N. 34 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana - Referendum - Risarcimento
 dei danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita'  civile  dei  magistrati  - Attuale esclusione di una
 responsabilita' diretta a favore di una responsabilita'  indiretta  e
 limitata  - Eliminazione delle parole "contro lo Stato" - Assoluta ed
 oggettiva mancanza di chiarezza del quesito che si intende sottoporre
 a votazione popolare relativamente alla posizione dello Stato la  cui
 responsabilita' e' pure preminente nell'attuale sistema legislativo -
 Inammissibilita'.
 
 (Legge 13 aprile 1988, n. 117).
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO,   prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio
 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988,  n.
 117,  recante  "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
 funzioni  giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei   magistrati",
 limitatamente a:
   articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato";
   articolo  4,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "L'azione di
 risarcimento del danno contro lo Stato  deve  essere  esercitata  nei
 confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri" e comma 2,
 limitatamente alle parole: "contro lo Stato", articolo  6,  "rubrica"
 ("Intervento  del magistrato nel giudizio"), comma 1 (''Il magistrato
 il cui comportamento, atto o provvedimento  rileva  in  giudizio  non
 puo'  essere  chiamato  in  causa  ma puo' intervenire in ogni fase e
 grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma
 dell'articolo  105  del  codice  di  procedura  civile.  Al  fine  di
 consentire  l'eventuale  intervento del magistrato, il presidente del
 tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno  quindici
 giorni  prima  della  data  fissata  per la prima udienza"), comma 2,
 limitatamente alle parole: "nel giudizio di rivalsa se il  magistrato
 non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato" e comma
 3  ("Il  magistrato  cui  viene  addebitato il provvedimento non puo'
 essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel
 giudizio  contro  lo  Stato."),  articolo  7, articolo 8, articolo 9,
 comma  2  (''Gli  atti  del  giudizio  disciplinare  possono   essere
 acquisiti,   su  istanza  di  parte  o  d'ufficio,  nel  giudizio  di
 rivalsa."), articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "in sede
 di rivalsa," e comma 5, limitatamente alle  parole:  "di  rivalsa  ai
 sensi dell'articolo 8", iscritto al n. 102 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 gennaio 1997 il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Gaetano  Pecorella  per  i
 presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1.1.  -  L'Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la
 Corte di cassazione in applicazione della legge 25  maggio  1970,  n.
 352,  e  successive  modificazioni)  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani  Ghedini
 Sergio  Augusto,  Strik  Lievers,  Bernardini  Rita, Sabatano Mauro e
 Mancuso Fiorella, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  13  aprile  1988,  n.  117,
 recante  ''Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
 funzioni  giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei   magistrati''
 limitatamente a:
     articolo 2,
     comma 1, limitatamente alle parole: ''contro lo Stato'';
     articolo 4,
     comma  1,  limitatamente  alle parole: ''L'azione di risarcimento
 del danno contro lo Stato deve essere esercitata  nei  confronti  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri'';
     comma 2, limitatamente alle parole ''contro lo Stato'';
     articolo 6,
     comma   1     (''Il  magistrato  il  cui  comportamento,  atto  o
 provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma
 puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai  sensi  di
 quanto  disposto  dal  secondo  comma dell'articolo 105 del codice di
 procedura civile.  Al fine di consentire l'eventuale  intervento  del
 magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del
 procedimento  almeno  15 giorni prima della data fissata per la prima
 udienza''.);
     comma 2 limitatamente alle parole: ''nel giudizio di  rivalsa  se
 il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio.  Non fa
 stato'';
     comma  3  (''Il  magistrato cui viene addebitato il provvedimento
 non  puo'  essere  assunto   come   teste   ne'   nel   giudizio   di
 ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato''.);
     articolo 7;
     articolo 8;
     articolo 9;
     comma  2  (''Gli  atti  del  giudizio disciplinare possono essere
 acquisiti,  su  istanza  di  parte  o  d'ufficio,  nel  giudizio   di
 rivalsa.'');
     articolo 16
     comma 4, limitatamente alle parole: ''in sede di rivalsa,'';
     comma   5  limitatamente  alle  parole:  ''di  rivalsa  ai  sensi
 dell'articolo 8''?".
   1.2. - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996  l'Ufficio  centrale,
 verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
   L'Ufficio stesso, inoltre, rilevato che "per quanto riguarda l'art.
