N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 ottobre 2017 (della Regione Veneto). 
 
Terzo settore - Organismo nazionale di controllo (ONC) - Attribuzioni
  dell'ONC - Organismi territoriali  di  controllo  -  Fondo  per  il
  finanziamento di progetti e attivita'  di  interesse  generale  nel
  terzo settore. 
- Decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
  settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge
  6 giugno 2016, n. 106), artt. 61, comma 2; 62, comma 7; 64;  65;  e
  72, in relazione all'art. 73. 
(GU n.47 del 22-11-2017 )
    Ricorso  proposto  dalla  Regione  Veneto  (codice   fiscale   n.
80007580279 - partita IVA n. 02392630279), in persona del  presidente
della   giunta   regionale   dott.   Luca   Zaia   (codice    fiscale
ZAILCU68C27C957O),  autorizzato  con   deliberazione   della   giunta
regionale del Veneto n. 1502 del 25 settembre 2017 (documento n.  1),
rappresentato e difeso, per mandato  a  margine  del  presente  atto,
tanto unitamente quanto disgiuntamente,  dagli  avvocati  Ezio  Zanon
(codice  fiscale   ZNNZE157L07B563K)   coordinatore   dell'Avvocatura
regionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di
Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  Roma,
via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni:  fax  06/3211370,
posta  elettronica  certificata:  luigimanzi@ordineavvocatiroma.org),
contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli  articoli
61, comma 2; 62, comma 7; 64; 65; 72 in  relazione  all'art.  73  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del  Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  2  agosto
2017, n. 179, supplemento ordinario, per violazione degli articoli 3,
76, 97, 114, 117, commi III e IV, 118  e  119  Cost.,  oltreche'  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    L'art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106,  recante  «Delega  al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e  per
la disciplina del servizio civile universale», ha disposto  che:  «Al
fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad  elevare  i
livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione  sociale,
favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno  sviluppo  della
persona, a valorizzare il potenziale di  crescita  e  di  occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli  2,  3,  18  e  118,  quarto
comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi in materia di riforma del  Terzo  settore.
Per  Terzo  settore  si  intende  il  complesso  degli  enti  privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e  che,  in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non  fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
sindacati, le associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di'
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in  quanto  enti  che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.». 
    Nello specifico, il seguente comma 2, lettera b), ha delegato  il
Governo al  riordino  e  alla  revisione  organica  della  disciplina
speciale e delle altre disposizioni vigenti relative  agli  enti  del
Terzo settore di cui al comma 1, compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
all'art. 20, commi 3 e 4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni. 
    In particolare, tra i principi e  criteri  direttivi,  l'art.  4,
comma 1, lettera b) della citata legge  ha  affidato  al  legislatore
delegato  il  compito  di  «individuare  le  attivita'  di  interesse
generale che caratterizzano  gli  enti  del  Terzo  settore,  il  cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso
modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da  parte
dei soggetti beneficiari, costituisce requisito  per  l'accesso  alle
agevolazioni previste  dalla  normativa  e  che  sono  soggette  alle
verifiche di cui alla lettera i). Le attivita' di interesse  generale
di cui alla presente lettera sono  individuate  secondo  criteri  che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'
sociale nonche' sulla base dei settori di attivita' gia' previsti dal
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  e   dal   decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle
attivita'  di  interesse  generale  si  provvede  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  acquisito  il  parere
delle commissioni parlamentari competenti». 
    In  attuazione  della  delega,  il  Governo   ha   cosi'   potuto
circoscrivere l'ambito semantico-giuridico del concetto, di  per  se'
elastico e non compiutamente  perimetrato,  di  «Terzo  settore».  In
particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017,  rubricato
«Attivita' di interesse generale», statuisce che: 
    «1. Gli enti del Terzo settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o
principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse
generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne
disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: 
        a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive
modificazioni; 
        b) interventi e prestazioni sanitarie; 
        c)  prestazioni  socio-sanitarie  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 14  febbraio  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129  del  6  giugno  2001,  e  successive
modificazioni; 
        d) educazione,  istruzione  e  formazione  professionale,  ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e  successive  modificazioni,
nonche' le attivita' culturali di  interesse  sociale  con  finalita'
educativa; 
        e) interventi e servizi finalizzati alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
        f) interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e del  paesaggio,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
        g) formazione universitaria e post-universitaria; 
        h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
        i)  organizzazione  e  gestione   di   attivita'   culturali,
artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,  incluse  attivita',
anche editoriali, di promozione e diffusione della  cultura  e  della
pratica del volontariato e delle attivita' di interesse  generale  di
cui al presente articolo; 
        j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,  ai  sensi
dell'art. 16,  comma  5,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni; 
        k) organizzazione  e  gestione  di  attivita'  turistiche  di
interesse sociale, culturale o religioso; 
        l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta'
educativa; 
        m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del
Terzo settore; 
        n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; 
        o)  attivita'  commerciali,  produttive,  di   educazione   e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica
svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il
contrasto del lavoro infantile; 
        p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.  2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione  della  disciplina
in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
        q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,
nonche' ogni altra attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi
o lavorativi; 
        r)  accoglienza  umanitaria  ed  integrazione   sociale   dei
migranti; 
        s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
        t)  organizzazione   e   gestione   di   attivita'   sportive
dilettantistiche; 
        u) beneficenza, sostegno a  distanza,  cessione  gratuita  di
alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale
a norma del presente articolo; 
        v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
        w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,  sociali  e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle
attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,
promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge
8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui  all'art.
1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
        x) cura di procedure  di  adozione  internazionale  ai  sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
        y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni; 
        z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata.». 
    Il  vasto  orizzonte  delle  attivita'  annoverate   tra   quelle
ricadenti nel «Terzo settore» determina un rilevante impatto rispetto
a numerosi ambiti materiali affidati alle cure delle regioni, oltre a
testimoniare la stretta correlazione esistente tra tali  attivita'  e
il territorio. Correlazione che impone la necessita' di conformare  i
servizi «sociali» di interesse generale in ragione delle specifiche e
particolari esigenze di ogni territorio. Il che, a sua  volta,  esige
il riconoscimento in capo alle regioni di un ruolo centrale, anche  e
soprattutto nella definizione delle priorita' di intervento  e  nella
definizione   della   «politica   sociale»   da   attuare   per    il
soddisfacimento dei bisogni delle popolazione locali. 
    Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo,  alle  materie
«politiche  sociali»,  «istruzione   e   formazione   professionale»,
«artigianato», «commercio  e  fiere»,  «agricoltura»,  «turismo»,  e,
inoltre, «tutela della salute», «protezione civile»,  «valorizzazione
dei beni culturali». 
    Su tale base esegetica e teleologica  occorre  valutare,  in  via
prodromica, ove la  novella  disciplina  legislativa  afferisca  alla
competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento  civile»,
«tutela della concorrenza», «sistema  tributario»  e  «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale» ed, ove, invece, essa oltrepassi i  legittimi  confini  di
tali materie,  venendo  ad  incidere  sull'autonomia  legislativa  ed
amministrativa, oltreche' politica delle regioni. 
    In  particolare,  la  disciplina  regolatoria  che  definisce  la
natura, il funzionamento, la strutturazione degli enti facenti  parte
del «Terzo settore», vista la loro  natura  di  soggetti  di  diritto
privato,  sembra  senza   dubbi   di   sorta   ricadere   nell'ambito
dell'ordinamento civile. Cosi' come la disciplina tributaria, pur ove
determini in via indiretta indirizzi di politica «sociale»  in  grado
di favorire determinati  settori  rispetto  ad  altri,  in  tal  modo
limitando dall'esterno l'autonomia politica  regionale  in  ordine  a
rilevanti settori affidati alle cure degli  enti  territoriali,  puo'
ritenersi afferente alla materia «sistema tributario». 
    Parimenti, le varie disposizioni contenute  nel  novello  codice,
dirette a evitare che il regime di favore  per  gli  enti  del  Terzo
settore possa alterare il regime di libera concorrenza nel mercato o,
rectius, nei mercati, sono annoverabile nell'ambito della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela della  concorrenza.  Cosi'
come la definizione dei livelli  minimi  ed  essenziali  dei  servizi
sociali da assicurare sull'intero territorio nazionale. 
    Ove, invece, la disciplina codicistica configura  un  modello  di
«amministrazione articolata», diretto a promuovere  e  sostenere  gli
enti e, in generale, il sistema del Terzo settore  (titolo  VIII  del
codice) ovvero laddove prevede la destinazione vincolata di  fondi  a
favore di iniziative e progetti promossi  da  soggetti  iscritti  nel
Registro unico nazionale del Terzo settore  o  al  finanziamento  del
sistema dei centri di servizio per il  volontariato,  essa  introduce
delle  disposizioni  che  sono  estranee  agli  ambiti  materiali  di
competenza esclusiva dello Stato, e che  invece  vengono  a  incidere
sull'autonomia legislativa e amministrativa  e,  latamente  politica,
delle regioni,  le  quali,  per  l'istituzione  e  per  le  modalita'
funzionali dei vincoli introdotti, sono  indebitamente  condizionate,
impedite o, comunque, alterate,  nelle  proprie  scelte  di  politica
sanitaria, turistica, sociale, culturale (et cetera), che alle stesse
compete. 
    Soprattutto, ove, come avviene  nelle  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 117/2017 in questa sede impugnate, non sia previsto un
adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali,  che  subiscono
un pregiudizio, senza alcuna forma di compensazione che consenta alle
stesse  di  esercitare  la  propria  autonomia   nell'interesse   del
cittadino  e  tenendo  in   giusta   considerazione   le   condizioni
socio-economiche del proprio territorio. 
    Il che, oltre a ledere in via autonoma  le  competenze  regionali
riconosciute  dalla  Costituzione  della  Repubblica   italiana,   si
riverbera in una lesione del principio di eguaglianza di cui all'art.
3 Cost. nonche' del canone di buon andamento dell'agire  pubblico  di
cui all'art. 97 Cost. Cio' in quanto, come in precedenza rilevato, la
stretta correlazione tra territorio, bisogni del territorio e servizi
«sociali» di interesse generale,  esige  che  sia  riconosciuto  alle
regioni  un  ruolo  centrale  nella  definizione,  programmazione   e
promozione  del  «Terzo  settore».   Di   modo   da   assicurare   il
conseguimento di un'eguaglianza che non sia solo formale, ma  che  si
dia in  termini  sostanziali.  Esito  che  potra'  essere  conseguito
unicamente ove i bisogni specifici del territorio vedano l'intervento
ravvicinato delle regioni,  naturali  conoscitrici  e  soddisfattrici
degli stessi. In una sinergia «territoriale» tra politica pubblica  e
intervento  privato,  indispensabile  al   fine   di   garantire   la
ragionevolezza   oltreche'   la    proficuita'    della    disciplina
«amministrativa» e di intervento finanziario nel Terzo settore. 
 
                             M o t i v i 
 
    1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 61, comma 2;  62,
comma 7; 64 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106» per violazione degli  articoli  3,
97, 117, commi III e IV, 118 Cost., oltreche' del principio di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    L'art.  64  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
rubricato «organismo nazionale di controllo», dispone che: 
    «1. L'ONC e' una fondazione con personalita' giuridica di diritto
privato, costituita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al fine di svolgere, per  finalita'  di  interesse
generale, funzioni di indirizzo e di' controllo dei CSV. Essa gode di
piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme  del
presente  decreto,  del  codice  civile  e  dalle   disposizioni   di
attuazione del medesimo. Le funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
sull'ONC previste dall'art. 25 del codice civile sono esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    2. Il decreto  di  cui  al  comma  1  provvede  alla  nomina  dei
componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che  deve  essere
formato da: 
        a) sette membri, di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,
designati  dall'associazione  delle  FOB  piu'  rappresentativa   sul
territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; 
        b)  due  membri  designati  dall'associazione  dei  CSV  piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti; 
        c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di
volontariato,  designati  dall'associazione  degli  enti  del   Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del
numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; 
        d) un membro  designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
        e) un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni. 
    3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in
carica tre  anni,  ed  in  ogni  caso  sino  al  rinnovo  dell'organo
medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente.  I
componenti non possono  essere  nominati  per  piu'  di  tre  mandati
consecutivi.  Per  la  partecipazione  all'ONC  non  possono   essere
corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul
bilancio dello Stato. 
    4. Come suo primo atto, l'organo  di  amministrazione  adotta  lo
statuto dell'ONC col  voto  favorevole  di  almeno  dodici  dei  suoi
componenti. Eventuali modifiche statutarie devono  essere  deliberate
dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 
    5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita'  alle  norme,
ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni
del proprio statuto: 
        a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB  secondo
modalita' da essa individuate; 
        b) determina i contributi integrativi  dovuti  dalle  FOB  ai
sensi dell'art. 62, comma 11; 
        c) stabilisce il numero di enti accreditabili  come  CSV  nel
territorio nazionale nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  61,
commi 2 e 3; 
        d) definisce triennalmente,  nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di
volontariato e di  tutti  gli  altri  enti  del  Terzo  settore,  gli
indirizzi strategici generali da perseguirsi  attraverso  le  risorse
del FUN; 
        e) determina l'ammontare del finanziamento stabile  triennale
dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale  e  territoriale,  su
base regionale, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 7; 
        f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei  CSV  piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti le somme loro assegnate; 
        g) sottopone a verifica  la  legittimita'  e  la  correttezza
dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di cui  all'art.  62,
comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC  ai
sensi dell'articolo medesimo; 
        h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi  i  costi
di funzionamento degli OTC e i costi  relativi  ai  componenti  degli
organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'art.  65,
comma 6, lettera e); 
        i) individua criteri  obiettivi  ed  imparziali  e  procedure
pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra
gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti  richiedenti,
espressa anche dal numero di enti associati,  della  loro  esperienza
nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 63, e della  competenza
delle persone che ricoprono le cariche sociali; 
        j) accredita i CSV, di cui  tiene  un  elenco  nazionale  che
rende pubblico con le modalita' piu' appropriate; 
        k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalita'
operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento; 
        l) predispone modelli di previsione e rendicontazione  che  i
CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; 
        m) controlla l'operato degli OTC e  ne  autorizza  spese  non
preventivate; 
        n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV,
su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; 
        o) promuove l'adozione da  parte  dei  CSV  di  strumenti  di
verifica  della  qualita'  dei  servizi  erogati  dai  CSV   medesimi
attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; 
        p) predispone una relazione annuale sulla proprie attivita' e
sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali entro il 31 maggio di  ogni  anno  e  rende
pubblica attraverso modalita' telematiche. 
    6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita'  che
non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni  di
cui al comma 5.». 
    L'organismo nazionale di controllo, dunque, pur qualificato  alla
stregua di una  fondazione  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, riveste un ruolo decisorio decisivo nel sistema  del  «Terzo
settore», sia sotto il profilo gestorio e finanziario, sia per quanto
riguarda  la  definizione  degli  indirizzi  strategici  generali  da
perseguire attraverso le risorse del FUN. Il che, assommato alla  sua
costituzione mediante atto amministrativo (decreto del Ministero  del
lavoro), alla sua compagine rigorosamente predeterminata ex  lege,  e
ai rilevanti poteri sanzionatori attribuitigli e giustiziabili avanti
al giudice amministrativo ex art. 66 del  codice,  lascia  propendere
per  una  qualificazione  di  tale   soggetto   solo   apparentemente
privatistica, ma che e' invece essenzialmente pubblicistica. 
    In particolare, ne sono indice le attribuzione  riconosciute  dal
codice all'ONC, tra cui  sono  numerose  quelle  che  sono  idonee  a
incidere  e  significativamente  sulla   strutturazione   dell'intero
sistema del «Terzo settore»,  il  quale,  come  gia'  rilevato  nella
premessa del presente ricorso, influenza, e in modo rilevante, ambiti
materiali affidati alle cure regionali, tra cui spiccano quello della
tutela della salute  sotto  forma  di  erogazione  di  prestazioni  e
servizi  sanitari,  dei   servizi   sociali,   del   turismo,   della
valorizzazione dei beni culturali et cetera. 
    Si pensi alla previsione del  secondo  comma  dell'art.  61,  del
decreto   legislativo   impugnato,   che   attribuisce   all'ONC   la
determinazione del  numero  di  enti  accreditabili  come  centri  di
servizio per il volontariato nel territorio nazionale, assicurando la
presenza di almeno un CSV per ogni regione  e  provincia  autonoma  e
secondo criteri quantitativi (un milione di abitanti per  CSV,  salvo
citta' metropolitane)  eccezionalmente  derogabili  solo  in  ragione
delle specifiche esigenze territoriali. 
    Tali CSV, enti associativi di secondo grado, sono  preposti  allo
svolgimento  di  attivita'  di   supporto   tecnico,   formativo   ed
informativo al fine di promuovere e  rafforzare  la  presenza  ed  il
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, assicurano  servizi
di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati  a
dare visibilita' ai valori del  volontariato  e  all'impatto  sociale
dell'azione  volontaria  nella  comunita'  locale,  a  promuovere  la
crescita della cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva
in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di  istruzione,
di formazione ed universita', facilitando l'incontro  degli  enti  di
Terzo settore con i cittadini interessati  a  svolgere  attivita'  di
volontariato, nonche' con gli  enti  di  natura  pubblica  e  privata
interessati a promuovere il volontariato. 
    Garantiscono,  inoltre,  servizi  di   formazione,   servizi   di
consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati  a
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti  giuridico,
fiscale,   assicurativo,   del   lavoro,   progettuale,   gestionale,
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca
fondi,  dell'accesso   al   credito,   nonche'   strumenti   per   il
riconoscimento e la valorizzazione  delle  competenze  acquisite  dai
volontari medesimi nonche' servizi di informazione e comunicazione  e
servizi di supporto tecnico-logistico. Si puo', dunque, ritenere  che
il sistema dei centri di servizio per il volontariato costituisca  la
chiave di volta dell'intero sistema  del  Terzo  settore,  in  quanto
strumento intermedio indispensabile  per  assicurare  l'efficiente  e
proficuo funzionamento dello stesso. 
    Ne consegue che la potesta' attribuite all'ONC di determinare  la
distribuzione territoriale, anche a livello regionale, dei CSV ha una
assoluta rilevanza in ordine al concreto svolgimento delle  politiche
pubbliche afferenti al Terzo settore. Cosa che comporta l'esigenza di
riconoscere in capo alle regioni uno specifico  ruolo  partecipativo,
istruttorio e codecisorio, concorrendo queste  al  funzionamento  del
Terzo settore in genere e, in particolare, dei centri di servizio per
il volontariato.  Contrariamente,  la  rappresentanza  delle  regioni
nell'ONC e' del tutto marginale e  irrilevante,  prevedendo  un  solo
membro nominato, peraltro dalla Conferenza Stato-regioni, il che  non
garantisce in alcun modo la rappresentanza regionale ne' quindi,  nel
caso di specie, l'ottimale distribuzione  territoriale  dei  CSV.  Il
che, dunque, determina e conferma come la disposizione impugnata  sia
illegittima, in quanto lesiva del principio di  leale  collaborazione
di cui all'art. 120 Cost.  nonche'  delle  competenze  legislativa  e
amministrativa delle regioni di cui agli articoli 117  e  118  Cost.,
vedendo gli enti  territoriali  impediti  di  esercitare  la  propria
autonomia politica e amministrativa in rilevanti ed estesi ambiti  di
intervento affidati alle loro cure dal titolo V della Costituzione. 
    La denunciata illegittimita' costituzionale si manifesta, dunque,
per tali ragioni, sia riguardo all'art. 64, nella parte  in  cui  non
prevede un'adeguata partecipazione degli enti territoriali,  sia  con
riferimento all'art. 61, comma 2, nella parte in cui non e'  previsto
che la determinazione dell'ONC sia assunta  previo  parere/intesa  in
sede di Conferenza intergovernativa. 
    Analoghe considerazioni si possono prospettare  con  riguardo  al
settimo comma dell'art. 62 del decreto legislativo n.  117/2017,  che
affida all'ONC la  determinazione  dell'ammontare  del  finanziamento
stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico  e
delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli  enti  del
Terzo settore,  nonche'  il  compito  di  stabilire  la  ripartizione
annuale e territoriale, su base regionale. 
    Nuovamente, determinazioni «amministrative»  dell'ONC  aventi  un
rilevante impatto sulle politiche regionali inferenti ai vari  ambiti
del Terzo settore vengono assunte senza che sia previsto un  adeguato
ruolo consultivo, partecipativo o codecisorio da parte delle regioni.
Non e', infatti, prevista alcuna adeguata partecipazione territoriale
all'organo di amministrazione dell'ONC, cosi' come non e' previsto un
intervento  regionale  nel  procedimento   decisorio   dell'organismo
nazionale  di  controllo,  che  e'  rilevante  ogni  qual   volta   i
finanziamenti concorrono con la spesa pubblica e con  gli  interventi
regionali  a  favore  del  Terzo  settore.  Il  che   testimonia   la
illegittimita' costituzionale  dell'art.  62,  comma  7  del  decreto
legislativo  n.  117/2017  per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione  di  cui  all'art.  120  Cost.,  violazione  idonea  a
riverberarsi, per i suoi  effetti  «espropriativi»,  in  una  lesione
dell'autonomia  politica,  legislativa  e  amministrativa  regionale,
vedendo vanificata o  comunque  alterata  la  potesta'  regionale  di
determinare e perseguire i propri  fini  istituzionali  in  rilevanti
settori quali la salute,  il  turismo,  la  valorizzazione  dei  beni
culturali, l'agricoltura e i servizi sociali in generale. 
    A  titolo  esemplificativo  e  a   dimostrazione   di   come   la
destinazione dei fondi al Terzo settore  possano  avere  un'incidenza
rilevantissima, anche quantitativa, rispetto  a  scelte  di  politica
«sociale» incidenti in modo trasversale sulle  competenze  regionali,
basti leggere la deliberazione del Comitato  di  gestione  del  fondo
speciale regionale per il volontariato n. 1  del  27  febbraio  2017,
che, nell'adottare le linee guida per la co-progettazione sociale dei
CSV 2016-2017, ha destinato un milione di euro a progetti finalizzati
allo sviluppo  di  comunita'  e  alla  rigenerazione  urbana  e  alla
gestione dei beni comuni (documento n. 2). 
    Invero, tali considerazioni  si  possono  estendere  a  tutte  le
funzioni  affidate  all'ONC  dall'art.  64,  comma  5   del   decreto
legislativo n. 117/2017, ragion per cui si  deve  concludere  per  la
illegittimita' costituzionale, non solo delle singole disposizioni in
precedenza censurate, ma dell'intero art. 64 nella parte in  cui  non
prevede   un'adeguata   partecipazione   regionale   all'organo    di
amministrazione dell'organismo  ovvero  non  impone  che  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 5 avvenga previo parere/intesa con  le
regioni, quanto meno nella loro rappresentanza costituita dal sistema
delle conferenze intergovernative. 
    Ne'  vale  a  sanare  il  deficit  di   costituzionalita'   delle
disposizioni impugnate il riferimento al principio di  sussidiarieta'
orizzontale di cui all'art.  118,  comma  IV,  Cost.,  in  quanto  il
riconoscimento  di  un  ruolo  attivo  da  parte  del   civis   nello
svolgimento di attivita' di interesse generale, non puo' assumere  un
carattere tirannico tale da espropriare o confliggere con la naturale
cura dell'interesse  pubblico  affidato  alle  regioni  e  agli  enti
pubblici in generale. 
    Il fatto  che  le  attivita'  di  interesse  generale  non  siano
monopolio esclusivo dei pubblici poteri,  ma  possano  essere  svolte
anche da privati, non implica infatti una sostituzione  da  parte  di
questi ai pubblici poteri. Invece, la considerazione che  proprio  la
legislazione sul  Terzo  settore  riconosce  una  rilevanza  pubblica
all'attivita' privata,  al  contrario  impone  una  regolamentazione,
anche  autoritativa,  che  assicuri  il  coordinamento  degli  sforzi
pubblici  e  privati  nel  soddisfacimento  del  superiore  interesse
generale. 
    Un   organismo   quale   l'ONC,   apparentemente   privato,    ma
sostanzialmente pubblico, esige percio', proprio al fine di garantire
tale coordinamento e un adeguato sistema di esercizio dei compiti  di
controllo,   che   nella   sua   composizione   siano   adeguatamente
rappresentati gli enti  territoriali,  che  vedono  coinvolte  numero
competenze proprie nell'ambito del Terzo settore. 
    Ragion per cui e' lo stesso art. 118, comma 4, Cost. che comprova
come  la  scarsa  rappresentativita'  delle  regioni   nell'organismo
nazionale  di  controllo   costituisca   motivo   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 64 del decreto legislativo n. 117/2017. 
    Tale  carenza  «strutturale»  dell'ONC  e'   idonea   inoltre   a
determinare una  violazione  del  principio  di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost. nonche' del principio di buon andamento riconosciuto
dall'art. 97 Cost. 
    Infatti,  come  gia'  rilevato  nell'introduzione  del   presente
ricorso, le cui argomentazioni devono considerarsi in  questo  motivo
interamente trasposte, il riconoscimento in capo alle regioni  di  un
ruolo  attivo  nel  sistema  «amministrativo»   del   Terzo   settore
costituisce un requisito  essenziale  per  garantire  il  proficuo  e
sostanziale soddisfacimento degli  interessi  generali  sottesi  alle
attivita' in parola, garantendo prestazioni «sociali» che  assicurino
l'eguaglianza dei cittadini, in termini di materiale  soddisfacimento
dei loro bisogni, e l'efficiente coordinamento  tra  l'esercizio  dei
pubblici poteri e l'iniziativa privata. 
    Nessun  rilievo  assume,  poi,   la   previsione   di   organismi
territoriali di controllo, i quali non solo sono  soggetti  privi  di
autonoma  soggettivita'  giuridica,  ma  svolgono  compiti  meramente
esecutivi ed istruttori, privi di' ogni rilevanza decisoria. 
    Per inciso, a tal  riguardo,  va  evidenziata  l'irragionevolezza
della stessa  disposizione  istitutiva  della  rete  degli  organismi
regionali di controllo, connotata da una ridotta partecipazione degli
enti territoriali nonche' da un sistema  di  accorpamenti  geografici
rispetto a cui e' difficile rinvenire un fondamento giustificatorio. 
    Si pensi al caso della Regione del Veneto,  che  partecipa  a  un
organismo infraregionale, che accorpa Veneto e Friuli-Venezia Giulia,
il tutto con riferimento ad un'area demografica di oltre 6 milioni di
abitanti, senza che a  giustificare  tale  scelta  siano  rinvenibili
rilevanti motivi «geografici», a parte una prossimita'  territoriale,
la quale peraltro sussiste  pur  anche  rispetto  ad  altre  regioni.
Invece, la Liguria (1,5 milioni  di  abitanti)  e  la  Calabria  (1,9
milioni di abitanti) hanno un  organismo  territorialmente  dedicato.
Con il rilievo ulteriore che la Regione del Veneto si vede  accorpata
a un'altra regione, peraltro a statuto speciale, il  che  non  potra'
non   riverberarsi   in   termini   di   difficolta'    gestorie    e
disciplinatorie. 
    2) Illegittimita' costituzionale  degli  articoli  64  e  65  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del  Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106» per violazione degli articoli 3,  76,  97,  117,
commi  III  e  IV,  118  Cost.,  oltreche'  del  principio  di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    Invero,  e  in  via  assorbente,  sia  la  disciplina   contenuta
nell'art. 64 relativo all'ONC sia quella dell'art. 65 concernente gli
organismi territoriali di controllo,  sono  viziate  per  eccesso  di
delega e, dunque, adottate in violazione dell'art. 76 Cost. 
    L'art. 5, comma 1, lettera f) della legge di delega, infatti,  ha
previsto quali principi e criteri direttivi, cui  il  Governo  doveva
attenersi nell'esercizio del  potere  legislativo  delegato,  che  si
disponesse la «revisione dell'attivita' di programmazione e controllo
delle attivita' e della  gestione  dei  centri  di  servizio  per  il
volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 
        1) che tali organismi, in applicazione  di  criteri  definiti
sul piano nazionale, provvedano  alla  programmazione  del  numero  e
della collocazione dei centri di servizio, al loro  accreditamento  e
alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti,  anche  sotto
il profilo della qualita' dei servizi dagli stessi  erogati,  nonche'
all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in  applicazione  di
elementi di perequazione territoriale; 
        2) che alla costituzione di tali organismi  si  provveda  con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  secondo
criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da
porre a carico delle risorse di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali  emolumenti  previsti  per
gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a  carico,
in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici». 
