N. 46 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 dicembre 1996

                                 N. 46
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 26 agosto 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Paesaggio  (Tutela  del)  -  Elenco  ufficiale  delle  aree  protette
    allegato come parte integrante alla deliberazione 2 dicembre  1996
    (pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale 19 giugno 1997) dell'apposito
    Comitato istituito presso il  Ministero  dell'ambiente  -  Mancata
    inclusione  in  tale  elenco  di  dodici biotipi e di sette parchi
    esistenti nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  dei  quali  il
    competente  assessore  aveva  chiesto,  e lo stesso Ministro aveva
    proposto, l'inserimento, pur essendo stati tutti individuati  come
    parchi e riserve provinciali con vari decreti del presidente della
    Giunta  emanati  in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n.
    16, sulla tutela del paesaggio - Rilevata esorbitanza  dai  limiti
    della  competenza  del  Comitato, in quanto, a norma dell'art.  4,
    comma 1, lett. a),  della  legge  quadro  sulle  aree  protette  6
    dicembre  1991,  n.  394,  anche  la specificazione (ivi prevista)
    delle aree naturali protette di rilievo regionale (o  provinciale)
    deve avvenire sulla base dell'individuazione gia' effettuata dalle
    leggi   regionali   (o   provinciali)   -  Conseguente  denunciata
    violazione  delle  disposizioni  dello  Statuto  speciale  per  il
    Trentino-Alto Adige (art. 8, nn. 6, 15, 16 e 21) che attribuiscono
    alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  competenze  legislative  e
    amministrative  di  tipo  esclusivo  in  materia  di  tutela   del
    paesaggio,  caccia e pesca, alpicoltura e parchi, e agricoltura, e
    delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
    -  Lamentata  negazione,  altresi',  alla  provincia  autonoma  di
    Bolzano,  del  diritto  all'assegnazione, per i suddetti biotipi e
    parchi, dei contributi a carico dello Stato - che l'art. 5,  comma
    3,   della  citata  legge  quadro  n.  394  del  1991,  condiziona
    all'iscrizione nell'elenco in  questione  -  in  contrasto  con  i
    principi   posti,  a  garanzia  dell'autonomia  finanziaria  della
    provincia, dagli artt. 69 e seguenti, e 79 dello Statuto speciale,
    in relazione alle norme di coordinamento e attuazione di cui  agli
    artt. 5, della legge 30 novembre 1989, n.  386, 4, ult. comma, del
    d.lgs.  16  marzo  1992,  n. 266, e 12, primo comma, del d.lgs. 16
    marzo 1992, n. 268 - Richiamo alla sentenza n. 366/1992.
 (Deliberazione  del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre
    1996).
 (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 8,  n.  6,  15,  16  e  21,  69  e
    seguenti,  e  79;  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; legge 30 novembre
    1989, n. 386, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4,  comma
    3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, comma 1).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della Giunta provinciale pro-tempore, dr. Luis Durnwalder,
 giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 del  28  luglio
 1997, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente,
 in  virtu'  di  procura  speciale  28  luglio  1997,  autenticata dal
 vicesegretario    dr.    Hermann    Berger,     ufficiale     rogante
 dell'amministrazione   provinciale  (rep.  n.  18464),  dagli  avv.ti
 proff.ri Roland Riz e  Sergio  Panunzio,  presso  il  qual'ultimo  e'
 elettivamente  domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in  carica;  per il regolamento di competenza in relazione
 alla deliberazione del comitato  per  le  aree  naturali  protette  2
 dicembre   1996,   recante  "Elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
 protette".
                               F a t t o
   La provincia autonoma di Bolzano e' titolare in base  allo  statuto
 speciale  per  la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n.  670)  ed  alle  relative  norme  di  attuazione   di   competenze
 legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia tutela del
 paesaggio  (art. 8, n. 6), caccia e pesca (art. 8, n. 15), apicoltura
 e parchi per la protezione della flora  e  fauna  (art.  8,  n.  16),
 agricoltura,  foreste  e  corpo  forestale,  patrimonio zootecnico ed
 ittico, istituti  fitologici,  consorzi  agrari  e  stazioni  agrarie
 sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21).
