Modalita' operative di esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588.(GU n.216 del 16-9-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito dalla legge 19 novembre l996, n. 588 (legge n. 588), recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli"; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 588, che attribuisce ai titolari delle azioni in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 497 del 1996, il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all' art. 1 della legge n. 588, una azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria e che affida ad un decreto del Ministro del tesoro la disciplina delle modalita' operative di esercizio del diritto; Considerato che il Tesoro in data 30 dicembre 1996 ha completato i conferimenti di cui all'art. 1 della legge n. 588; Considerato che decreto-legge n. 497 del 1996 e' entrato in vigore il 26 settembre 1996; Considerato che il diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 588 era gia' previsto nei decreti- legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394, non convertiti, riguardanti il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, che attribuivano il diritto di acquisto ai titolari delle azioni in circolazione alla data di entrata in vigore dei vari decreti succedutisi; Considerato che la finalita' dell'art. 2, comma 3, della legge n. 588 e' quella di ristorare gli azionisti del Banco che hanno sofferto pregiudizi a causa della situazione di crisi del Banco; Considerato che l'assemblea straordinaria del Banco di Napoli del 30 luglio 1996, durante la vigenza del citato decreto-legge 26 luglio 1996, n. 394, ha deliberato l'azzeramento dell'intero capitale ordinario e la riduzione del capitale di risparmio, disponendo l'accorpamento delle azioni di risparmio in ragione di otto a tre; Considerata la necessita' di adottare un criterio certo per l'individuazione degli aventi diritto, anche in relazione alla natura di titoli al portatore delle azioni di risparmio; Visto l'avviso al pubblico del Banco di Napoli del 3 settembre 1996, effettuato ai sensi della delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991, con il quale e' stato comunicato che il diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 588 viene collegato al mantello delle azioni ordinarie ante azzeramento con annesse le cedole n. 5 e seguenti e alla cedola n. 6 delle azioni di risparmio; Considerato che in data 29 aprile 1997 l'assemblea degli azionisti del Banco ha approvato il bilancio del Banco per l'anno 1996, il quale chiude con una perdita di esercizio di oltre 1.651 miliardi; Considerato che in data 11 giugno 1997 e' stato perfezionato il contratto di vendita della partecipazione di controllo del Banco di Napoli detenuta dal Tesoro, secondo la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 588; Ritenuto opportuno concedere un congruo periodo di tempo per l'esercizio del diritto di acquisto al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione per l'esercizio dello stesso, tenuto conto che sono previsti, prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto di cui al presente decreto, previa riduzione del capitale, aumenti di capitale del Banco da parte degli acquirenti della partecipazione di controllo del Tesoro; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Decreta: 1. I titolari delle azioni ordinarie del Banco di Napoli in circolazione prima dell'azzeramento del capitale del Banco deliberato dall'assemblea del 30 luglio 1996 e i titolari delle azioni di risparmio del Banco in circolazione prima dell'accorpamento disposto dalla stessa assemblea hanno diritto di acquistare dal Tesoro, al valore nominale, una azione ordinaria ogni quindici azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. I gruppi di azioni in numero inferiore a quindici non danno diritto all'acquisto di cui al presente decreto. 2. Gli aventi diritto - tra i quali non sono compresi il Banco di Napoli, per le eventuali azioni proprie in portafoglio, e le societa' del gruppo Banco di Napoli - individuati mediante esibizione del mantello delle azioni ordinarie ante azzeramento di cui al comma 1, con annesse le cedole n. 5 e seguenti, e della cedola n. 6 delle azioni di risparmio, dovranno, a pena di decadenza, presentare domanda di acquisto presso gli sportelli del Banco di Napoli entro il 31 dicembre 1997 corrispondendo il relativo prezzo, che dovra' essere versato da parte del Banco, entro il giorno successivo, al bilancio dello Stato, capo X, capitolo 4055 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; il Banco comunichera' al Tesoro le richieste pervenute e curera' gli adempimenti relativi al trasferimento e alla consegna delle azioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 1997 Il Ministro: Ciampi