Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.a.).(GU n.22 del 31-5-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 31 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 1. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.a.) e' sostituita dalla seguente: «b) per la costituzione di un fondo indisponibile, da utilizzare per l'assunzione di partecipazioni e di obbligazioni, anche convertibili, in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, in nome e per conto della Regione Toscana». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1996, e' inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra i fondi di cui al comma 2 e' stabilita dalla giunta regionale». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 24 dicembre 2002 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002.