   Con  d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  279 e' stata emanata la relativa
 normativa di attuazione in materia di  minime  proprieta'  culturali,
 caccia e pesca, agricoltura e foreste.
   In  forza  delle  competenze  primarie  che spettano alla provincia
 autonoma di Bolzano la stessa ha emanato la l.p. 25 luglio  1970,  n.
 16,  in materia di tutela del paesaggio che disciplina agli artt.  1,
 3 e 4 il procedimento di individuazione e costituzione delle  riserve
 naturali  e  dei  parchi  ricadenti  sul  territorio  della provincia
 autonoma di Bolzano.
   Gli  artt.  69  e  seguenti  e  79  statuto   Trentino-Alto   Adige
 attribuiscono   alla   provincia   autonoma   di   Bolzano  autonomia
 finanziaria. Il bilancio della provincia  e'  alimentato,  oltre  che
 dalle  entrate  finanziarie  proprie,  anche  dalla finanza derivata,
 consistente nei  trasferimenti  di  risorse  da  parte  dello  Stato,
 necessari  anch'essi  per  provvedere  agli  interventi  - ordinari e
 speciali - nelle materie di propria competenza. A riguardo, anche  in
 armonia  con  quanto  stabilito  dall'art.   79 statuto Trentino-Alto
 Adige (e dall'art. 119, terzo comma, Cost.)   la  legge  30  novembre
 1989,  n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione
 Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
 con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano
 la  disciplina  statutaria  relativa  alla finanza provinciale, e dei
 quali si dira' piu' ampiamente in seguito.
   Con la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394  e'
 stato  istituito  il Comitato per le aree protette che ha fra l'altro
 il compito di approvare l'elenco ufficiale  delle  aree  protette  in
 Italia.
   Con  deliberazione  del  Comitato  per  le aree protette 2 dicembre
 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno  1997,  e'  stato
 approvato l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
   In  tale  elenco  sono  stati  inseriti  solamente 15 biotopi della
 provincia autonoma di Bolzano ed il Parco  nazionale  dello  Stelvio,
 mentre tutti gli altri biotopi ed i 7 parchi naturali esistenti nella
 provincia  autonoma  di  Bolzano,  per  i  quali  era  stato  chiesto
 l'inserimento, non sono  stati  considerati  e  sono  stati  pertanto
 esclusi dall'elenco.
   La  deliberazione  del  Comitato  per  le  aree naturali protette 2
 dicembre 1996, e' pertanto lesiva delle attribuzioni della  provincia
 autonoma di Bolzano che la impugna per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   Violazione   delle   attribuzioni  costituzionali  della  provincia
 autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifre 6, 15,  16  e
 21  dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
 e delle relative norme d'attuazione approvate e con d.P.R.  22  marzo
 1974, n. 279; nonche' dei principi relativi all'autonomia finanziaria
 provinciale  di  cui  agli  artt.  69  e  seguenti e 79 dello statuto
 speciale e relative norme di attuazione  (specie  in  relazione  agli
 artt.  5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; e 12,  primo  comma,  d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 268.
   1.  -  La  lesione  delle  attribuzioni  provinciali compiuta dalla
 deliberazione del Comitato per le aree naturali protette che  esclude
 7  "parchi  naturali regionali" e 12 "aree naturali protette" risulta
 con evidenza da quanto sopra esposto.
