Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1989 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).(GU n.303 del 28-12-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 271777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234 del 1978; Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e 15 giugno 1988, con i quali e' stata fissata, per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata; Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1989; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50%; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO