Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.(GU n.72 del 26-3-1988)
Con decreto ministeriale n. 14/843 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Albanella (Salerno) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 126.579.990 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 133.172.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pennella Mario. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/876 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Laurino (Salerno) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.461.556 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 31.584.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Vertullo Felice. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/581 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano (Avellino) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 157.133.240 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 170.797.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Romano Costantino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/577 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano (Salerno) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 626.927.560 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 681.443.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Esposito Francesco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/566 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Pontestura (Alessandria) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 477.091.970 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 496.453.666 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Ecosystem. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/580 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Rende (Cosenza) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.467.899.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.778.798.335 iscritto a ruolo a nome del contribuente Giorcelli Umberto e per esso gli eredi Rocchi Federica, Benzan Nereo e Benzan Silvia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/538 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Giuliano Milanese (Milano) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.745.040.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 3.841.855.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. La Co.Sid. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.