periodo - incentrato sul meritum causae, salva la possibilita' di richiedere, in quella sede, la revoca della misura - differisce profondamente dall'interrogatorio previsto dall'art 294 del c.p.p., avente ad esclusivo oggetto la verifica da parte del giudice della sussistenza e del permanere delle condizioni legittimanti la custodia: e cio' in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta' ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa". La Corte giunge quindi ad affermare che "la cognizione degli atti delle indagini preliminari non e' elemento da solo sufficiente a differenziare le due situazioni in misura da rendere esorbitante, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (e quel che piu' conta, a non compromettere l'esercizio del diritto di difesa, inscindibile, per questo profilo, dal giudizio sulla conformita' della norma all'art. 3 della Costituzione)". La Corte rileva la diversita' dei momenti procedimentali ma afferma che la detta diversita' non risulta in grado di rendere razionalmente giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. In tal modo si e' evidenziato l'aspetto delle norme citate che contrastano con l'art. 3 della Costituzione, ma la sentenza rileva anche un secondo profilo, quello dell'art. 24 della Costituzione. Si priva infatti "l'imputato in vinculis del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta; di quel colloquio, cioe', con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare e alla loro permanenza". La Corte richiama a questo punto sia il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 sia la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950 che "chiedono la piu' tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione dello status libertatis e' avvenuta. Il tutto con precisi riverberi sul diritto alla liberta' personale protetto dall'art. 13 della Costituzione, trascurandosi altrimenti che l'interrogatorio rappresenta una sorta di controllo successivo sulla legittimita' della custodia ...". Giunge quindi la Corte alla sua conclusione secondo cui "... un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo esclude di norma la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, primo comma, c.p.p., per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio". La Corte contrasta poi la tesi della superabilita' dei detti parametri costituzionali alla luce della facolta' per l'imputato di presentare richiesta di riesame o di domandare la revoca del provvedimento. Sul primo punto fondamentale appare il rilievo secondo cui, mentre l'attivazione della relativa procedura ex art. 309 c.p.p. (nell'ambito della quale si realizza una mera audizione dell'interessato, cosa ben diversa da un interrogatorio di garanzia) e' lasciata all'indagato o al suo difensore, l'interrogatorio di cui all'art. 294, primo comma, c.p.p. costituisce preciso dovere del giudice da assolvere, per di piu', in un termine decisamente ristretto. Aggiunge la Corte che gli effetti caducatori previsti dall'art. 309 c.p.p. hanno presupposti del tutto diversi, non ricollegabili al ritardo dell'assunzione dell'interrogatorio. Quanto al secondo aspetto la Corte osserva che il presupposto di tale atto e' che la richiesta si fondi su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' valutati. Queste premesse argomentative hanno una portata ben piu' ampia rispetto alla conclusione alla quale e' giunta la Corte la cui statuizione risente della delimitazione del thema decidendum demandato al suo esame, cosi' come esplicitamente esposto nei punti 2 e 3 della sentenza. Non altro puo' significare il richiamo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' che richiede la piu' tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione della liberta' e' avvenuta. La fase degli atti preliminari al dibattimento non si differenzia, per gli aspetti che qui interessano, da quella precedente che costituisce la cornice in cui si colloca la sentenza n. 77/1997 della Corte. Tutti i rilievi formulati appaiono pertinenti anche nel capo in oggetto. Si deve cosi' sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, primo comma, c.p.p. e 302 c.p.p. sotto i profili di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede (l'art. 294, primo comma, c.p.p.) che il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella parte in cui non prevede (l'art. 302 c.p.p.) l'estinzione della custodia per l'omesso interrogatorio in tale fase, poiche' il giudizio attinente la fase incidentale de libertate non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione e poiche' la medesima non risulta manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, primo comma, c.p.p. e 302 c.p.p. sotto il profilo degli artt. 3 e 24 della Costituzione come sopra esposto; Visto l'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la notifica della medesima all'imputato Sartori Giuseppe, al suo difensore avv. Malerba, al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Si dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende la fase incidentale de libertate. Prato, addi' 11 giugno 1997 Il presidente: Dell'Anno 97C1105