N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1999
N. 361 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1999 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Alberici Enrica e Banca Nazionale dell'Agricoltura Processo civile - Procedimento di ingiunione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente Termine ridotto a cinque giorni - Decorrenza dalla notificazione dell'opposizione, anziche' dalla restituzione dell'originale notificato (o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies a quo) - Identita' di trattamento fra attore in opposizione e attore nel procedimento ordinario, nonostante la diversita' delle relative situazioni - Violazione del diritto di difesa dell'opponente. (C.P.C. artt. 645, comma 2, combinato disposto, 165, comma 1, e 647). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.25 del 23-6-1999 )
IL TRIBUNALE Il presidente della sezione, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Alberici Enrica, contro la Banca Nazionale dell'Agricoltura; O s s e r v a All'udienza del 6 luglio 1998, precisando le proprie conclusioni, l'attrice ha posto la questione della legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645 II, 647 I e 163-bis c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la costituzione dell'attore in opposizione e' stabilita nel termine di 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, nonche' nella parte relativa agli effetti derivanti dalla tardivita' della costituzione stessa: La questione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato "nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla meta' dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645 II c.p.c. e' rimessa alla facolta' dell'opponente e, ove questi se ne sia avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla meta' anche i termini di costituzione, la quale - ove tardivamente effettuata - deve ritenersi tamquam non esset, ex art. 647 c.p.c. (Cass., 30 marzo 1998, 3316). Il sudetto indirizzo si colloca su una linea interpretativa costante adottata dalla Suprema Corte. Cio' premesso, si osserva che talune conseguenze in termini di legittimita' del sistema normativo in esame possono dedursi sotto il profilo della difformita' della posizione dell'attore nel processo ordinario e dell'attore in opposizione al decreto ingiuntivo: cio' con riferimento sia alle conseguenze della mancata costituzione nel termine (dichiarazione di esecutorieta' del decreto, ex art. 647 I c.p.c. e inammissibilita' della prosecuzione o riproposizione dell'opposizione, 647, II c.p.c.) che alla posizione sostanziale delle parti, che risulta invertita, ponendosi l'attore come convenuto sostanziale e destinatario di un provvedimento (il decreto ingiuntivo) emesso senza che egli sia stato sentito. Tale situazione sembra suscettibile di configurare una significativa limitazione dei diritti di difesa, all'interno di un sistema che dovrebbe garantire all'opponente garanzie difensive adeguate anche in termini della disciplina temporale della Costituzione. Questa valutazione non puo' non misurarsi con la progressiva affermazione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del principio secondo cui un termine di decadenza deve decorrere dalla data della conoscenza (o almeno della ragionevole conoscibilita') dell'atto o del fatto produttivo del decorso del termine (si veda in particolare Corte costituzionale nn. 255/1974, 538/1990, 15/1977). Proprio dal confronto con tale orientamento, sembrano non infondati i dubbi di costituzionalita' di una disciplina, quale quella in esame, che faccia decorrere i termini di costituzione dalla notificazione anziche' dalla conoscenza/conoscibilita' da parte del difensore dell'avvenuta notificazione dell'opposizione. Se il limite al dubbio di costituzionalita' puo' essere individuato dal termine ordinario di 10 giorni, o dall'esiguita' della conseguenza della tardivita' della costituzione, i dubbi appaiono invece di notevole consistenza nel caso di un procedimento di opposizione in cui l'opponente si sia avvalso della facolta' di ridurre alla meta' il termine di comparizione. Si ha infatti in questo caso un sommarsi di effetti pregiudizievoli: il termine breve (e la conseguente concreta possibilita' che esso scada quando l'opponente non ha avuto ancora notizia della notifica) si associa alla gravita' delle conseguenze della tardiva costituzione (passaggio in giudicato del decreto reso in un procedimento sommario e in assenza di contraddittorio). Non vale obiettare in proposito che l'attore ha la possibilita' di costituirsi iscrivendo la causa a ruolo contestualmente alla richiesta di notifica (depositando in cancelleria, anziche' l'originale, la cosiddetta "velina" della citazione): tale procedura, per quanto in uso presso molti uffici giudiziari, costituisce, quanto meno, una irregolarita', e non pare opportuno fondare un giudizio di legittimita' costituzionale su una situazione viziata sotto questo profilo. Una seconda obiezione parte dalla constatazione che la riduzione dei termini di comparizione e' solo una facolta' per l'opponente, il quale puo' evitare il rischio della decadenza non avvalendosene. Ma e' evidente la contraddittorieta' di una disciplina legislativa che da una parte consenta al (presunto) debitore di radicare rapidamente il contraddittorio, rispondendo all'esigenza difensiva di anticipare la trattazione dei motivi di opposizione e permettere la rimozione degli effetti anticipatori del decreto (eventualmente dichiarato provvisoriamente esecutivo), ma che dall'altra parte lo spinga a non avvalersi di tale facolta' per non incorrere nel rischio di decadenze. Donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' del combinato disposto degli artt. 645 II, 165 I e 647 c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell'opponente dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto equipollente cui possa attribuirsi la conoscibilita' dell'inzio del decorso del termine per la costituzione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (uguale trattamento dell'attore nel procedimento ordinario e dell'attore in opposizione, in relazione al termine per la costituzione, di situazioni diverse dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista delle conseguenze del mancato rispetto del termine), che con riferimento all'art. 24 Cost: (violazione del diritto di difesa dell'opponente a fronte di un termine breve e perentorio produttivo di gravi conseguenze, con modalita' per le quali e' prevedibile che l'onerato non disporra' dell'intero spazio di tempo a disposizione per il compimento dell'atto). La questione e' rilevante, essendo stata sollevata d'ufficio l'eccezione di improcedibilita' dell'opposizione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645 II, 165 I e 647 c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell'opponente dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza-conoscibilita' dell'inizio del decorso del termine, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consigiio dei Ministri, e comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Genova, addi' 23 gennaio 1999. Il presidente: (firma illeggibile) 99C0642