N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1999
N. 621 Ordinanza emessa l'8 aprile 1999 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Pecchini Alberta e Tirrena Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ed altri Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Danni alla persona subiti dal coniuge (o da altro familiare) del socio illimitatamente responsabile della societa' assicurata - Esclusione della garanzia assicurativa anteriormente alla legge n. 142/1992 - Disparita' di trattamento rispetto ai trasportati non familiari del socio e rispetto ai trasportati familiari di altri assicurati - Ingiustificata ed irragionevole limitazione della tutela della salute. Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. d), nella formulazione anteriore alla modifica recata da: legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28. Costituzione, artt. 3 e 32.(GU n.46 del 17-11-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 31 marzo 1995 al n. 3141/1995 r.g., promossa da Pecchini Alberta, attrice, con il proc. e domiciliata avv. G. Costantino con studio in Padova, via S. Biagio n. 24; Contro la Tirrena Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in persona del commissario liquidatore avv. Iannotta, convenuta, con il proc. e domiciliata avv. A. Scarso con studio in Padova, Pass. del Carmine n. 5, Laborfarm s.a.s. - Lazzarato Pierluigi, convenuti contumaci. Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. Con atto di citazione notificato in data 22-24 marzo 1995, l'attrice Alberta Pecchini ha convenuto in giudizio il proprio coniuge Pierluigi Lazzarato, la s.a.s. Laborfarm di P. Lazzarato, la s.p.a. Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, in nome e per conto dell'I.N.A. gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della Strada, nonche' il commissario liquidatore della s.p.a. Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, proponendo domanda di risarcimento dei danni alla persona riportati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno 17 aprile 1992, determinati nella misura di L. 178.000.000. Al momento del sinistro l'attrice si trovava, in qualita' di trasportata, a bordo della vettura Lancia Delta targata PD A03266, di proprieta' della s.a.s. Laborfarm, della quale l'attrice e' socio accomandante (come risulta dallo statuto della Laborfarm di Lazzarato Pierluigi e C. s.a.s., prodotto in giudizio dall'attrice); l'autovettura era condotta dal convenuto Pierluigi Lazzarato, marito della danneggiata e socio accomandatario della stessa s.a.s. Laborfarm, societa' assicurata dalla compagnia Tirrena s.p.a. per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La convenuta s.p.a. Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la non operativita' della garanzia assicurativa, invocando il disposto dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990. L'attrice ha replicato richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991 e la nuova disciplina dell'art. 4 introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. Con ordinanza immediatamente esecutiva, depositata in data 10 luglio 1996, il giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ritenuta la sussistenza di gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente del veicolo a bordo del quale l'attrice era trasportata, ha assegnato alla danneggiata la soma di L. 40.000.000, da imputare nella liquidazione definitiva del danno, ponendo detto importo a carico della convenuta Tirrena Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, in nome e per conto dell'I.N.A. gestione autonoma del fondo di garanzia per le Vittime della Strada. In corso di causa e' stato disposto accertamento tecnico medico-legale, da cui e' emerso che "i postumi residuati comportano una riduzione della validita' biologica della persona, rispetto alla situazione quo ante, quantificabile nella misura del 40%" (v. relazione del C.T.U. depositata in data 30 gennaio 1998). A seguito dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1997, n. 276, il presidente della sezione stralcio del tribunale di Padova, con provvedimento in data 6 novembre 1998, ha assegnato la causa al giudice istruttore quale giudice ordinario applicato alla sezione stralcio, per cui all'udienza del 18 dicembre 1998, precisate le conclusioni, la causa e' stata trattenuta in decisione dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.c.. Cio' premesso, questo giudice, investito della decisione della causa, solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una societa', le persone che si trovano con i soci a responsabilita' illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilita' illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona. Rilevanza della questione Quanto alla rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, si osserva che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione. Dalla costituzionalita' o meno della norma impugnata dipende, invero, la sua applicabilita' nel giudizio in corso e, di conseguenza, l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti della societa' assicuratrice convenuta, per il risarcimento dei danni alla persona derivati dal sinistro. Ad avviso di questo giudice istruttore, all'incidente stradale di cui trattasi, avvenuto il giorno 17 aprile 1992, ed alla domanda risarcitoria proposta dalla persona trasportata, coniuge del socio illimitatamente responsabile della societa' assicurata, non e' applicabile ne' l'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, ne' il disposto dell'art. 4, lett. b) come da interpretarsi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 188 ne', infine, il contenuto della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5. In primo luogo, va rilevato che al sinistro stradale in questione non puo' essere applicato l'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella formulazione conseguente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che, in attuazione della direttiva CEE n. 84/5, ha escluso definitivamente, con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione per quanto riguarda qualsiasi trasportato, a prescindere dal legame esistente con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi escluso dai benefici stessi. Infatti, a norma dell'art. 32 della citata legge 19 febbraio 1992, n. 142, la disposizione introdotta dall'art. 28 ha acquistato efficacia soltanto "a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore" della legge predetta: pertanto, al momento del sinistro stradale, avvenuto il 17 aprile 1992, tale disposizione modificativa non aveva ancora acquistato efficacia, per il principio generale di irretroattivita' della legge stabilito dall'art. 11, disp. prel. c.c. Deve quindi ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria ... ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)"), nel testo anteriore alla modifica legislativa apportata dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. In secondo luogo, va osservato che la sentenza della Corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 188, nel dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non ha direttamente inciso sull'esclusione, che rileva nel caso in esame, prevista dalla lett. d) della stessa legge, si' che tuttora, per i sinistri anteriori alla disciplina introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, deve ritenersi sussistente, sul piano normativo, un vuoto di tutela risarcitoria per la persona trasportata che si trovava in uno dei rapporti indicati alla lett. b) con un socio illimitatamente responsabile, ove l'assicurato fosse una societa': nel caso di specie, l'attrice (socio accomandante della Laborfarm di Lazzarato Pierluigi s.a.s., societa' proprietaria dell'autovettura ed assicurata dalla compagnia Tirrena S.p.a. per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) dovrebbe considerarsi persona cui la tutela risarcitoria e' negata, ai sensi dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il solo fatto di essere coniuge del socio accomandatario della societa' assicurata. In terzo luogo, il vuoto di tutela risarcitoria non puo' ritenersi superabile neppure argomentando dal principio dell'efficacia diretta, nei paesi membri, delle direttive CEE sufficientemente dettagliate, in mancanza di tempestiva recezione da parte dello stato membro. Come e' gia' stato osservato in varie ordinanze di rimessione pronunciate con riferimento all'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (cfr. tribunale di Milano 4 luglio 1995, in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 29 novembre 1995; tribunale di Milano 25 maggio 1996, in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 40 del 2 ottobre 1996; tribunale Napoli 17 luglio 1996, in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 45 del 6 novembre 1996), si ha riguardo, nel caso di specie, alla direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, la quale all'art. 3 disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilita' civile fosse sorta a causa del sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla persona. Al fine di recepire tale direttiva - che, all'art. 5, obbligava gli stati membri a modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987 nonche' a dare applicazione alle disposizioni di legge modificate entro il 31 dicembre 1988 - il legislatore italiano e intervenuto con la legge 19 febbraio 1992, n. 142, eliminando ogni esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi soggetto trasportato. E' ben vero che all'epoca del sinistro per cui e' causa il legislatore italiano avrebbe dovuto provvedere da tempo al recepimento della direttiva richiamata, tuttavia, all'inadempimento del legislatore non puo' far seguito l'automatica efficacia erga omnes delle disposizioni dell'atto comunitario nei confronti di un soggetto privato che invochi a proprio favore la normativa interna di contenuto contrario. Sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunita' europea e della suprema Corte di cassazione - dopo un iniziale orientamento favorevole all'immediata applicabilita', da parte dei giudici degli stati membri, delle direttive aventi caratteri tali da essere assimilabili ai regolamenti comunitari - si e' consolidata nel ritenere esclusa, in assenza di provvedimenti di attuazione delle direttive entro i termini prescritti, l'applicabilita' immediata delle direttive stesse nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), potendo in tal caso queste essere invocate solo nei confronti dello Stato (c.d. efficacia verticale). Non manifesta infondatezza della questione La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella sua formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, appare non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, stipulati ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quando l'assicurato sia una societa', le persone che si trovano con i soci a responsabilita' illimitata in uno dei rapporti di famiglia indicati alla lettera b) del medesimo art. 4 (in particolare, il coniuge del socio a responsabilita' illimitata), per quanto riguarda i danni alla persona. La censura attiene ad un duplice profilo. Da un lato, anche nel caso dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 valgono