DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1996
Direttiva del Governo concernente il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Societa' finanziaria telefonica), allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse.(GU n.289 del 10-12-1996)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale "Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, puo' acquisire, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passivita' delle societa' stesse di pari importo"; Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni; Ritenuta la necessita' di adottare direttive per il trasferimento al Tesoro delle partecipazioni dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Societa' finanziaria telefonica), in considerazione del carattere prioritario che detto trasferimento, il conseguente riassetto delle partecipazioni societarie facenti capo alla STET e la successiva cessione delle partecipazioni stesse, hanno per il Governo, anche in considerazione degli impegni assunti con l'Unione europea; Ritenuta l'opportunita' che la cessione delle azioni possedute dall'IRI S.p.a. nella STET S.p.a. sia realizzata nella forma del versamento all'IRI S.p.a. da parte del Tesoro dell'importo corrispondente al valore delle azioni cedute, con il prelievo di detto importo dal Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432; Ritenuta la necessita' che il corrispettivo riveniente all'IRI S.p.a. dalla cessione delle azioni STET S.p.a. debba comunque essere destinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' per azioni e nell'esercizio dei poteri spettanti al Tesoro come azionista dell'IRI S.p.a., alla riduzione delle passivita' della societa' stessa, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo in sede comunitaria; Ritenuto, inoltre, che il Tesoro, al fine di perseguire la massimizzazione del ricavato della cessione delle azioni trasferitegli dall'IRI S.p.a., debba prioritariamente procedere, nella sua qualita' di azionista, alla fusione della STET S.p.a. e della Telecom Italia S.p.a., anche tenuto conto degli impegni assunti in sede comunitaria; Ritenuto, infine, opportuno autorizzare il Tesoro ad affidare all'IRI, anche nella forma del mandato, compiti operativi e gestionali nell'amministrazione delle partecipazioni azionarie sopra menzionate, allo scopo della migliore e piu' celere definizione dei necessari adempimenti; Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: 1. E' obiettivo primario del Governo il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Societa' finanziaria telefonica), allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse. 2. Il trasferimento dall'IRI S.p.a. al Tesoro delle azioni di cui al punto 1 dovra' essere effettuato entro il 31 dicembre 1996. 3. L'onere derivante dal pagamento del corrispettivo delle azioni trasferite dall'IRI S.p.a. al Tesoro e' posto a carico del Fondo ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, ed il Tesoro, nella qualita' di azionista, provvedera' a che le conseguenti liquidita' rivenienti all'IRI S.p.a. dalla cessione siano destinate esclusivamente alla riduzione delle passivita' della stessa IRI S.p.a. 4. La determinazione del valore delle azioni trasferite al Tesoro sara' effettuata da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la societa' cedente, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni e' individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed e' successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti. 5. Ai fini della dismissione delle azioni di cui al punto 1, il Tesoro procedera', preliminarmente, alla fusione tra la STET S.p.a. e la TELECOM Italia S.p.a. ed assumera' tutte le ulteriori iniziative utili alla massimizzazione del ricavato della dismissione stessa. 6. Il Tesoro e' autorizzato ad affidare all'IRI S.p.a., eventualmente nella forma del mandato, compiti operativi e gestionali per l'attuazione della presente direttiva. 7. All'acquisto delle azioni di cui al punto 1, al relativo pagamento ed ai connessi adempimenti il Tesoro provvedera' con le modalita' stabilite con decreti del Ministro del tesoro. 8. Alla cessione delle azioni di cui ai punti 1 a 6 il Tesoro provvedera' secondo le norme vigenti in materia e le direttive che saranno emanate in proposito. Roma, 6 dicembre 1996 Il Presidente: PRODI