    La geometria organizzatoria  imposta  dal  Parlamento  prevedeva,
dunque, l'attribuzione  di  poteri  decisori  in  capo  ad  organismi
regionali o sovraregionali,  affidando  invece  al  livello  centrale
statale unicamente un ruolo di coordinamento. 
    In particolare, l'ONC avrebbe dovuto  limitarsi  a  definire  sul
piano nazionale dei  meri  criteri  quanto  alla  programmazione  del
numero  e  della  collocazione  dei  centri  di  servizio,  al   loro
accreditamento  e  alla  verifica  periodica  del  mantenimento   dei
requisiti, anche sotto il profilo della qualita'  dei  servizi  dagli
stessi erogati, nonche' all'attribuzione  delle  risorse  finanziarie
anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale. 
    Invece, l'attivita' di programmazione, gestoria  e  di  controllo
avrebbe dovuto essere svolta da  parte  di  «organismi  regionali»  o
infraregionali che, dunque, avrebbero dovuto  esercitare  i  relativi
poteri decisori in via autonoma, nei limiti dei soli criteri generali
nazionali, cosi' potendo tenere in debita considerazione le  esigenze
territoriali. 
    Il tradimento dei principi e dei criteri direttivi della legge  6
giugno 2016, n. 106, e',  dunque  evidente  e  si  riverbera  in  una
lesione delle  competenze  legislative  e  amministrative  regionali,
oltreche' in una violazione del principio di leale collaborazione  di
cui all'art. 120 Cost. 
    Infatti, come gia' evidenziato, gli articoli 64 e 65 del  decreto
legislativo n. 117/2017 hanno attribuito i sopra enunciati poteri  in
capo  all'ONC,  attribuendo  agli  organismi  regionali,  in  cui  la
rappresentanza delle singole regioni e' e deve essere  piu'  ampia  e
pervasiva di quanto non possa avvenire a livello centrale,  un  ruolo
meramente esecutivo privo di ogni autonomo  rilievo  decisorio.  Cio'
determina una palese violazione dell'art. 76 Cost., la quale  ridonda
in una lesione dell'autonomia politica, legislativa e  amministrativa
regionale di cui agli articoli 114, 117, commi 3 e 4, e 118 Cost., in
quanto, come gia' rilevato, la strutturazione del sistema dei  CSV  e
degli organismi  di  controllo  e  l'ampio  novero  delle  competenze
attribuito a tali soggetti, e' in grado di incidere in modo rilevante
sulle scelte di  politica  «sociale»  afferenti  a  numerose  materie
rientranti nella competenza  regionale,  fino  a  poter  alterare  il
quadro competenziale  disegnato  dal  titolo  V  della  Costituzione.
Peraltro, in un'ottica di accentramento a livello  statale,  che  non
era prevista e voluta dal legislatore delegante, idonea a sacrificare
e  marginalizzare  i  bisogni  specifici  e  peculiari  dei   diversi
territori, in tal modo ponendosi irragionevolmente in  contraddizione
con gli articoli 3 e 97 Cost.,  menomando  o,  comunque,  svilendo  i
bisogni e gli interessi «territoriali» dei cittadini nonche' il  buon
andamento dell'agire pubblico. 
    3)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  72  in   relazione
all'art. 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106» per violazione degli articoli  97,
117, commi III e IV, 118 Cost.,  oltreche'  del  principio  di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    L'art. 72 del decreto legislativo n. 117/2017,  rubricato  «Fondo
per il finanziamento di progetti e attivita'  di  interesse  generale
nel Terzo settore» statuisce che: 
    «1. Il Fondo previsto dall'art. 9, comma  1,  lettera  g),  della
legge 6  giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,  anche
attraverso le reti associative di cui all'art. 41, lo svolgimento  di
attivita' di  interesse  generale  di  cui  all'art.  5,  costituenti
oggetto di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di
volontariato, associazioni di promozione  sociale  e  fondazioni  del
Terzo settore,  iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore. 
    2. Le iniziative e i progetti di cui al comma  1  possono  essere
finanziati anche in attuazione  di  accordi  sottoscritti,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
    3. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  determina
annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali,  le
aree prioritarie di intervento e le linee di  attivita'  finanziabili
nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. 
    4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui  al  comma  3,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua  i  soggetti
attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del
Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto  dei  principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del  Fondo
di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.
106, e' incrementata di 40 milioni di  euro.  A  decorrere  dall'anno
2018 la medesima dotazione e' incrementata  di  20  milioni  di  euro
annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9
milioni di euro.». 
    La disposizione in parola  istituisce  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo destinato a  sostenere  lo
svolgimento di attivita' di interesse generale rientranti nell'ambito
del Terzo  settore,  attraverso  il  finanziamento  di  iniziative  e
progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di'
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore, disciplinandone altresi' le modalita' di funzionamento e  di
utilizzo delle risorse. 
