MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

COMUNICATO

Criteri e modalita' di  presentazione  delle  istanze  relative  alle
   autorizzazioni   CITES  di  importazione  e  di  esportazione,  in
   attuazione  della  convenzione   di   Washington   sul   commercio
   internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate
   di estinzione.
(GU n.257 del 2-11-1996)

   In  fase  di  attuazione  della  convenzione  di Washington di cui
all'oggetto (registro n. 3626/82 e decreto ministeriale  31  dicembre
1983),   sono   emersi  delicati  problemi  per  quanto  attiene,  in
particolare, alle procedure di  presentazione  e  di  rilascio  delle
autorizzazioni  CITES di importazione e di esportazione, che incidono
sulla  operativita'  delle  aziende  interessate   e   della   stessa
amministrazione.
   Al  fine di razionalizzare e snellire tali procedure, ed anche per
consentire all'amministrazione di operare con  maggiore  efficacia  e
rapidita',  si  reputa  opportuno  sintetizzare  di seguito criteri e
modalita' di presentazione delle relative istanze che, ove pienamente
rispettati, permetteranno di ottimizzare i tempi  di  rilascio  delle
autorizzazioni,    evitando   fasi   interlocutorie,   richieste   di
integrazioni  documentali,  precisazioni  e  quanto  altro,  che   si
traducono in un appesantimento del procedimento.
   1.  Le  richieste  di autorizzazione devono essere formulate sugli
appositi moduli CITES, disponibili presso le camere di commercio.  Si
richiama  l'attenzione  sulla  necessita'  di  compilare  il  modulo,
esattamente, in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni  in  esso
riportate.
   2.  Il  modulo,  come  sopra  compilato, regolarmente datato ed in
regola col trattamento di bollo, deve  essere  firmato  dal  titolare
della  ditta richiedente, o dal suo legale rappresentante, sul quinto
esemplare del formulario, alla casella 20.
   3. Al modulo (richiesta di autorizzazione)  deve  essere  allegata
fotocopia    del   permesso   CITES   di   esportazione,   rilasciato
dall'organismo  abilitato  del   Paese   d'origine,   conforme   alla
risoluzione   della  conferenza  delle  parti  9.3  del  1994.  Detta
risoluzione e' disponibile presso  le  associazioni  di  categoria  o
presso  il  Ministero del commercio con l'estero. Per evitare ritardi
nella predisposizione del rilascio della relativa  autorizzazione  di
importazione, l'interessato deve aver cura che la fotocopia in parola
sia  perfettamente  leggibile, specie nelle parti riguardanti la data
del rilascio e di scadenza del permesso di esportazione,  la  precisa
descrizione  dello  specimen  da importare o da esportare, la data di
spedizione della merce che non deve precedere quella di emissione del
permesso.
   In casi particolari e per operazioni di maggiore sensibilita',  in
rapporto  agli  specimens  ovvero  ai  Paesi d'origine, potra' essere
richiesta conferma dei permessi CITES d'esportazione al  Segretariato
Cites  di  Ginevra e/o direttamente all'organismo emittente del Paese
esportatore, dandone comunicazione alla ditta interessata.
   Le  autorizzazioni  hanno,  in  linea  di   principio,   validita'
corrispondente  alla  validita' dei permessi CITES d'esportazione: si
consiglia pertanto agli operatori di evitare la  presentazione  delle
loro istanze negli ultimi giorni di validita' dei predetti permessi.
   4.   Le  richieste  di  autorizzazione  devono  essere,  altresi',
accompagnate da attestazione  di  versamento  di  L.  20.000  su  c/c
postale  n. 10178010 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato
di Viterbo, come da decreti ministeriali 28 maggio 1993 e 4  dicembre
1993 del Ministero ambiente.
   5.  Le  richieste  di  autorizzazione  devono essere presentate al
Ministero commercio con  l'estero,  D.G.  importazioni  esportazioni,
divisione II, ufficio CITES.
   6.  Le richieste in regola con tutte le prescrizioni che precedono
saranno evase, al piu' tardi, entro dieci giorni dalla data di arrivo
al predetto ufficio,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  e'  necessario
ottenere la conferma del permesso di esportazione CITES.