 6  (della  citata legge n. 117 del 1988), la richiesta di abrogazione
 concerne i commi 1 e 3, per intero,  e  parte  del  comma  2,  e  per
 evidente   errore   materiale   non   comprende   anche   la  rubrica
 dell'articolo  ("Intervento  del  magistrato   nel   giudizio")   che
 rimarrebbe  priva  di  senso, in quanto la normativa residua riguarda
 materia diversa dall'intervento stesso", ha provveduto  ad  integrare
 il quesito nei termini seguenti:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 13 aprile 1988, n. 117,
 recante  ''Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
 funzioni  giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei  magistrati'',
 limitatamente a:
     articolo 2
     comma 1, limitatamente alle parole: ''contro lo Stato'';
     articolo 4
     comma 1, limitatamente alle parole:  ''L'azione  di  risarcimento
 del  danno  contro  lo Stato deve essere esercitata nei confronti del
 Presidente del Consiglio dei Ministri'';
     comma 2, limitatamente alle parole ''contro lo Stato'';
     articolo 6
     rubrica (''Intervento del magistrato nel giudizio'');
     comma  1  (''Il  magistrato  il   cui   comportamento,   atto   o
 provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma
 puo'  intervenire  in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di
 quanto disposto dal secondo comma dell'articolo  105  del  codice  di
 procedura  civile.   Al fine di consentire l'eventuale intervento del
 magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del
 procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata  per  la
 prima udienza''.);
     comma  2, limitatamente alle parole: ''nel giudizio di rivalsa se
 il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio.  Non fa
 stato'';
     comma 3 (''Il magistrato cui viene  addebitato  il  provvedimento
 non   puo'   essere   assunto   come   teste   ne'  nel  giudizio  di
 ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato''.);
     articolo 7;
     articolo 8;
     articolo 9
     comma 2 (''Gli atti  del  giudizio  disciplinare  possono  essere
 acquisiti,   su  istanza  di  parte  o  d'ufficio,  nel  giudizio  di
 rivalsa''.);
     articolo 16
     comma 4, limitatamente alle parole: ''in sede di rivalsa,'';
     comma  5,  limitatamente  alle  parole:  ''di  rivalsa  ai  sensi
 dell'articolo 8''?".
   2.   -   Ricevuta   la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di  questa  Corte  ha  fissato  il  giorno  9
 gennaio  1997  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone regolare
 comunicazione.
   3.  -  Con  memoria  depositata  il 31 dicembre 1996, i promotori e
 presentatori della richiesta referendaria hanno presentato  motivi  a
 sostegno dell'ammissibilita' della medesima.
                         Considerato in diritto
   1.  -   La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima
 con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale  per  il
 referendum  costituito  presso la Corte di cassazione, ha per oggetto
 varie disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117 che  disciplina
 il  risarcimento  dei  danni  cagionati nell'esercizio delle funzioni
 giudiziarie e la responsabilita' civile dei magistrati.
   In  particolare,  nel  quesito  sono  ricomprese  le   disposizioni
 concernenti:    l'azione  diretta  nei  confronti  dello Stato per il
 risarcimento  dei  danni  ingiusti  cagionati  nell'esercizio   delle
 funzioni   giudiziarie   (art.  2),  la  legittimazione  passiva  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri per  l'azione  di  risarcimento
 (art.  4),  la  facolta'  di  interventodel  magistrato  nel giudizio
 promosso contro lo Stato (art.   6), l'obbligatorieta'  e  la  misura
 dell'azione  di  rivalsa  dello  Stato nei confronti del magistrato e
 degli  estranei  che   partecipano   all'esercizio   delle   funzioni
 giudiziarie,  nonche' i termini e la competenza per l'esercizio della
 medesima (artt. 7 e 8), la possibilita' di  acquisire  gli  atti  del
 giudizio   disciplinare  nel  giudizio  di  rivalsa  (art.    9),  la
 responsabilita' dei componenti gli organi giudiziari collegiali (art.
 16).
   2. - Questa Corte e'  chiamata  ad  accertare  la  sussistenza  dei
 requisiti   per  l'ammissibilita'  della  richiesta  referendaria  in
 riferimento ai limiti previsti dall'art.  75  della  Costituzione,  a
 quelli  desumibili  da  un esame logicosistematico della Costituzione
 stessa, e, in particolare, a verificare se la struttura  del  quesito
 risponda alle esigenze di omogeneita' e chiarezza, secondo la propria
 giurisprudenza affermatasi a far corso dalla sentenza n. 16 del 1978.
   3.  -  La  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  nel  disciplinare il
 risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle   funzioni
 giudiziarie  e la responsabilita' civile dei magistrati, preordina un
 articolato sistema, nel quale vengono individuati i casi in cui  puo'
 essere  chiesto  il risarcimento per un danno ingiusto per effetto di
 un atto o provvedimento posto in essere dal magistrato nell'esercizio
 delle sue funzioni.  Con la stessa legge viene disciplinata  l'azione
 di  risarcimento  per  tali  atti contro lo Stato e le condizioni per
 esperirla; e' inoltre prevista la facolta' di intervento nel giudizio
 del magistrato ed e' disposta l'azione di rivalsa dello Stato, con  i
 relativi  limiti,  nei  confronti  del magistrato, oltre agli effetti
 disciplinari che per quest'ultimo si possono produrre.