   Il Comitato per  le  aree  naturali  protette  e'  stato  istituito
 dall'art.   3 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991,
 n.  394  ed  ha  principalmente  il  compito  di  individuare  e   di
 classificare  le aree naturali da tutelare e di adottare il programma
 triennale   per  le  aree  naturali  protette.  Nell'ambito  di  tale
 competenza, l'art.   4 della  legge  n.  394/91  gli  attribuisce  il
 compito di "specifica(re) i territori che formano oggetto del sistema
 delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e
 regionale,  quali  individuate  nelle  vigenti disposizioni di legge,
 statali  e  regionali,  operando  la  necessaria  delimitazione   dei
 confini".  La  Corte  costituzionale  nella sua sentenza n. 366/92 ha
 inteso che: "tale disposizione in correlazione con altre disposizioni
 della legge che fanno riferimento a competenze  contigue  attribuisce
 al  predetto  Comitato  il  compito di determinare, in via di massima
 sulla base dell'individuazione di aree effettuata dalle vigenti leggi
 statali  o  regionali  (o  provinciali)   l'insieme   dei   territori
 sottoposti  al  sistema di tutela naturalistica previsto dalla stessa
 legge, stabilendo in via generale il riparto fra le aree di interesse
 nazionale (o internazionale)  e  quelli  di  interesse  regionale  (o
 provinciale)".
   Spetta, pertanto, al Comitato per le aree naturali protette solo il
 potere  di  individuare  le  aree  protette previamente individuate e
 costituite dagli organi competenti ai sensi di legge.
   2. - Ai sensi dell'art. 2,  sesto  e  settimo  comma,  della  legge
 quadro  sulle  aree  protette n. 394/91 la classificazione delle aree
 naturali protette di rilievo internazionale e nazionale,  nonche'  la
 classificazione  e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve
 naturali statali, e' effettuata,  qualora  rientrino  nel  territorio
 delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
 e Bolzano, d'intesa tra provincia e Stato.
   Tale intesa non e' pero' prevista per i parchi naturali regionali e
 in generale per tutte le aree protette regionali  o  provinciali  che
 non ricadono fra quelli menzionati all'art. 2, comma sesto e settimo.
   E  non  potrebbe essere altrimenti, visto che la provincia autonoma
 di Bolzano gode di  competenza  primaria  in  materia  e  per  quanto
 riguarda  l'istituzione  e la disciplina delle aree naturali protette
 provinciali la stessa  e'  tenuta  ad  osservare  soltanto  i  limiti
 fissati dall'art.  4 dello Statuto: cioe', in particolare, i principi
 dell'ordinamento  giuridico dello Stato e le norme fondamentali delle
 riforme economico sociali della Repubblica, ma non  anche  tutti  gli
 altri  "principi"  legislativi  statali,  quali  in genere i principi
 fondamentali delle materie stabiliti dalle leggi dello Stato (ex art.
 5 Statuto ed art.  117 Cost.), ed in specie i  principi  fondamentali
 stabiliti  dalla  legge quadro n. 394/91 per la disciplina delle aree
 naturali protette regionali (e provinciali).
   Infatti, in armonia con le suddette norme  statutarie,  l'art.  22,
 comma  2,  della  legge  n.  394/91  specifica  che  "fatte  salve le
 rispettive competenze per le regioni a  statuto  speciale  e  per  le
 province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, costituiscono principi
 fondamentali di riforma  economico-sociale  la  partecipazione  degli
 enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la
 pubblicita'  degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e
 alla definizione del piano per il parco": questi e non altri.
   Non sono, pertanto, applicabili alla provincia autonoma di  Bolzano
 tutte  le altre disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6
 che costituiscono solo principi fondamentali della materia e, quindi,
 non  possono  limitare  la  competenza  esclusiva   della   provincia
 ricorrente.
