N. 426 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1999
N. 426 Ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Agrigento sul reclamo proposto da Farruggia Antonio Ordinamento penitenziario - Detenuto lavoratore - Diritto alle ferie e alla relativa indennita' sostitutiva - Mancata previsione - Contrasto con il diritto alle ferie annuali retribuite - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, sedicesimo comma). (Cost., artt. 27 e 36).(GU n.36 del 8-9-1999 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5 maggio 1999; O s s e r v a Con atto del 15 febbraio 1999, Farruggra Antonio, nato a Porto Empedocle il 25 ottobre 1961, detenuto nella Casa circondariale di Agrigento, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera a), legge n. 354/1975, denunciando l'omesso integrale pagamento degli assegni familiari, della tredicesima e della quattordicesima mensilita', nonche' il mancato godimento delle ferie e della relativa indennita' sostitutiva, derivanti dallo svolgimento dell'attivita' lavorativa di addetto alle pulizie esercitata all'interno dell'Istituto carcerario, con interruzioni, dal settemre 1994 ad oggi. Emesso decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 677 e segg. c.p.p., ritualmente notificato, ed esteso il giudizio nel corso dell'udienza del 24 marzo 1999 alla verifica dell'effettiva corresponsione anche delle maggiorazione per il lavoro festivo, straordinario e dell'indennita' di malattia, questo magistrato dava incarico all'ispettore del lavoro di Agrigento di verificare l'effettiva lesione dei diritti retributivi ed assistenali dal detenuto reclamante. L'ispettoe del del lavoro, con informative del 20 marzo 1999 e del 3 maggio 1999 rispondeva alle richieste inviategli, evidenziando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella legge penitenziaria e, in particolar modo nell'art. 20, legge n. 354/1975, del diritto alle ferie, oppure alla relativa indennita' sostitutiva, in favore del detenuto-lavoratore. All'udienza del 5 magggio 1999 le parti concludevano e questo magistrato riservava la decisione. La questione di legittimita' costituzionale. Tra le varie domande formulate dal reclamante, e' opportuno, preliminarmente, soffermare l'attenzione su quella con la quale viene invocato il riconoscimento del diritto alle ferie da parte del detenuto-lavoratore, vale a dire quel detenuto chiamato a svolgere, all'interno dellIstituto, attivita' lavorativa "trattamentale" alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in escuzione di quanto previsto dall'art. 15, legge n. 354/1975. L'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, prevede che "la durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". La norma pare doversi leggere nel senso che esclua per i detenuti che svolgano attivita' lavorativa all'interno dell'Istituto carcerario la possibilita' di fruire delle ferie, con le ovvie limitazioni derivanti dallo status detentionis, oppure della corrispondente indennita'-sostituiva. Ne' vi puo' essere spazio per un'interpretazione estensiva sia del comma in considerazione sia di altre disizioni dell'art. 20, al fine di recuperare il diritto del detenuto-lavoratore; infatti, quando il comma 16 dell'art. 20 parla della durata della prestazione, fa esclusivo riferimento all'orario di lavoro e non a quegli istituti che permettono al detenuto di reintegrare le proprie energie psico-fisiche, considerate e tutelate soltanto attraverso il riconoscimento del riposo festivo; inoltre, quando il legislatore fa riferimento, nel comma 5 del medesimo articolo, all'organizzazione ed ai metodi del lavoro penitenziario, fa esclusivo riferimento a i sistemi di gestione, alle tecniche ed ai metodi di produzione da utilizzarsi, come si evince dalla lettura dell'art. 45, d.P.R. n. 431/1976. Pertanto, l'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede, accanto al riposo festivo, il diritto del lavoratore-detenuto a fruire delle ferie, oppure dell'indennita' sostitutiva delle stesse, induce questo magistrato a dubitare della costituzionalita' della norma in questione ed a sollevare d'ufficio la relativa questione di legittita' in rimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione. La rilevanza. La risoluzione della quaestio legitimitatis appena prospettata si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione sull'istanza relativa al riconoscimento del diritto alle ferie e del conseguenziale pagamento, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dell'indennita' sostitutiva dette ferie non godute, nel senso che ad essa e' collegata la sussistenza o meno del diritto invocato dal reclamante. La non manifesta infondatezza. L'illegittimita' dell'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede, come detto, il diritto del detenuto-lavoratore a fluire delle ferie, si pone in evidente contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione. Tale ultimo articolo, infatti, riconosce a tutti i lavoratori il diritto irrinunciabile ad usufruire di un periodo di riposo, diverso rispetto a quello riconosciuto con il riposo settimanale o festivo, al fine di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro ed a soddisfare le loro legittime esigenze personali. Tale diritto non puo' non essere riconosciuto anche al lavoratore che svolga la propria attivita' all'interno di un Istituto penitenziario, poiche' anch'egli ha irrinunciabile diritto al recupero delle energie consumate durante lo svolgimento di attivita' lavorativa ed al soddisfacimento delle proprie esigenze personali; ne' tale diritto puo' ritenersi inconciliabile con lo stato di restriuzione. Infatti anche il detenuto-lavoratore puo', pur con gli inevitabili limiti derivanti dalla restrizione carceraria, utilizzare il periodo feriale per ritemprare le proprie energie usurate dal lavoro, ad esempio utilizzando le ore nelle quali avrebbe dovuto lavorare per recarsi, in biblioteca, per svolgere attivita' sportiva in palestra oppure semplicemente per rimanere nella cella. In un tale contesto, quindi, e' del tutto illogico riconoscere al detenuto-lavoratore il diritto al riposo settimanale e negargli, nello stesso tempo, il diritto alle fene, nostante che tali istituti siano diretti, in sostanza, alle stesse finalita'. Inoltre, l'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede il diritto del detenuto-lavoratore alle ferie, si pone in contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione. Infatti, negare al detenuto che svolga attivita' lavorativa all'interno dell'Istituto penitenziario il diritto ad usufruire di un perioao continuativo di riposo, rende il lavoro penitenziario sicuramente piu' afflittivo e, quindi, impedisce allo stesso di svolgere appieno la sua funzione rieducativa: il lavoro penitenziario intervallato da periodi di riposo, viene reso indubbiamente piu' efficace a fini rieducativi proprio per la funzione fondamentale delle ferie, che e' quella di permettere al lavoratore di ricaricarsi e di riprendere con maggiore volonta' e maggiore impegno la propria attivita' lavorativa, a tutto vantaggio del trattamente della risocializzazione. Quindi, contrasta evidentemente con il principio rieducativo della pena, da attuarsi anche attraverso il lavoro, negare al detenuto la possibilita' di svolgere con maggiore profitto una delle attivita' trattamentali riconosciute dall'art. 15, legge n. 354/1975.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non maniferstamente infondata la questione di legttimita' costituzionale dell'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie ed alla relati indennita' sostitutiva nei cofronti del detenuto-lavoratore; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Procuratore della Repubblica presso tribunale di Agrigento, alla parte reclamante ed al suo difensore di fiducia, alla ezione della Casa circondariale di Agrigento, nonche' comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria. Agrigento, addi' 5 maggio 1999. Il magistratodi sorveglianza: Bassi 99C0817