gli stessi rilievi che hanno portato alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della lett. b) del medesimo articolo di legge: con riferimento alla fattispecie in esame, il fondamento della censura va individuato nell'assenza di un criterio razionale che giustifichi la disparita' di trattamento, in sede di riconoscimento dei benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, tra il terzo danneggiato che sia del tutto estraneo al danneggiante-assicurato ed il danneggiato che sia invece legato da uno dei vincoli di cui alla lett. b) con il socio a responsabilita' illimitata della societa' assicurata. Dall'altro lato, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione assume ancor maggiore evidenza, per la discriminazione attualmente esistente tra il danneggiato che si trovi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) con le persone indicate alla lett. a) dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il danneggiato che si trovi in uno degli stessi rapporti con il socio a responsabilita' illimitata della societa' assicurata. Si e' in presenza, infatti, della medesima ratio, che rende irragionevole la disparita' di trattamento tra le due categorie di soggetti: poiche', a norma della lett. d), il socio illimitatamente responsabile della societa' assicurata e' posto nella stessa situazione delle persone indicate nella lett. a), non vi e' motivo di distinguere, ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici derivanti dalla tutela assicurativa, tra i soggetti che si trovano in uno dei rapporti di cui alla lett. b) con le persone indicate alla lett. a) ed i soggetti che si trovano nello stesso tipo di rapporto con il socio illimitatamente responsabile, nel caso in cui l'assicurato sia una societa'. In sostanza, all'equiparazione tra i soggetti indicati dalla lett. a) e quelli indicati dalla lett. d), disposta dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dovrebbe corrispondere il medesimo trattamento delle persone indicate alla lett. b), indipendentemente dal fatto che il rapporto di famiglia sussista con uno dei soggetti di cui alla lett. a) o con uno dei soggetti di cui alla lett. d). Nel pronunciare sull'istanza proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, questo giudice istruttore ha dapprima ritenuto - con ordinanza in data 10 luglio 1996 - di poter risolvere in via interpretativa il dubbio in ordine alla costituzionalita' della norma in esame, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2 giugno 1991, pervenendo ad affermare che l'esclusione dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, prevista per i soci a responsabilita' illimitata della societa' assicurata, non puo' ritenersi tuttora operante nei confronti delle persone che siano ad essi legate da uno dei rapporti indicati alla lettera b), per quanto riguarda i danni alla persona. Si e' osservato, in proposito, che - sebbene la richiamata pronuncia della Corte costituzionale abbia avuto oggetto il disposto della lett. b) dell'art. 4, con riferimento alle sole persone indicate alla lett. a) - l'espresso rinvio alla lett. b) contenuto nella lett. d) del medesimo art. 4 (che testualmente si riferisce ai "rapporti indicati alla lettera b)" non puo' che comportare la piena equiparazione delle due situazioni, dovendosi ritenere che, anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4, lett. d), l'esclusione dai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria non possa riguardare, per le stesse ragioni affermate nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, anche le persone che si trovino, rispetto ai soci a responsabilita' illimitata della societa' assicurata, in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Questo giudice - dovendo ricercare, tra le varie interpretazioni possibili, quella che rende la norma conforme al dettato costituzionale - ha ritenuto, nell'ordinanza pronunciata in corso di causa, che anche la norma di cui all'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 debba necessariamente essere letta ed interpretata alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, posto che una diversa ricostruzione - laddove si considerasse operante, nel caso di danni alla persona, l'esclusione dal beneficio assicurativo nei confronti dei soggetti ivi indicati - espone la predetta disposizione alle stesse censure di incostituzionalita' sollevate ed accolte con riferimento alla lett. b). Tuttavia, ad un ulteriore esame della questione in sede di decisione sul merito della causa, non si ritiene di poter giungere, in via meramente interpretativa, ad una soluzione diversa da quella che emerge dal dato testuale della disposizione impugnata - la quale formalmente distingue i soggetti di cui alla lett. a) da quelli di cui alla lett. d) - posto che la ricordata pronuncia della Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale all'art. 4, lett. b) con specifico riferimento alle sole persone indicate alla lett. a), e non anche - in via derivata (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) - a quelle indicate alla lett. d). Diviene necessario, pertanto, sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per disparita' di trattamento di identiche situazioni, nel duplice profilo accennato, e per ingiustificata ed irragionevole limitazione della tutela costituzionale del diritto alla salute, con conseguente violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' della predetta disposizione, dunque, nella fattispecie in esame - sebbene il conducente convenuto, Pierluigi Lazzarato, sia socio accomandatario della Laborfarm s.a.s., societa' proprietaria dell'autovettura ed assicurata per la r.c.a. dalla compagnia Tirrena S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa - l'attrice, coniuge del Lazzarato, verrebbe ad essere riconosciuta titolare, in qualita' di terzo trasportato, del diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato dalla s.a.s. Laborfarm a norma della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, e quindi legittimata, quale danneggiato, all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, a norma dell'art. 18, comma 1, della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, per quanto riguarda il risarcimento del danno alla persona. Tale riconoscimento non appare in contrasto con il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 23 luglio 1996, dichiarativa dell'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici assicurativi il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, con considerazioni ribadite nell'ordinanza n. 76 del 28 marzo 1997, nonche' nell'ordinanza n. 125 del 16 aprile 1998 la manifesta infondatezza della questione di legittimita' dell'art. 4, lett. d) dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990), posto che nella fattispecie odierna non viene in considerazione l'esclusione dell'operativita' della garanzia assicurativa con riferimento a soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. (quali il coniuge trasportato comproprietario del veicolo, il proprietario trasportato a bordo della vettura di sua proprieta', o il socio illimitatamente responsabile trasportato a bordo dell'autovettura di proprieta' della societa' assicurata). Nel caso di specie, infatti, la situazione considerata non e' semplicemente quella del coniuge in regime di comunione legale dei beni, come tale contitolare del diritto sul veicolo (v. sentenza n. 301 del 23 luglio 1996), o quella del socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni della societa' assicurata (v. ordinanza n. 125 del 16 aprile 1998), bensi' la piu' complessa situazione del soggetto (socio a responsabilita' limitata), coniuge del socio a responsabilita' illimitata della societa' assicurata, come tale ne' comproprietario del veicolo ne' illimitatamente responsabile delle obbligazioni della societa'. In primo luogo, il socio a responsabilita' limitata (quale e' l'attrice, accomandante della s.a.s. Laborfarm) non puo' essere considerato comproprietario del veicolo intestato alla societa' assicurata: la stessa disposizione dell'art. 4, lett. d) limita testualmente l'esclusione dai benefici assicurativi ai soli soci a responsabilita' illimitata della societa' assicurata, con cio' riconoscendo implicitamente detti benefici in favore dei soci a responsabilita' limitata. Il socio a responsabilita' limitata, inoltre, non si trova, rispetto alla societa', nella medesima situazione dei soci illimitatamente responsabili, nei confronti dei quali soltanto opera il sistema di imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle obbligazioni sociali, previsto rispettivamente dagli artt. 2313, 2291 e 2267 c.c. In secondo luogo, ove l'assicurato sia una societa' con soci a responsabilita' illimitata, il coniuge del socio illimitatamente responsabile non puo' di per se' essere considerato comproprietario, ad alcun titolo, del veicolo intestato alla societa', ne' ad alcun titolo responsabile delle obbligazioni sociali, indipendentemente dal regime patrimoniale della famiglia in concreto scelto dai coniugi (ancorche' nella presumibile operativita' del regime di comunione dei beni, ai sensi dell'art. 159 c.c.), considerato che anche alla societa' di persone, pur priva di personalita' giuridica, l'ordinamento vigente riconosce una soggettivita' - e, per quanto qui interessa, una propria autonomia patrimoniale (come si argomenta, ad esempio dal disposto dell'art. 2659, n. 1 c.c. con riferimento alle societa' di persone disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile) - distinta da quella dei singoli soci illimitatamente responsabili (cfr. Cass. sez. I civ., 7 agosto 1996, n. 7228). Si deve cosi' escludere che il veicolo di proprieta' della societa' assicurata entri automaticamente - per effetto del regime legale di comunione dei beni - nel patrimonio del coniuge del socio illimitatamente responsabile della societa' (laddove il veicolo acquistato dalla societa' costituita da entrambi i coniugi, in quanto destinato all'esercizio dell'impresa, non potrebbe comunque considerarsi oggetto attuale della comunione dei beni, ai sensi dell'art. 178 c.c.). Il coniuge del socio illimitatamente responsabile - diversamente dal socio stesso - si trova, dunque, rispetto alla societa' assicurata, nella situazione di alterita' necessaria per assumere la veste di soggetto terzo, cioe' di estraneo al rapporto assicurativo, per cui non si verifica quella sostanziale coincidenza tra le posizioni di danneggiante e di danneggiato che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, rende "non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione, non puo' tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalita' della previgente disposizione censurata" (cfr. ord. n. 76 del 28 marzo 1997 e ord. n. 125 del 16 aprile 1998 citate).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, stipulati ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quando l'assicurato sia una societa', le persone che si trovano con i soci a responsabilita' illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilita' illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona, solleva d'ufficio tale questione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Padova, addi' 8 aprile 1999. Il giudice: Giacomelli 99C1118