Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge).(GU n.30 del 6-2-1997 - Suppl. Ordinario n. 25)
Vigente al: 6-2-1997
Ai signori sindaci dei comuni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e Campania Ai signori direttori dei centri per la giustizia minorile di Palermo, Catanzaro, Bari, Napoli e Roma e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Ai signori presidenti delle giunte delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise Ai signori commissari del Governo delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise Al commissario dello Stato della regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Ai signori presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise Ai signori procuratori della Repubblica presso i T.M. delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise Ai signori provveditori agli studi delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise Nel quadro della normativa in oggetto indicata, questo Ufficio, nel predisporre la presente circolare, reputa significativo ribadire la finalita' della legge tesa a fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose. In particolare per l'art.4, il legislatore, allo scopo di promuovere nelle aree meridionali l'avvio di iniziative di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione dei minori dell'area penale, ha inteso stimolare una piu' attenta sensibilita' nelle Amministrazioni Comunali rispetto alle tematiche minorili, potenziandone le capacita' progettuali nel settore, anche attraverso la concreta integrazione delle risorse territoriali. Si tratta di pianificare politiche sociali che non soltanto indirizzino gli interventi sulle singole emergenze, ma siano in grado di affrontare la complessita' delle problematiche ed al tempo stesso incidere concretamente sulla vita quotidiana delle giovani generazioni. Tale azione di prevenzione del disagio fornisce una risposta anche alla domanda di controllo sociale su fasce preadolescenziali sulle quali oggi da piu' parti viene avanzata la richiesta di intervenire con maggiore autorevolezza ed incisivita'. Per consentire la realizzazione di una finalita' cosi complessa, si ritiene che vadano tenuti presenti gli obiettivi che il legislatore si era prefisso nella formulazione della normativa in questione. Tali obiettivi sono individuabili in: a) attivazione di iniziative volte ad aprire concrete opportunita' formative, lavorative e socializzanti per i minori "a rischio"; b) promozione delle capacita' dei Comuni di potenziare il sistema delle risorse gia' esistenti nel territorio, attraverso la realizzazione di servizi di rete che vedano una collaborazione attiva tra le risorse istituzionali, sociali, dell'associazionismo e del volontariato L'esperienza di questi anni di attuazione della legge rende indispensabile per i Comuni interessati l'inserimento dei progetti all 'interno dei piani locali di politica sociale in modo da realizzare con essi una compatibilita' ed un rapporto coerente con gli specifici bisogni territoriali. Il raccordo interistituzionale, con l'associazionismo privato e con il volontariato e' da ritenersi necessario per l'impostazione e la realizzazione dei progetti stessi, al fine di non vanificare l'intento del legislatore e di non deprimere le rilevanti potenzialita' delle risorse delle comunita' locali. Alla luce di quanto espresso, le istanze per il contributo dovranno tenere presente le procedure ed i criteri di seguito definiti per la formulazione e la presentazione dei progetti d'intervento. 1) Procedure. Per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1997, i Comuni delle Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise - Puglia - Campania, dovranno indirizzare la delibera della Giunta con i progetti proposti al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il 30 marzo, tramite le seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile: - per la Regione Sardegna: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - via Ippolito Nievo, 12 Roma tel. 06/58332133; - per le Regioni Campania e Molise: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - viale Colli Aminei, 44, - Napoli. tel. 081/7410851; - per le Regioni Puglia e Basilicata: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile -Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205; - per la Regione Sicilia: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110; - per la Regione Calabria: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/741632; Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al primo giorno non festivo seguente il 30 marzo 1997. In caso di delibera intervenuta entro tale data, sara' ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva non festiva. Presso i suddetti Centri per la Giustizia Minorile sono stati istituiti i Gruppi Integrati composti dal Direttore del Centro, da un funzionario del servizio tecnico ed uno dei Servizi minorili, nonche' da rappresentanti regionali e dei Comuni proponenti. I Gruppi Integrati sono chiamati a valutare il livello tecnico e qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle indicazioni e finalita' della presente circolare, nonche' la loro rispondenza alle esigenze locali. Le Direzioni dei Centri entro il 30 aprile 1997 trasmetteranno all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile la documentazione, corredata per ciascun progetto da un verbale relativo alla valutazione compiuta dai Gruppi Integrati, completa del giudizio motivato sulla ammissibilita' al finanziamento del progetto stesso. I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal gruppo tecnico di questo Ufficio che concludera' l'istruttoria con la collaborazione di un delegato dell'Assessorato ai Servizi Sociali delle Regioni interessate. I progetti ammessi saranno proposti per il necessario parere alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista dall'art.2, comma 5 della legge 216/91. Successivamente sara' disposto il finanziamento con decreto ministeriale. Sia le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile che i Gruppi Integrati locali sono da ritenersi disponibili per un'azione di consulenza e supporto tecnico, anche in fase progettuale. 