Istituzione della scuola di specializzazione in "diritto civile".(GU n.279 del 29-11-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 recante il piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-1996, ed in particolare l'art. 13; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, di cui alla tabella I, allegata al regio decreto n. 1652/1938 citato con l'inserimento, dopo la tabella XLV/6, della tabella XLV/7 relativa agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 giugno 1997, all'istituzione della scuola di specializzazione in "diritto civile" a condizione che l'ordinamento proposto sia adeguato a quello della tabella XLV/7 di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 citato; Viste le proposte di modifica dello statuto riformulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' recanti la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in diritto civile "Salvatore Pugliatti", in recepimento delle osservazioni del Consiglio universitario nazionale ed in adeguamento alle norme comuni ed all'art. 14 della tabella XLV/7 citata; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione ad istituire, fra le altre, la scuola di specializzazione in diritto civile "Salvatore Pugliatti" presso la facolta' di giurisprudenza di questa Universita'; Riconosciuta la particolare urgente necessita' di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato con l'inserimento dei seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione ed all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in diritto civile "Salvatore Pugliatti", afferente alla facolta' di giurisprudenza: Scuola di specializzazione in diritto civile "Salvatore Pugliatti" Art. 1. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Reggio Calabria la scuola di specializzazione in diritto civile "Salvatore Pugliatti", che conferisce il diploma di specialista in diritto civile. La direzione della scuola ha sede in Catanzaro, presso la sede della facolta' di giurisprudenza. Art. 2. - Il corso di specializzazione in diritto civile e' disciplinato, oltre che dalle disposizioni seguenti, dagli articoli da 1 a 9 e dall'art. 14 della tabella XLV/7 allegata al decreto MURST 16 dicembre 1996. Art. 3. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale del diritto civile, con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonche' alle funzioni giudiziarie. Sono ammessi al concorso, per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati delle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze politiche. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente al fine dell'iscrizione alla scuola. Art. 4. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di specialista in diritto civile e' di tre anni. Ciascun anno si articola in almeno 300 ore di insegnamento risultanti dai corsi di base e da moduli integrativi dei medesimi. Art. 5. - Il numero massimo degli iscritti e' di cento per ogni anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente. Art. 6. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita' degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve essere sempre previsto. Il consiglio determina pertanto: all'interno dei settori scientificodisciplinari indicati nella tabella XLV/7 citata, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con l'eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche che possono comprendere attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti, nonche' le modalita' delle prove di profitto dell'esame di diploma e delle prove idoneative, ove previste. Le finalita' formative della scuola sono perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potra' fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione. Art. 7. - Nel determinare il piano di studi, secondo quanto previsto nel precedente art. 6, il consiglio della scuola individuera' insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potra' prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti da settori scientificodisciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attivita' didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientificodisciplinari di fianco indicati: (N01X) Area del diritto delle persone, della famiglia e delle successioni: 90; (N01X) Area del diritto delle obbligazioni e dei contratti: 90; (N01X - N03X - N04X - N05X) Area del diritto dell'impresa: 90; (N02X) Area del diritto privato comparato: 60; (N07X) Area del diritto del lavoro: 60; (N14X) Area del diritto internazionale e comunitario: 60; (N15X) Area del fallimento, dell'ordinamento giudiziario e forense e della legislazione notarile: 60; (N20X) Area dell'informatica giuridica e della teoria dell'interpretazione: 60. Art. 8. - In rapporto alla frequenza delle lezioni ed alle eventuali altre attivita', il consiglio della scuola potra' riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero. Art. 9. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente. Art. 10. - Il consiglio della scuola puo' decidere di affidare la Presidenza onoraria della scuola ad una personalita' eminente della scienza giuridica civilista. Art. 11. - Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme che precedono si applicano le disposizioni della legge e dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 30 ottobre 1997 Il rettore: Pietropaolo