N. 833 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997
N. 833 Ordinanza emessa il 24 giugno 1997 dal pretore di Caltanissetta sul ricorso proposto da Buttiglieri Francesco contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1528/1995 r.c.l., avente per oggetto: riliquidazione pensione di reversibilita' promosso da Buttiglieri Francesco, nato a Riesi il 7 gennaio 1924, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Umberto n. 179, nello studio dell'avv. Filippo Bennardo dal quale e' rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso introduttivo, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Russo, in forza di procura generale alle liti del 7 ottobre 1993 per atti F. Lupo, notaio in Roma, rep. n. 22957, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale della Regina, strada privata, nell'ufficio legale dell'INPS. Con ricorso depositato in data 5 agosto 1995 Buttiglieri Francesco esponeva di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilita', quest'ultima erogata dall'INPS in misura pari alla percentuale disposta dalla legge n. 903/1965 sulla sola pensione a calcolo puro spettante al dante causa. Cio' premesso, dopo aver inutilmente proposto la relativa istanza in sede amministrativa, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60% della pensione diretta integrata al minimo gia' in godimento o che sarebbe spettata al coniuge deceduto, in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale. Instauratosi il contraddittorio, l'INPS eccepiva preliminarmente la sopravvenuta decadenza ex art. 4 decreto-legge n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992, o, in subordine, ex art. 6 legge n. 166/1991, e nel merito rilevava la mancanza di prova in ordine alla circostanza che il de cuius fosse effettivamente titolare di una pensione integrata al minimo ovvero che avesse diritto a tale trattamento. All'udienza del 19 giugno 1997 parte ricorrente ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilevando in particolare: che la prevista estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese tra le parti sarebbe in contrasto con la norma contenuta nell'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; che il previsto pagamento delle somme maturare sino al 31 dicembre 1995 dilazionato in sei annualita' e l'esclusione di interessi e rivalutazione sugli importi maturati sino a tale data sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparita' di trattamento in presenza di crediti di egual natura (crediti previdenziali e crediti di lavoro), creando, altresi', un ingiustificato depauperamento in danno di una fascia economicamente debole di cittadini in contrasto con il disposto dell'art. 38 della Costituzione. Cio' premesso, osserva il decidente che le sollevate eccezioni di incostituzionalita' sono rilevanti nel giudizio in esame e non manifestamente infondate per le seguenti considerazioni. Preliminarmente va rilevato che e' di dubbia legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il comma 183 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 che prevede la declaratoria di estinzione di un giudizio correttamente instaurato, con compensazione delle spese tra le parti, senza che la sopravvenuta normativa contempli l'integrale accoglimento della pretesa dei ricorrenti. Ed invero, le disposizioni in esame si limitano a disciplinare il pagamento delle somme maturate sui trattamenti pensionistici dell'INPS in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, lasciando irrisolto il profilo dell'accertamento del diritto dei singoli pensionati e rimettendo alla insindacabile determinazione dello stesso Istituto previdenziale, da assumere al di fuori di ogni contenzioso, la identificazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione stessa. Siffatta estinzione del giudizio, a parere del decidente, e' tale da comportare un vulnus al diritto di agire, in quanto impedisce al ricorrente di ottenere l'accertamento giudiziale del diritto che l'ente gli nega, senza contestualmente offrirgli alcuna garanzia in ordine al successivo inserimento negli elenchi riepilogativi degli aventi diritto di cui al comma 181 della legge citata. In proposito, giova rilevare che la Corte costituzionale gia' piu' volte ha affermato che, nell'ipotesi di previsioni legislative di estinzione dei giudizi, il diritto d'azione non e' violato nel solo caso in cui la pretesa azionata innanzi al giudice sia stata sostanzialmente soddisfatta per via legislativa, mentre al contrario se lo ius superveniens non sia tale da soddisfare le pretese degli interessati ovvero si ponga in contrasto con la giurisprudenza ad essi favorevole, la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti da' luogo ad una vera e propria vanificazione dell'intentata via giudiziaria, con violazione del diritto di agire di cui all'art. 24 Cost. (vedasi Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123 e 31 marzo 1995, n. 103). Del pari, ad avviso del decidente, si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione anche il comma 183, nella parte in cui, prevedendo la compensazione delle spese legali, fa ricadere, su chi era stato costretto a ricorrere al giudice per far valere i propri diritti, i costi di un giudizio reso necessario dal comportamento negativo dell'INPS, proprio nel momento in cui viene riconosciuta, sia pure soltanto in astratto, la fondatezza della pretesa azionata. Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della normativa esaminata si ritiene ravvisabile, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella previsione del pagamento delle somme spettanti mediante dilazione in sei annualita', atteso che questo particolare sistema di adempimento, dal quale non deriva l'immediata ricostituzione del patrimonio del creditore, oltre ad avere come destinataria la sola categoria dei pensionati appartenenti alle fasce sociali piu' svantaggiate, in assenza di qualsiasi razionale e comprensibile giustificazione, viene anche a comportare una deroga alle norme codicistiche dettate in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1181 cod. civ.). Infine, il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 appare in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto prevede l'esclusione dal rimborso degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in relazione agli importi maturati a tutto il dicembre 1995, giacche', vigendo la regola secondo cui i criteri previdenziali e assistenziali producono il cumulo di interessi e rivalutazione sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, per il periodo successivo, danno luogo alla rivalutazione solo per la parte eventualmente eccedente la misura degli interessi, nel caso in esame per effetto dell'applicazione della nuova norma si verrebbe a creare una ingiustificata disparita' di trattamento, pur in presenza di crediti di ugual natura. Gli esposti profili di incostituzionalita' in ordine a questioni dalla cui risoluzione dipende la definizione del presente procedimento, impongono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nei termini prospettati in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti costituite. Caltanissetta, addi' 24 giugno 1997 Il pretore: Catalano 97C1343