ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004 

Disposizioni  di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e
materiali,  finalizzate  a  prestare  soccorso alle vittime dell'atto
terroristico  verificatosi  nel  territorio  della Federazione russa,
nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan. (Ordinanza n. 3374).
(GU n.221 del 20-9-2004)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 dicembre  2002  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, recante
«Disciplina   dell'autonomia   finanziaria   e   contabilita'   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
23 luglio  2002,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante:
«Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   del   10 settembre   2002,   concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile,
che  prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione
ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di
nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
  Considerato  che  nella  citta'  di  Beslan  si  e'  verificato  un
gravissimo  atto  terroristico  che  ha  determinato  la  morte ed il
ferimento dei numerosi ostaggi sequestrati;
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione  internazionale,  partecipa  attivamente  alle azioni di
assistenza  alle  popolazioni  colpite da eventi calamitosi, anche di
natura antropica, di particolare gravita';
  Considerato   che  nei  predetti  contesti  il  Dipartimento  della
protezione civile, anche mediante l'attivazione del sistema nazionale
di  protezione  civile, puo' fornire fondamentali contributi connessi
all'elevata   caratterizzazione   specialistica  ed  operativa  delle
proprie risorse umane e strumentali;
  Vista  la  nota  del  Ministro  per  la  difesa civile, emergenze e
rimozione  delle  conseguenze  di disastri naturali della Federazione
russa,  del  4 settembre  2004 con la quale si chiede al Dipartimento
della  protezione  civile  di  contribuire  a  prestare soccorso alle
vittime    dell'atto    terroristico   verificatosi   nella   regione
dell'Ossezia;
  Viste  le  note  del  4  e  5 settembre 2004, dell'ambasciata della
Federazione  russa,  con  le  quali  sono stati trasmessi gli elenchi
delle apparecchiature mediche e dei farmaci necessari per prestare il
tempestivo ed urgente soccorso alle vittime dell'atto terroristico di
cui sopra;
  Ravvisata,  pertanto,  l'imprescindibile necessita' di garantire il
soccorso,  l'avvio  della prima assistenza ed il ritorno alle normali
condizioni  di  vita  delle popolazioni colpite dagli eventi in esame
mediante  l'invio di risorse umane e materiali, nonche' attraverso la
piena  e completa attivazione delle componenti del Servizio nazionale
della protezione civile;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della Federazione russa a seguito dell'atto terroristico verificatosi
nella  citta'  di Beslan, regione dell'Ossezia, il Dipartimento della
protezione  civile  e' autorizzato ad assumere tutti gli interventi e
le  iniziative  necessari,  anche  utilizzando  beni e materiali, per
assicurare soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.
  2.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e',  altresi',
autorizzato  a  consentire  l'utilizzazione, da parte delle autorita'
locali,  dei  necessari beni e materiali da impiegarsi per consentire
il  pieno  e  completo  ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione interessata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma 10 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi