Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali).(GU n.41 del 8-10-2016)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 14 del 29 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 1. L'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Concessione dei contributi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione puo' concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contributi a favore di societa' cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attivita' di produzione e lavorazione di cui all'art. 2, a fronte delle seguenti categorie di costi sostenuti: a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; b) acquisizione di servizi; c) godimento di beni di terzi; d) oneri per il personale. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sino ad un importo massimo pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nel limite di 50.000 euro per ciascuna societa' cooperativa. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi nonche' la documentazione da allegare alla domanda. 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis e non sono cumulabili con i benefici previsti da altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.». 2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1991 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico e' a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 15 marzo 2016 ROLLANDIN (Omissis).