   Tale   interpretazione  e'  stata  confermata  dalla  stessa  Corte
 costituzionale nella sentenza n. 366/92, nella  quale,  motivando  il
 rigetto  di  una impugnativa degli artt. 22-28 della legge n. 394/91,
 si e'  affermato  che:  "Il  dubbio  sollevato  dalla  ricorrente  e'
 sicuramente  escluso  dall'art.  22,  secondo  comma, che fa salve le
 competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano,  oltreche'
 quelle  delle  regioni  a  statuto  speciale,  precisando  che devono
 intendersi come norme di riforma economico-sociale e, in quanto tali,
 applicabili anche alle materie di competenza  esclusiva,  soltanto  i
 principi   relativi   alla  partecipazione  degli  enti  locali  alla
 istituzione e alla  gestione  delle  aree  protette,  nonche'  quelli
 relativi   alla  pubblicita'  degli  atti  concernenti  l'istituzione
 dell'area protetta e la definizione del piano del parco.  Al  di  la'
 del  rilievo,  formulato  piu' volte da questa Corte (v., ad esempio,
 sentenze nn. 85 del 1990 e 349 del 1991), secondo  il  quale  non  e'
 certo  sufficiente,  ne' necessaria, l'autoqualificazione delle norme
 come principi di riforma economico-sociale, resta  il  fatto  che  la
 precisazione   operata   dalla  disposizione  impugnata  in  funzione
 selettiva manifesta chiaramente la volonta' del  legislatore  di  non
 considerare  le norme ricomprese nel titolo III come applicabili alle
 province  autonome  in  qualita'  di  principi   fondamentali   della
 materia".
   3.  -  La provincia autonoma di Bolzano aveva ripetutamente chiesto
 l'inserzione nell'elenco delle aree naturali protette di  tutti  i  7
 parchi  naturali esistenti nella provincia autonoma di Bolzano (parco
 naturale provinciale Dolomiti di Sesto,  parco  naturale  provinciale
 Fanes,  Sennes  e  Braies,  parco naturale provinciale dello Sciliar,
 parco naturale provinciale Monte Corno,  parco  naturale  provinciale
 Puez Odle, parco naturale provinciale Gruppo di Tessa, parco naturale
 provinciale  Vedrette  di  Ries)  e  di  complessivamente  27 riserve
 naturali (biotopi) di cui 8 erano  gia'  state  inserite  nell'elenco
 precedente,  deliberato  nel  1993,  mentre  per 19 biotopi era stata
 appunto chiesto la nuova inserzione.
   Al riguardo si richiamano fra le altre, le richieste dell'assessore
 provinciale competente del 25 ottobre 1994 e del 6 febbraio 1996, che
 si depositano con il presente  atto,  insieme  alle  relative  schede
 dalle  quali  risultano  anche  gli  estremi  dei  vari  decreti  del
 presidente della Giunta provinciale di Bolzano - tutti pubblicati nel
 B.U.R.  - che hanno individuato e costituito i parchi e le riserve in
 questione, emanati in base alla citata legge provinciale n. 16/1970.
   Si tratta di parchi e biotopi di grandissima rilevanza ambientale e
 sperimentale,  ammirati  non  solo  in  campo  nazionale   ma   anche
 internazionale.
   Il  Ministro  per  l'ambiente  aveva  di conseguenza inserito nella
 proposta di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree  protette,
 sottoposta  per  l'approvazione  al  Comitato  per  le  aree naturali
 protette, i 7 "parchi naturali regionali" ed  i  27  biotopi  (questi
 sotto la rubrica "altre aree naturali protette"), di cui la provincia
 autonoma   di   Bolzano  aveva  chiesto  l'inserimento  (la  proposta
 ministeriale in questione sara' depositata con il presente atto).
   Il  Comitato  per  le  aree  naturali  protette  ha  invece escluso
 dall'elenco ufficiale tutti i 7 parchi regionali  e  12  dei  biotopi
 richiesti  dalla  provincia  con  la  seguente motivazione, riportata
 nella premessa della delibera 2 dicembre 1996, capoverso nono: "Preso
 atto della  decisione  del  Comitato  di  non  ammettere  nell'elenco
 ufficiale  le aree protette per le quali le deroghe al divieto di cui
 al comma 3, punto a), dell'art.  11 della legge 6 dicembre  1991,  n.
 394,  non  siano  esplicitamente  riconducibili a quanto indicato dal
 comma 4, art. 11, della legge medesima".
   Certo non spetta al Comitato  per  le  aree  naturali  protette  di
 escludere o non ammettere nell'elenco ufficiale delle aree protette i
 parchi  regionali o provinciali, gia' individuati dalle vigenti leggi
 provinciali.
