Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.55 del 7-3-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visti il decreto interministeriale n. 177651 ed il decreto ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dal decreto interministeriale n. 725422, dal decreto ministeriale n. 725425 del 31 dicembre 1979, dal decreto interministeriale n. 271997, e dal decreto ministeriale n. 271998 del 5 giugno 1981, dal decreto interministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, nonche' dal decreto interministeriale n. 443511 del 5 febbraio 1988 registrato alla Corte dei conti del 27 febbraio 1988, registro n. 9 Tesoro, foglio 378, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' stata demandata al Ministro del tesoro; Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed e' composto: 1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia; 2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attivita', da determinarsi annualmente; Visto il decreto ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito e' stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura 1,90%; Visto il decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale e' stato stabilito per il bimestre gennaio-febbraio 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme; Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari 12,20%; Attesa l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1988, al 12,20%. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 10 dicembre 1987 il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1988, al 14,10%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 febbraio 1988 Il Ministro: AMATO