   Secondo  le  intenzioni  dichiarate  dal  comitato  promotore   "la
 consultazione    popolare    e'   volta   all'affermazione   di   una
 responsabilita' civile dei magistrati,  diretta  (nei  confronti  del
 danneggiato),  e  piena (quanto alla misura del risarcimento), che le
 norme vigenti escludono a favore di una responsabilita'  indiretta  e
 limitata". Tale obiettivo e' perseguito mediante l'eliminazione delle
 parole  "contro  lo  Stato"  dal testo degli artt. 2 e 4 della legge,
 ritenendosi che, venuta meno la possibilita' di azionare  la  pretesa
 risarcitoria  nei  confronti  dello  Stato,  sia  esperibile l'azione
 direttamente   nei   confronti   del   magistrato,    quale    autore
 dell'illecito, secondo i principi generali dell'ordinamento.
   Correlativamente   viene   proposta,   tra   l'altro,  la  completa
 eliminazione della  disciplina  dell'intervento  del  magistrato  nel
 giudizio  promosso  contro  lo  Stato  e dell'azione di rivalsa dello
 Stato nei confronti del magistrato, nonche' di altre disposizioni,  o
 parti di disposizioni pur prive di autonomo significato normativo, in
 quanto,  ad  avviso dei promotori, ricollegabili alle norme di cui si
 chiede l'abrogazione e considerate espressione della medesima ratio.
   Nella memoria depositata dal comitato promotore e'  detto  che,  in
 caso  di esito positivo della consultazione, talune parti della legge
 sottoposta a  referendum,  ed  i  principi  in  esse  contenuti,  non
 dovrebbero  ritenersi  "abrogati",  nel  senso  della  loro effettiva
 ablazione dall'ordinamento, ma solo eliminati dalla lettera  di  quel
 testo  legislativo  per  poi  essere recuperati attraverso i principi
 generali dell'ordinamento stesso.
   4. - Il quesito referendario investe parti di una  legge  che,  pur
 avendo  a  riferimento  atti  o  comportamenti  posti  in  essere  da
 magistrati nell'esercizio delle loro funzioni  e  la  responsabilita'
 che  ne  deriva,  muove nella piu' ampia prospettiva del risarcimento
 del  cittadino  che  abbia  subito  un   danno   ingiusto   a   causa
 dell'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali.  Cio'  che giustifica,
 nella prospettiva della  legge,  la  preminenza  dell'azione  diretta
 contro  lo  Stato,  garantendo  cosi'  l'interesse del cittadino alla
 riparazione  risarcitoria.  Ora,  proprio  rimuovendo   l'espressione
 "contro lo Stato", di per se' non espressiva di un autonomo contenuto
 normativo,  nel  contesto che disciplina l'azione di risarcimento, si
 determina una assoluta ed oggettiva mancanza di chiarezza del quesito
 che si intende sottoporre a votazione popolare.
   Difatti e' del  tutto  equivoca  la  configurazione  della  domanda
 referendaria  per  quanto  attiene alla posizione dello Stato, la cui
 responsabilita' pure e' preminente nell'attuale sistema  della  legge
 al fine della garanzia di ristoro per danni derivanti da atti in ogni
 caso riferibili all'esercizio di poteri statali.
   Basti  solo considerare, in proposito, che, cosi' come configurata,
 la medesima domanda referendaria  puo'  intendersi  orientata  a  due
 diversi   e   contrastanti   obiettivi:   alla   eliminazione   della
 responsabilita'  dello  Stato,  nei   cui   confronti   l'azione   di
 risarcimento  non  dovrebbe ne' potrebbe essere piu' rivolta, oppure,
 alternativamente, ad una (possibile) affermazione di  responsabilita'
 del  magistrato  con  la  (eventualmente)  concorrente  e coesistente
 responsabilita' dello Stato.   Senza che, in  quest'ultimo  caso,  ne
 siano  in  alcun  modo  disciplinate le modalita'. E' evidente che si
 tratterebbe non  gia'  di  conseguenze  dell'abrogazione,  cui  porre
 rimedio  con  la  ricostruzione  sistematica  ed  interpretativa,  ma
 dell'assoluta  equivocita'  della  domanda  referendaria  nella   sua
 oggettiva  espressione, tale da non consentire una consapevole scelta
 tra  alternative  certe  e  prefigurate,  come  e'  essenziale  nella
 prospettiva referendaria.
   5. - La richiesta referendaria, preordinata all'affermazione di una
 responsabilita'  civile dei magistrati piena e diretta, altera dunque
 l'impianto  della  speciale  disciplina  senza  rendere  evidente  la
 conseguente   collocazione  dello  Stato,  e  determina  un'obiettiva
 ambiguita'. Ne risulta, secondo i  criteri  di  giudizio  fissati  da
 questa Corte (v. sentenze nn. 27 del 1981, 36 del 1993 e 6 del 1995),
 una  domanda  caratterizzata da una complessiva assenza di chiarezza:
 il che impedisce all'elettore la piena consapevolezza del significato
 del voto.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione,  nelle  parti  indicate  in  epigrafe,  della legge 13
 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati  nell'esercizio
 delle  funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati),
 richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996
 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
 cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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