   Tale  interpretazione  e'  stata  confermata  dalla  stessa   Corte
 costituzionale  nella  sua  nota sentenza n. 366/92 dove la stessa ha
 chiarito che la competenza del Comitato di cui all'art. 4,  comma  1,
 lett.  a),  legge  n.  394/91  di  "a)  specifica(re) i territori che
 formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse
 internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti
 disposizioni di legge, statali e regionali,  operando  la  necessaria
 delimitazione  dei  confini;"  non  sarebbe  lesiva  delle competenze
 provinciali "per la considerazione che la specificazione  delle  aree
 naturali  protette di rilievo regionale (o provinciale), ivi prevista
 accanto  ad  identico  potere  sulle  aree  di  rilievo  nazionale  o
 internazionale,  deve avvenire, ai sensi della stessa disposizione di
 legge impugnata, sulla base dell'individuazione gia' effettuata dalle
 leggi regionali (o provinciali)".
   Dato che tutti i parchi regionali proposti  per  l'inserzione  sono
 stati  costituiti  ed  individuati sulla base delle leggi provinciali
 vigenti, in particolare la l.p. 27 luglio 1970, n. 16 ed  in  armonia
 con  i  principi  di  cui  all'art.  22, comma 2, legge n. 394/91, al
 Comitato per le aree naturali protette  non  spettava  il  potere  di
 escludere  dall'elenco  ufficiale  delle  aree protette i parchi e le
 riserve  naturali,  gia'  individuate  dalla  provincia,  ed  il  cui
 inserimento era stato proposto dal Ministro su richiesta della stessa
 provincia autonoma di Bolzano.
   4.  - Non spetta altresi' al Comitato di escludere le aree naturali
 individuate dalla provincia con la motivazione che nelle aree  stesse
 non vigerebbe il divieto di attivita' venatoria.
   Anzitutto  il  divieto di attivita' venatoria sancito nell'art. 11,
 comma 3, punto a) e nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/91  non
 tocca  la  provincia autonoma di Bolzano non essendo ricompreso tra i
 principi fondamentali di riforma economico-sociale di cui al comma  2
 del medesimo art. 22.
   Il  suddetto  divieto  di  caccia, infatti, non e' applicabile come
 tale alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  che  avendo  competenza
 primaria  sia  in  materia  di  tutela  del paesaggio (art. 8, n. 6),
 alpicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna  (art.  8,
 n.  16),  sia in materia di caccia e pesca (art. 8, n. 15 statuto) e'
 libera di disciplinare con proprie leggi anche  in  modo  diverso  il
 regime della caccia nelle aree protette.
   Peraltro   la   provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  una  rigorosa
 disciplina sulla caccia, riassunta nella legge provinciale 17  luglio
 1987, n.  14, concernente "norme per la protezione della selvaggina e
 per  l'esercizio  della  caccia",  col dichiarato fine "di provvedere
 nell'interesse    della    collettivita',   alla   protezione,   alla
 conservazione ed al miglioramento, in modo naturale  ed  equilibrato,
 della fauna selvatica, nonche' alla protezione delle colture agricole
 forestali  da danni provocati dalla selvaggina e dall'esercizio della
 caccia".
   In  tale  legge  sono  dettate  specifiche   misure   "volte   alla
 conservazione  ed  al miglioramento di una fauna selvatica che sia in
 armonia con le risorse ambientali e  con  le  esigenze  dell'economia
 agricola  e  forestale",  e  per  le  singole riserve e' previsto una
 particolare tutela della fauna che "comprende il diritto ed il dovere
 di  aver  cura  della  selvaggina,  di  favorirne  lo  sviluppo,   di
 garantirne  l'habitat e di impedirne ogni disturbo (art. 3, commi 1 e
 2)". Non solo ma l'esercizio della caccia e'  rigorosamente  limitato
 ai  titolari  di  un permesso speciale ed e' sottoposto a particolari
 restrizioni ed in aree e' completamente vietato. Per ciascuna oasi di
 protezione (queste ultime sono individuate, ope  legis,  nei  biotopi
 protetti  in  base  alle  leggi  provinciali 25 luglio 1970, n. 16, 8
 maggio 1990, n. 10 e  13  agosto  1973,  n.  27  (art.  9)  vige  una
 determinata disciplina di caccia in armonia con le esigenze dell'area
 protetta stessa.