2) Caratteristiche dei progetti. I progetti, finalizzati ad attuare interventi che contrastino i fenomeni di cooptazione dei minorenni da parte di associazioni criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche: 1. la fattibilita', in quanto sforzo di strategie che definiscono la direzione e la concretezza dell'intervento, 2. la continuita' come garanzia di impegno e sviluppo; 3. l'organicita' come manifestazione di una coerenza interna al progetto ed assunzione di una logica unitaria; 4. l'individuazione delle aree di intervento dove risulti piu' elevato il grado di disagio sociale e di devianza minorile; 5. la flessibilita' dei modelli di intervento in funzione dei reali bisogni della realta' giovanile locale; 6. il collegamento territoriale di rete con i Comuni limitrofi, le Comunita' montane ed i Consorzi di Comuni per progetti polifunzionali capaci di incidere realmente sulle situazioni considerate; 3) Principi Guida. I progetti sono destinati a minori e gruppi di minori in eta' compresa tra 11/18 anni ed a giovani infraventunenni - in considerazione di quanto previsto all'art.24 del D.L. vo 272/89-, in condizione di forte deprivazione di opportunita' educative e sociali, residenti in aree dove il combinarsi di accentuati livelli di disgregazione sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata determina alti tassi di devianza minorile. I principi cui i progetti devono tendere sono: 1. Utilizzo e potenziamento del sistema delle opportunita' gia' esistenti; 2. Protagonismo delle Regioni e dei Comuni: interventi inseriti nei piani di politica sociale territoriale; 3. Integrazione interistituzionale: promuovere il raccordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in modo da creare una cultura del contrasto e di opposizione alla cooptazione dei minori nella criminalita' organizzata attraverso la collaborazione attiva con Istituzioni quali il Provveditorato agli Studi, 1' Ufficio Provinciale del lavoro, ecc.; 4. Attivazione e sostegno, di "Servizi" piuttosto che di "Strutture", attraverso operatori che interagiscano con minori e/o gruppi di minori nel loro ambiente di vita; 5. Coinvolgimento diretto della Famiglia all'interno del tessuto progettuale, sia come soggetto attivo, che come destinataria di consulenza e sostegno; 6. Coinvolgimento significativo nel circuito progettuale delle agenzie di socializzazione come la Scuola, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, anche relativamente all'utilizzo delle strutture scolastiche di cui all'art. 1 della legge 216/91 con le modalita' previste dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992; 7. Collaborazione attiva e diretta delle forze sociali locali, dell'associazionismo e del volontariato; 8. Attivazione di Centri di Aggregazione Giovanile, coordinati direttamente dalla Regione, con la partecipazione dei Comuni attraverso il finanziamento della legge in esame; 9. Precariato creativo inteso come capacita' di educare il giovane al cambiamento e ad inventarsi il proprio futuro; 10. Valorizzazione di attivita' ludico-sportive per stimolare l'aggregazione e la fantasia costruttiva; 11. Previsione di iniziative capaci di intervenire a favore delle "nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.; 12. Promozione di una presa di coscienza circa i problemi connessi alla criminalita' organizzata, sia nell'opinione pubblica locale che tra gli operatori impegnati nel progetto. 4) Contenuto dei progetti. Nell'ambito dei principi sopra enunciati, verra' attribuita preferenza ai progetti che prevedano la realizzazione di "Servizi" capaci di sensibilizzare la comunita' sui temi del disagio e di attivare interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione sociale utilizzando a tale scopo le seguenti modalita' operative: - promuovere la partecipazione sociale; - favorire lo sviluppo individuale e le relazioni del giovane con il gruppo e del gruppo con la comunita' attraverso momenti di aggregazione anche informale; - realizzare iniziative che facilitino il confronto e la condivisione dei problemi tra operatori ed utenti; - costruire collegamenti e circuiti comunicativi ed operativi tra i Servizi esistenti; - attivare connessioni di reti relazionali tra le varie realta' del territorio per potenziare sinergie e far maturare la condivisione comunitaria dei bisogni; Sono, pertanto, da prevedersi: - "Servizi" preposti al sostegno ed al trattamento dei minori in ambiente esterno, con l'impiego di specifiche professionalita' quali: - Educatori di strada - Educatori domiciliari - Tutors, Assistenti Sociali e Psicologi che abbiano l'obiettivo di elaborare strategie operative di intervento nel territorio e che: - agiscano nei luoghi propri di vita del giovane; - agiscano come supporto formativo tramite la condivisione di percorsi di vita quotidiana del minore; - realizzino un'integrazione con i servizi e le agenzie esistenti; - individuino ed organizzino le risorse e le opportunita' del territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui le sinergie tra le diverse forze in gioco trovino una concreta realizzazione. - Servizi di Segretariato Sociale attraverso la costituzione di uno "sportello" che rappresenti uno strumento per: - stabilire un contatto con il minore finalizzato a dare informazioni sulle risorse disponibili nel territorio; - ricevere a sua volta informazioni su esigenze e problematiche generali; - stabilire con il minore un rapporto capace di attivare un intervento a carattere psicosociale. - Servizi di Informazione/Orientamento per i giovani che, adottando un approccio centrato sul giovane stesso, siano in grado di aiutarlo a superare le difficolta' di orientamento e di scelta che incontra soprattutto quando si trova in condizioni marginali o svantaggiate. A tale scopo fornisce informazioni e consulenza relativamente a: - manifestazioni culturali, studio, viaggi, lavoro, tempo libero; - difficolta' relazionali: con la famiglia, i coetanei, gli adulti; - difficolta' scolastiche e di lavoro: orientamento scolastico e professionale, mettendo a disposizione elementi e strumenti per facilitare la progettualita' del minore in ambito scolastico, lavorativo ecc. - problemi di droga e di alcool; - problemi psicosociali. - Servizi di Informazione rivolti alle famiglie finalizzati a: - facilitare ed intensificare il processo di dialogo e di comunicazione con le associazioni e le risorse locali; - incoraggiare la partecipazione delle famiglie alla programmazione di attivita' che saranno realizzate insieme alle stesse; - favorire il riconoscimento del ruolo di ogni membro della famiglia e agevolare l'attivazione di processi di responsabilizzazione. - Servizi rivolti ai minori stranieri di sostegno ed integrazione sociale contro i rischi di emarginazione e di devianza con interventi volti a: - promuovere rapporti con le istituzioni che si occupano del problema, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi, di tempo libero, ecc.; - agevolare la conoscenza e l'aggiornamento della lingua italiana; - agevolare, ai fini dell'inserimento dei minori e delle loro famiglie nel tessuto sociale, la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado; - favorire la partecipazione a corsi di formazione professionale regionale ai fini dell'inserimento lavorativo; - promuovere l'utilizzo del mediatore culturale come figura che puo' facilitare l'inserimento sociale del minore straniero. - Centri di Mediazione Giovanile i cui obiettivi siano: - offrire uno spazio in cui poter raccontare liberamente le situazioni conflittuali che il giovane vive e trovare interlocutori disposti a fornire strumenti per elaborarle e gestire; - attivare un processo che non debba necessariamente essere risolutore delle problematiche, ma che si adoperi perche' tra le parti si aprano canali di comunicazioni interrotti da eventuali conflitti; - formare mediatori sul territorio, cioe' figure in grado di appropriarsi direttamente della funzione di mediare in ambiti diversi come la scuola, la famiglia, le associazioni giovanile, gli ambiti sportivi, ecc. - Centri di Aggregazione e Polifunzionali direttamente coordinati dalle Regioni e dai Comuni, rivolti anche a minori sottoposti a procedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere una programmazione che contempli: - una pluralita' di attivita': animazione, ascolto, sostegno scolastico, sport, attivita' espressive, spazi autogestiti; - la consulenza alle famiglie; - la costruzione di percorsi educativi personalizzati, per l'attuazione di misure cautelari non detentive ed alternative e sostitutive alla detenzione; - interventi specifici nei confronti dei minorenni stranieri. I Centri di Aggregazione dovranno costituirsi come "Laboratori di creativita' giovanile" nel senso che il giovane non sia considerato come semplice destinatario e consumatore di spazi offerti, ma soggetto autonomo e produttore creativo delle modalita' operative. In linea con il rapido cambiamento sociale che si e' verificato negli ultimi anni, si ritiene che la "giovinezza" debba ritenersi piu' come fase transitoria che come una condizione di realta' statica. E' importante allora che il giovane per riconoscersi tale ed individuare la "sua differenza" rispetto alle varie fasi di vita sia partecipe di un confronto con le altre generazioni. Si puo' prevedere, pertanto, un Centro aperto anche agli adulti, che si interessi globalmente delle problematiche sociali di gruppi e di famiglie. Dovranno, altresi', individuarsi le risorse esistenti sul territorio e collaborare con le agenzie che, per competenza e titolarita', svolgono interventi nell'area minorile. - Sostegno alle Comunita' Giovanili gia' attivate, organizzate per accogliere minori in difficolta'' per periodi medio-brevi e collegate con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire un rapido rientro degli stessi nel proprio contesto di vita; nell'eventuale finanziamento rientrera' la riserva di posti in comunita' per minori dell'area penale (art.18, 18bis, 22 e 28 e 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448). - Praticantato in servizi socialmente utili, in particolare nell'ambito della difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso associazioni di volontariato e privato sociale. - Inserimenti lavorativi e di formazione lavoro presso imprese o cooperative artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone preventivamente la disponibilita'. All'interno dei progetti possono essere previste iniziative "mirate" di aggiornamento e di formazione del personale direttamente coinvolto. I corsi dovranno essere attuati in istiuiti dalle Regioni o in sedi qualificate ed istituzionalmente riconosciute a livello nazionale e prevedere un programma di formazione multidisciplinare capace: - di stimolare un approccio significativo alle problematiche giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle situazioni per l'elaborazione di adeguati programmi di intervento; - di fornire strumenti operativi e tecniche di intervento a livello individuale, di gruppo e di comunita'. 5) Articolazione dei progetti. I progetti dovranno indicare: a) l'area geografica cui si riferiscono: quartiere, frazione, comune; b) l'utenza destinataria in termini qualitativi e quantitativi: minori denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni di nuclei familiari problematici, ecc.; c) le motivazioni a sostegno: condizioni socio- culturali e ambientali su cui si vuole intervenire, condizioni di rischio, rapporti con l'area penale, eventuali possibili rapporti con la criminalita' organizzata, ecc.; d) gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso i quali si intende procedere: creazione di equipe di coordinamento, collegamento con istituzioni territoriali del privato sociale organizzato e volontariato, intervento di rete; e) le finalita' e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della prevenzione secondaria e terziaria; f) la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare; g) l'indicazione dei tempi di attuazione con previsione di continuita' al termine dei finanziamenti ministeriali; h) il personale che si intende impiegare e le attivita' di formazione e di aggiornamento previste; i) le strutture e gli spazi gia' disponibili; j) le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi; k) il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato; l) l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive; m)la ripartizione analitica ed annuale dei costi, suddivisi per singole voci di spesa: personale, locazione, materiale, ecc.. Si fa presente che, qualora il progetto sia articolato in piu' iniziative, dovra' essere indicato l'ordine di priorita' delle stesse. L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli indicatori predeterminati, dei criteri e delle modalita' per la verifica dei risultati in itinere e finali, e' motivo di esclusione del progetto. 6) Destinazione dei contributi. Saranno privilegiati i progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attivita' previste dai progetti. In assenza di dette strutture potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta' privata, i quali dovranno tuttavia essere adeguati alle necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a cura e spese della proprieta'. In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attivita' e/o accoglienza per minori. Nell'ottica gia' puntualizzata di favorire la creazione di Servizi piuttosto che di strutture, sono ammesse nelle quantita' ritenute indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative a personale qualificato in relazione alle finalita' progettuali, esclusivamente nell'ambito delle eventuali convenzioni che i Comuni finanziati riterranno di stipulare con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato. Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa: 1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria; 2. oneri per l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri l'effettiva necessita', la congruenza economica e l'adeguatezza rispetto alle iniziative da intraprendere; 3. oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo; 4. oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991. 5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza. Si precisa che gli strumenti, le attrezzature e gli altri beni materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto, entrano a far parte del patrimonio dell'Amministrazione comunale. Non saranno ammessi al finanziamento i progetti: 6. che prevedono interventi esclusivamente finalizzati alla prevenzione primaria, senza alcun riferimento ai minori dell'area penale o a rischio di devianza; 7. gia' finanziati negli esercizi degli anni precedenti e non ancora attivati; 8. che prevedono inserimenti lavorativi e di formazione lavoro, inferiori ad una annualita' o per cui la Regione ha previsto uno stanziamento di fondi; Saranno, inoltre, escluse le istanze dei Comuni che richiederanno il finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno che all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile. Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo ordinativi emessi sulle sezioni di Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti scadenze: A. il 40% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto, su richiesta del Comune che preannuncia l'attivazione del progetto, parere favorevole del gruppo integrato locale, presentazione da parte dello stesso Comune del progetto di fattibilita' e conseguente stipula del protocollo operativo; B. il 30% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta del Comune, corredata da una relazione di verifica sullo stato di attuazione del progetto e parere favorevole del gruppo integrato locale; C. il rimanente 30% su richiesta del Comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione fornita dal gruppo integrato. La presente circolare, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si precisa che il finanziamento dei progetti, per il corrente anno, e' subordinato alla approvazione della legge di rifinanziamento per il triennio 1997/99. Il direttore generale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile MAGNO