REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 46 

Modifiche  alla  legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il
recupero  dei  crediti  acquisiti  a  seguito  dell'estinzione  delle
obbligazioni  fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva
della FIDI Agricola S.p.a.).
(GU n.22 del 31-5-2003)

     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 35 del 31 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifiche all'Art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
    1.  La  lettera  b) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale
28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a
seguito  dell'estinzione  delle  obbligazioni  fidejussorie del fondo
regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
30 maggio  1994,  n.  41  istitutiva  della  FIDI Agricola S.p.a.) e'
sostituita dalla seguente:
    «b) per  la costituzione di un fondo indisponibile, da utilizzare
per   l'assunzione   di   partecipazioni  e  di  obbligazioni,  anche
convertibili, in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti agricoli, costituite in forma di
societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, in nome e
per conto della Regione Toscana».
    2.  Dopo il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1996,
e' inserito il seguente:
    «2-bis.  La  ripartizione  delle disponibilita' finanziarie tra i
fondi di cui al comma 2 e' stabilita dalla giunta regionale».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 24 dicembre 2002
                               MARTINI

La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 18 dicembre 2002.