   Si aggiunga che anche per le regioni a statuto ordinario il divieto
 di  caccia non e' di carattere assoluto, tant'e' che l'art. 22, comma
 6,  legge  n.  394/91  consente  "eventuali  prelievi  faunistici  ed
 abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici".
   Quindi,  anche  sotto  questo  ulteriore profilo l'esclusione delle
 aree naturali in questione da parte  del  Comitato  e'  lesiva  delle
 attribuzioni  provinciali,  perche'  la  ampia ed organica disciplina
 legislativa dettata dalla provincia a protezione della  selvaggina  e
 per  l'esercizio della caccia e' tale da fare affermare che tutti gli
 abbattimenti   consentiti   anche   nelle    aree    protette    sono
 sostanzialmente  "selettivi"  e sarebbero quindi comunque compatibili
 anche con la disposizione, di cui all'art. 22, comma 6,  della  legge
 n. 394 del 1991.
   5. - Infine, facciamo presente che con la ingiusta esclusione delle
 aree  protette  della  provincia  autonoma  di Bolzano alla provincia
 stessa vengono sottratti  i  relativi  finanziamenti  che  invece  le
 spetterebbero  di diritto in base all'art. 4, comma 1, della legge n.
 394/91. Tali finanziamenti risultano infatti  preclusi  dall'art.  5,
 comma  3  della  stessa  legge  n. 394/91, secondo cui: "L'iscrizione
 nell'elenco ufficiale  delle  aree  protette  e'  condizione  per  la
 assegnazione di contributi a carico dello Stato".
   Cio'   comporta   pure  una  violazione  delle  gia'  citate  norme
 statutarie sulla autonomia finanziaria e in particolare dell'art.  5,
 commi 2 e 3 della legge n. 386/89, che stabilisce:
   "1.  -  Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi
 speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
 modo  uniforme  su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e
 le modalita' per gli stessi previsti.
   2. - I finanziamenti recati  da  qualunque  altra  disposizione  di
 legge  statale  in  cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore
 delle regioni, sono assegnati alle province autonome  ed  affluiscono
 al  bilancio  delle  stesse  per essere utilizzati, secondo normative
 provinciali, nell'ambito del corrispondente  settore,  con  riscontro
 nei conti consuntivi delle rispettive province.
   3.  - Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al
 comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle  stesse
 leggi   ad   eccezione  di  quelli  relativi  all'individuazione  per
 parametri e delle quote di riparto".
   Tale disciplina stabilita dall'art. 5  della  legge  n.  386/89  e'
 stata  poi  richiamata  e confermata dalle ultime norme di attuazione
 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  (emanate   a
 conclusione della vertenza sulla attuazione del c.d. "pacchetto").
   Infatti,  l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
 recita testualmente che "Le disposizioni in ordine alle  procedure  e
 alla  destinazione  dei  fondi  di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della
 legge 30 novembre 1989, n. 386, si  applicano  con  riferimento  alle
 leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono
 espressamente richiamate".
   Dalla  illegittima  esclusione  dall'elenco  ufficiale  delle  aree
 protette dei parchi provinciali risultano pertanto violate  anche  le
 sopra menzionate disposizioni sull'autonomia finanziaria.
                               P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso, dichiarare che non spetta al Comitato per le  aree  naturali
 protette escludere dall'elenco ufficiale delle aree naturali protette
 i  sette  parchi  naturali  provinciali e le dodici riserve naturali,
 gia' individuati dalla provincia autonoma di Bolzano, e dei quali  la
 provincia  stessa  aveva chiesto l'inclusione; e per l'effetto voglia
 annullare in parte qua la deliberazione  del  Comitato  per  le  aree
 naturali  protette  2  dicembre 1996, recante "Elenco ufficiale delle
 aree naturali protette" indicata in epigrafe.
     Bolzano-Roma, addi' 4 agosto 1997
           Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
 97C1043