    Il  Fondo  in  parola,  finanziando  con  rilevanti  risorse   lo
svolgimento di attivita' di interesse generale  di  cui  all'art.  5,
sotto forma di puntuali iniziative e progetti, viene a incidere, e in
modo significativo, su ampi settori affidati alle cure regionali.  Si
pensi,  a  mero  titolo  esemplificativo,  alla   prestazioni   socio
assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie, oppure alla  materia  del
turismo e della valorizzazione dei beni culturali. 
    Ne consegue che, pur trattandosi di un Fondo statale, esso e'  in
grado di incidere rilevantemente su ambiti  competenziali  regionali,
alterando  la  capacita'  e  comprimendo   l'autonomia   degli   enti
territoriali di amministrare i correlati interessi  pubblici  il  cui
soddisfacimento e affidato agli stessi dalla Costituzione. 
    Mutuando la  giurisprudenza  costituzionale  afferente  ad  altra
tipologia di fondi statali si puo' affermare, anche con  riguardo  al
caso  di  specie,  che   «L'esigenza   di   rispettare   il   riparto
costituzionale delle  competenze  legislative  fra  Stato  e  regioni
comporta altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di
competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti
di programmazione e di riparto  dei  fondi  all'interno  del  proprio
territorio.» (sentenza n. 16/2004; vedi, anche, da ultimo,  decisione
n. 189/2015). 
    Ove cio' non avvenga, il ricorso a finanziamenti ad  hoc  rischia
di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di  ingerenza  dello
Stato nell'esercizio delle funzioni  degli  enti  territoriali  e  di
sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente  a
quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali  di
propria competenza. 
    Nel caso di specie, e' il solo Ministero del Lavoro che determina
gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le  linee
di attivita' finanziabili nonche' quali  debbano  essere  i  soggetti
attuatori, senza che sia prevista alcuna  forma  di  intervento,  ne'
istruttorio ne' decisorio ne' programmatori, da parte delle  regioni,
le quali,  dunque  si  vedono  espropriate  della  propria  autonomia
politica e amministrativa. 
    Risultano, dunque, violati gli articoli 117, commi III  e  IV,  e
118 Cost., ponendosi le concrete modalita' di funzionamento del fondo
in parola  in  aperto  contrasto  con  l'autonomia  amministrativa  e
legislativa delle regioni, laddove si vengano a finanziare interventi
o progetti afferenti a materie di competenza regionale. 
    La mancata previsione di  ogni  apporto  partecipativo  da  parte
delle regioni determina inoltre una grave  e  deleteria  lesione  del
principio di leale collaborazione di  cui  all'art.  120  Cost.,  che
potra' essere sanata  unicamente  prevedendo  l'intervento  decisorio
delle regioni in sede di determinazione dei criteri  di  ripartizione
del fondo sui rispettivi territori e di distribuzione delle  relative
risorse. 
    Conferma del presente motivo di illegittimita' costituzionale  si
rinviene, poi, nell'art. 73  del  codice,  ove  il  legislatore,  nel
destinare altre risorse finanziarie al sostegno degli enti del  Terzo
settore, fa espresso riferimento al finanziamento di  «interventi  in
materia di Terzo settore di competenza del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali». In tal modo giustificando la previsione  di
un potere decisorio unilaterale in capo al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, non afferendo ne' interferendo il vincolo di
destinazione delle risorse finanziarie del  fondo  nazionale  per  le
politiche  sociali  rispetto  ad  ambiti  materia   attribuiti   alla
competenza delle regioni. Tale alterazione del riparto di  competenze
e lo svilimento delle politiche  regionali  peraltro  sono  idonei  a
ledere il principio di buon andamento  dell'agire  pubblico,  in  tal
modo violando  l'art.  97  Cost.,  a  detrimento  dell'interesse  dei
cittadini e del proficuo svolgimento  delle  attivita'  «sociali»  di
interesse generale afferenti al Terzo settore oltreche' a deporre per
la  irragionevolezza  della   disciplina   legislativa   statale   in
violazione dell'art. 3 Cost. Determinano, infatti, severi  rischi  di
sovrapposizioni, se non contrapposizioni, nell'ambito delle politiche
sociali da perseguire a soddisfacimento dei bisogni emersi  nei  vari
territori. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Regione del Veneto chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli 61, comma  2;
62, comma 7;  64;  65;  72  in  relazione  all'art.  73  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,
n. 106» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 2 agosto 2017,  n.  179,
supplemento ordinario, per violazione degli articoli 3, 76, 97,  114,
117, commi III e IV, 118 e 119  Cost.,  oltreche'  del  principio  di
leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    Si depositano: 
        1) deliberazione della giunta regionale del  Veneto  n.  1502
del 25  settembre  2017,  di  autorizzazione  a  proporre  ricorso  e
affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale; 
        2) deliberazione del Comitato di gestione del fondo  speciale
regionale per il volontariato n. 1 del 27 febbraio 2017. 
          Venezia-Roma, 29 settembre 2017 
 
                     L'avv. Zanon - L'avv. Manzi