Regolamento recante "Modifica delle competenze dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7".(GU n.23 del 10-6-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2; Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7991 di data 30 dicembre 1999; Decreta l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la prevenzione integrativa di cui all'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in aggiunta alle competenze previste dallo stesso art. 34, provvede allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 delegate alla provincia autonoma di Trento con l'art.10 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 19 gennaio 2000 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000 Registro n. 1, foglio n. 2