N. 46 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 dicembre 1996
N. 46 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 agosto 1997 (della provincia autonoma di Bolzano) Paesaggio (Tutela del) - Elenco ufficiale delle aree protette allegato come parte integrante alla deliberazione 2 dicembre 1996 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1997) dell'apposito Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente - Mancata inclusione in tale elenco di dodici biotipi e di sette parchi esistenti nella provincia autonoma di Bolzano, dei quali il competente assessore aveva chiesto, e lo stesso Ministro aveva proposto, l'inserimento, pur essendo stati tutti individuati come parchi e riserve provinciali con vari decreti del presidente della Giunta emanati in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sulla tutela del paesaggio - Rilevata esorbitanza dai limiti della competenza del Comitato, in quanto, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, anche la specificazione (ivi prevista) delle aree naturali protette di rilievo regionale (o provinciale) deve avvenire sulla base dell'individuazione gia' effettuata dalle leggi regionali (o provinciali) - Conseguente denunciata violazione delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 8, nn. 6, 15, 16 e 21) che attribuiscono alla provincia autonoma di Bolzano competenze legislative e amministrative di tipo esclusivo in materia di tutela del paesaggio, caccia e pesca, alpicoltura e parchi, e agricoltura, e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - Lamentata negazione, altresi', alla provincia autonoma di Bolzano, del diritto all'assegnazione, per i suddetti biotipi e parchi, dei contributi a carico dello Stato - che l'art. 5, comma 3, della citata legge quadro n. 394 del 1991, condiziona all'iscrizione nell'elenco in questione - in contrasto con i principi posti, a garanzia dell'autonomia finanziaria della provincia, dagli artt. 69 e seguenti, e 79 dello Statuto speciale, in relazione alle norme di coordinamento e attuazione di cui agli artt. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, 4, ult. comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - Richiamo alla sentenza n. 366/1992. (Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996). (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, n. 6, 15, 16 e 21, 69 e seguenti, e 79; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, comma 1).(GU n.41 del 8-10-1997 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore, dr. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 del 28 luglio 1997, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 28 luglio 1997, autenticata dal vicesegretario dr. Hermann Berger, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale (rep. n. 18464), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla deliberazione del comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996, recante "Elenco ufficiale delle aree naturali protette". F a t t o La provincia autonoma di Bolzano e' titolare in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), caccia e pesca (art. 8, n. 15), apicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16), agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21). Con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 e' stata emanata la relativa normativa di attuazione in materia di minime proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. In forza delle competenze primarie che spettano alla provincia autonoma di Bolzano la stessa ha emanato la l.p. 25 luglio 1970, n. 16, in materia di tutela del paesaggio che disciplina agli artt. 1, 3 e 4 il procedimento di individuazione e costituzione delle riserve naturali e dei parchi ricadenti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano. Gli artt. 69 e seguenti e 79 statuto Trentino-Alto Adige attribuiscono alla provincia autonoma di Bolzano autonomia finanziaria. Il bilancio della provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza. A riguardo, anche in armonia con quanto stabilito dall'art. 79 statuto Trentino-Alto Adige (e dall'art. 119, terzo comma, Cost.) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale, e dei quali si dira' piu' ampiamente in seguito. Con la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e' stato istituito il Comitato per le aree protette che ha fra l'altro il compito di approvare l'elenco ufficiale delle aree protette in Italia. Con deliberazione del Comitato per le aree protette 2 dicembre 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1997, e' stato approvato l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. In tale elenco sono stati inseriti solamente 15 biotopi della provincia autonoma di Bolzano ed il Parco nazionale dello Stelvio, mentre tutti gli altri biotopi ed i 7 parchi naturali esistenti nella provincia autonoma di Bolzano, per i quali era stato chiesto l'inserimento, non sono stati considerati e sono stati pertanto esclusi dall'elenco. La deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996, e' pertanto lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano che la impugna per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifre 6, 15, 16 e 21 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme d'attuazione approvate e con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; nonche' dei principi relativi all'autonomia finanziaria provinciale di cui agli artt. 69 e seguenti e 79 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (specie in relazione agli artt. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; e 12, primo comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. 1. - La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dalla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette che esclude 7 "parchi naturali regionali" e 12 "aree naturali protette" risulta con evidenza da quanto sopra esposto. Il Comitato per le aree naturali protette e' stato istituito dall'art. 3 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 ed ha principalmente il compito di individuare e di classificare le aree naturali da tutelare e di adottare il programma triennale per le aree naturali protette. Nell'ambito di tale competenza, l'art. 4 della legge n. 394/91 gli attribuisce il compito di "specifica(re) i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini". La Corte costituzionale nella sua sentenza n. 366/92 ha inteso che: "tale disposizione in correlazione con altre disposizioni della legge che fanno riferimento a competenze contigue attribuisce al predetto Comitato il compito di determinare, in via di massima sulla base dell'individuazione di aree effettuata dalle vigenti leggi statali o regionali (o provinciali) l'insieme dei territori sottoposti al sistema di tutela naturalistica previsto dalla stessa legge, stabilendo in via generale il riparto fra le aree di interesse nazionale (o internazionale) e quelli di interesse regionale (o provinciale)". Spetta, pertanto, al Comitato per le aree naturali protette solo il potere di individuare le aree protette previamente individuate e costituite dagli organi competenti ai sensi di legge. 2. - Ai sensi dell'art. 2, sesto e settimo comma, della legge quadro sulle aree protette n. 394/91 la classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, nonche' la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, e' effettuata, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa tra provincia e Stato. Tale intesa non e' pero' prevista per i parchi naturali regionali e in generale per tutte le aree protette regionali o provinciali che non ricadono fra quelli menzionati all'art. 2, comma sesto e settimo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la provincia autonoma di Bolzano gode di competenza primaria in materia e per quanto riguarda l'istituzione e la disciplina delle aree naturali protette provinciali la stessa e' tenuta ad osservare soltanto i limiti fissati dall'art. 4 dello Statuto: cioe', in particolare, i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e le norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, ma non anche tutti gli altri "principi" legislativi statali, quali in genere i principi fondamentali delle materie stabiliti dalle leggi dello Stato (ex art. 5 Statuto ed art. 117 Cost.), ed in specie i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro n. 394/91 per la disciplina delle aree naturali protette regionali (e provinciali). Infatti, in armonia con le suddette norme statutarie, l'art. 22, comma 2, della legge n. 394/91 specifica che "fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco": questi e non altri. Non sono, pertanto, applicabili alla provincia autonoma di Bolzano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6 che costituiscono solo principi fondamentali della materia e, quindi, non possono limitare la competenza esclusiva della provincia ricorrente. Tale interpretazione e' stata confermata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 366/92, nella quale, motivando il rigetto di una impugnativa degli artt. 22-28 della legge n. 394/91, si e' affermato che: "Il dubbio sollevato dalla ricorrente e' sicuramente escluso dall'art. 22, secondo comma, che fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltreche' quelle delle regioni a statuto speciale, precisando che devono intendersi come norme di riforma economico-sociale e, in quanto tali, applicabili anche alle materie di competenza esclusiva, soltanto i principi relativi alla partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette, nonche' quelli relativi alla pubblicita' degli atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione del piano del parco. Al di la' del rilievo, formulato piu' volte da questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 85 del 1990 e 349 del 1991), secondo il quale non e' certo sufficiente, ne' necessaria, l'autoqualificazione delle norme come principi di riforma economico-sociale, resta il fatto che la precisazione operata dalla disposizione impugnata in funzione selettiva manifesta chiaramente la volonta' del legislatore di non considerare le norme ricomprese nel titolo III come applicabili alle province autonome in qualita' di principi fondamentali della materia". 3. - La provincia autonoma di Bolzano aveva ripetutamente chiesto l'inserzione nell'elenco delle aree naturali protette di tutti i 7 parchi naturali esistenti nella provincia autonoma di Bolzano (parco naturale provinciale Dolomiti di Sesto, parco naturale provinciale Fanes, Sennes e Braies, parco naturale provinciale dello Sciliar, parco naturale provinciale Monte Corno, parco naturale provinciale Puez Odle, parco naturale provinciale Gruppo di Tessa, parco naturale provinciale Vedrette di Ries) e di complessivamente 27 riserve naturali (biotopi) di cui 8 erano gia' state inserite nell'elenco precedente, deliberato nel 1993, mentre per 19 biotopi era stata appunto chiesto la nuova inserzione. Al riguardo si richiamano fra le altre, le richieste dell'assessore provinciale competente del 25 ottobre 1994 e del 6 febbraio 1996, che si depositano con il presente atto, insieme alle relative schede dalle quali risultano anche gli estremi dei vari decreti del presidente della Giunta provinciale di Bolzano - tutti pubblicati nel B.U.R. - che hanno individuato e costituito i parchi e le riserve in questione, emanati in base alla citata legge provinciale n. 16/1970. Si tratta di parchi e biotopi di grandissima rilevanza ambientale e sperimentale, ammirati non solo in campo nazionale ma anche internazionale. Il Ministro per l'ambiente aveva di conseguenza inserito nella proposta di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, sottoposta per l'approvazione al Comitato per le aree naturali protette, i 7 "parchi naturali regionali" ed i 27 biotopi (questi sotto la rubrica "altre aree naturali protette"), di cui la provincia autonoma di Bolzano aveva chiesto l'inserimento (la proposta ministeriale in questione sara' depositata con il presente atto). Il Comitato per le aree naturali protette ha invece escluso dall'elenco ufficiale tutti i 7 parchi regionali e 12 dei biotopi richiesti dalla provincia con la seguente motivazione, riportata nella premessa della delibera 2 dicembre 1996, capoverso nono: "Preso atto della decisione del Comitato di non ammettere nell'elenco ufficiale le aree protette per le quali le deroghe al divieto di cui al comma 3, punto a), dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11, della legge medesima". Certo non spetta al Comitato per le aree naturali protette di escludere o non ammettere nell'elenco ufficiale delle aree protette i parchi regionali o provinciali, gia' individuati dalle vigenti leggi provinciali. Tale interpretazione e' stata confermata dalla stessa Corte costituzionale nella sua nota sentenza n. 366/92 dove la stessa ha chiarito che la competenza del Comitato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 394/91 di "a) specifica(re) i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;" non sarebbe lesiva delle competenze provinciali "per la considerazione che la specificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale (o provinciale), ivi prevista accanto ad identico potere sulle aree di rilievo nazionale o internazionale, deve avvenire, ai sensi della stessa disposizione di legge impugnata, sulla base dell'individuazione gia' effettuata dalle leggi regionali (o provinciali)". Dato che tutti i parchi regionali proposti per l'inserzione sono stati costituiti ed individuati sulla base delle leggi provinciali vigenti, in particolare la l.p. 27 luglio 1970, n. 16 ed in armonia con i principi di cui all'art. 22, comma 2, legge n. 394/91, al Comitato per le aree naturali protette non spettava il potere di escludere dall'elenco ufficiale delle aree protette i parchi e le riserve naturali, gia' individuate dalla provincia, ed il cui inserimento era stato proposto dal Ministro su richiesta della stessa provincia autonoma di Bolzano. 