Modifica al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, concernente il regolamento di organizzazione del gabinetto del presidente della giunta regionale".(GU n.45 del 9-11-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Visto l'Art. 2 del regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2 "Regolamento di organizzazione del gabinetto del presidente della giunta regionale", ai sensi del quale il Presidente puo' nominare quattro consiglieri, uno per ciascuno delle seguenti discipline: giuridica, amministrativa, economica, internazionale; Visto il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel caso si ricorra a nominare i suddetti consiglieri le modalita' per la corresponsione del compenso; Vista la decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25 ottobre 2000 - prot. n. 1695/05, assunta in sede di esame del regolamento di che trattasi, allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1245 del 10 ottobre 2000, con la quale, relativamente agli incarichi di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano essere disciplinati secondo la normativa regionale sulle consulenze e cioe' della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45; Vista la delibera di giunta regionale n. 1686 del 28 novembre 2001, con la quale la giunta ha approvato la modifica del succitato regolamento regionale n. 2/2000; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Il quarto comma dell'Art. 2 del regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2 e' sostituito dal seguente: "l'incarico di consulenza ai consiglieri del presidente e' disciplinato dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potra' prevedere anche il rimborso delle spese". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 17 dicembre 2001 FITTO