Criteri e modalita' di presentazione delle istanze relative alle autorizzazioni CITES di importazione e di esportazione, in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.(GU n.257 del 2-11-1996)
In fase di attuazione della convenzione di Washington di cui all'oggetto (registro n. 3626/82 e decreto ministeriale 31 dicembre 1983), sono emersi delicati problemi per quanto attiene, in particolare, alle procedure di presentazione e di rilascio delle autorizzazioni CITES di importazione e di esportazione, che incidono sulla operativita' delle aziende interessate e della stessa amministrazione. Al fine di razionalizzare e snellire tali procedure, ed anche per consentire all'amministrazione di operare con maggiore efficacia e rapidita', si reputa opportuno sintetizzare di seguito criteri e modalita' di presentazione delle relative istanze che, ove pienamente rispettati, permetteranno di ottimizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni, evitando fasi interlocutorie, richieste di integrazioni documentali, precisazioni e quanto altro, che si traducono in un appesantimento del procedimento. 1. Le richieste di autorizzazione devono essere formulate sugli appositi moduli CITES, disponibili presso le camere di commercio. Si richiama l'attenzione sulla necessita' di compilare il modulo, esattamente, in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni in esso riportate. 2. Il modulo, come sopra compilato, regolarmente datato ed in regola col trattamento di bollo, deve essere firmato dal titolare della ditta richiedente, o dal suo legale rappresentante, sul quinto esemplare del formulario, alla casella 20. 3. Al modulo (richiesta di autorizzazione) deve essere allegata fotocopia del permesso CITES di esportazione, rilasciato dall'organismo abilitato del Paese d'origine, conforme alla risoluzione della conferenza delle parti 9.3 del 1994. Detta risoluzione e' disponibile presso le associazioni di categoria o presso il Ministero del commercio con l'estero. Per evitare ritardi nella predisposizione del rilascio della relativa autorizzazione di importazione, l'interessato deve aver cura che la fotocopia in parola sia perfettamente leggibile, specie nelle parti riguardanti la data del rilascio e di scadenza del permesso di esportazione, la precisa descrizione dello specimen da importare o da esportare, la data di spedizione della merce che non deve precedere quella di emissione del permesso. In casi particolari e per operazioni di maggiore sensibilita', in rapporto agli specimens ovvero ai Paesi d'origine, potra' essere richiesta conferma dei permessi CITES d'esportazione al Segretariato Cites di Ginevra e/o direttamente all'organismo emittente del Paese esportatore, dandone comunicazione alla ditta interessata. Le autorizzazioni hanno, in linea di principio, validita' corrispondente alla validita' dei permessi CITES d'esportazione: si consiglia pertanto agli operatori di evitare la presentazione delle loro istanze negli ultimi giorni di validita' dei predetti permessi. 4. Le richieste di autorizzazione devono essere, altresi', accompagnate da attestazione di versamento di L. 20.000 su c/c postale n. 10178010 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, come da decreti ministeriali 28 maggio 1993 e 4 dicembre 1993 del Ministero ambiente. 5. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate al Ministero commercio con l'estero, D.G. importazioni esportazioni, divisione II, ufficio CITES. 6. Le richieste in regola con tutte le prescrizioni che precedono saranno evase, al piu' tardi, entro dieci giorni dalla data di arrivo al predetto ufficio, fatto salvo il caso in cui e' necessario ottenere la conferma del permesso di esportazione CITES.