4. - Non spetta altresi' al Comitato di escludere le aree naturali individuate dalla provincia con la motivazione che nelle aree stesse non vigerebbe il divieto di attivita' venatoria. Anzitutto il divieto di attivita' venatoria sancito nell'art. 11, comma 3, punto a) e nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/91 non tocca la provincia autonoma di Bolzano non essendo ricompreso tra i principi fondamentali di riforma economico-sociale di cui al comma 2 del medesimo art. 22. Il suddetto divieto di caccia, infatti, non e' applicabile come tale alla provincia autonoma di Bolzano, che avendo competenza primaria sia in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16), sia in materia di caccia e pesca (art. 8, n. 15 statuto) e' libera di disciplinare con proprie leggi anche in modo diverso il regime della caccia nelle aree protette. Peraltro la provincia autonoma di Bolzano ha una rigorosa disciplina sulla caccia, riassunta nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente "norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", col dichiarato fine "di provvedere nell'interesse della collettivita', alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonche' alla protezione delle colture agricole forestali da danni provocati dalla selvaggina e dall'esercizio della caccia". In tale legge sono dettate specifiche misure "volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale", e per le singole riserve e' previsto una particolare tutela della fauna che "comprende il diritto ed il dovere di aver cura della selvaggina, di favorirne lo sviluppo, di garantirne l'habitat e di impedirne ogni disturbo (art. 3, commi 1 e 2)". Non solo ma l'esercizio della caccia e' rigorosamente limitato ai titolari di un permesso speciale ed e' sottoposto a particolari restrizioni ed in aree e' completamente vietato. Per ciascuna oasi di protezione (queste ultime sono individuate, ope legis, nei biotopi protetti in base alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, 8 maggio 1990, n. 10 e 13 agosto 1973, n. 27 (art. 9) vige una determinata disciplina di caccia in armonia con le esigenze dell'area protetta stessa. Si aggiunga che anche per le regioni a statuto ordinario il divieto di caccia non e' di carattere assoluto, tant'e' che l'art. 22, comma 6, legge n. 394/91 consente "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici". Quindi, anche sotto questo ulteriore profilo l'esclusione delle aree naturali in questione da parte del Comitato e' lesiva delle attribuzioni provinciali, perche' la ampia ed organica disciplina legislativa dettata dalla provincia a protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia e' tale da fare affermare che tutti gli abbattimenti consentiti anche nelle aree protette sono sostanzialmente "selettivi" e sarebbero quindi comunque compatibili anche con la disposizione, di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991. 5. - Infine, facciamo presente che con la ingiusta esclusione delle aree protette della provincia autonoma di Bolzano alla provincia stessa vengono sottratti i relativi finanziamenti che invece le spetterebbero di diritto in base all'art. 4, comma 1, della legge n. 394/91. Tali finanziamenti risultano infatti preclusi dall'art. 5, comma 3 della stessa legge n. 394/91, secondo cui: "L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette e' condizione per la assegnazione di contributi a carico dello Stato". Cio' comporta pure una violazione delle gia' citate norme statutarie sulla autonomia finanziaria e in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 386/89, che stabilisce: "1. - Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti. 2. - I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. 3. - Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione per parametri e delle quote di riparto". Tale disciplina stabilita dall'art. 5 della legge n. 386/89 e' stata poi richiamata e confermata dalle ultime norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (emanate a conclusione della vertenza sulla attuazione del c.d. "pacchetto"). Infatti, l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recita testualmente che "Le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate". Dalla illegittima esclusione dall'elenco ufficiale delle aree protette dei parchi provinciali risultano pertanto violate anche le sopra menzionate disposizioni sull'autonomia finanziaria.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Comitato per le aree naturali protette escludere dall'elenco ufficiale delle aree naturali protette i sette parchi naturali provinciali e le dodici riserve naturali, gia' individuati dalla provincia autonoma di Bolzano, e dei quali la provincia stessa aveva chiesto l'inclusione; e per l'effetto voglia annullare in parte qua la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996, recante "Elenco ufficiale delle aree naturali protette" indicata in epigrafe. Bolzano-Roma, addi' 4 agosto 1997 Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 97C1043