MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1997 

  Modalita' operative  di esercizio  del diritto  di acquisto  di cui
all'art. 2,  comma 3,  del decreto-legge 24  settembre 1996,  n. 497,
convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588.
(GU n.216 del 16-9-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 24 settembre  1996, n. 497, convertito dalla
legge 19 novembre l996, n. 588 (legge n. 588), recante: "Disposizioni
urgenti per il risanamento,  la ristrutturazione e la privatizzazione
del Banco di Napoli";
  Visto in  particolare l'art. 2,  comma 3,  della legge n.  588, che
attribuisce ai  titolari delle  azioni in  circolazione alla  data di
entrata in  vigore del decreto-legge n.  497 del 1996, il  diritto di
acquistare, al  valore nominale, successivamente ai  conferimenti del
Tesoro di  cui all' art. 1  della legge n. 588,  una azione ordinaria
posseduta dal  Tesoro ogni quindici  azioni di qualunque  categoria e
che affida ad un decreto del  Ministro del tesoro la disciplina delle
modalita' operative di esercizio del diritto;
  Considerato che il Tesoro in data  30 dicembre 1996 ha completato i
conferimenti di cui all'art. 1 della legge n. 588;
  Considerato che decreto-legge n. 497  del 1996 e' entrato in vigore
il 26 settembre 1996;
  Considerato che il diritto di acquisto  di cui all'art. 2, comma 3,
della legge  n. 588  era gia'  previsto nei  decreti- legge  27 marzo
1996, n. 163, 27  maggio 1996, n. 293, e 26 luglio  1996, n. 394, non
convertiti,  riguardanti il  risanamento,  la  ristrutturazione e  la
privatizzazione del Banco  di Napoli, che attribuivano  il diritto di
acquisto  ai  titolari delle  azioni  in  circolazione alla  data  di
entrata in vigore dei vari decreti succedutisi;
  Considerato che la  finalita' dell'art. 2, comma 3,  della legge n.
588 e' quella di ristorare gli azionisti del Banco che hanno sofferto
pregiudizi a causa della situazione di crisi del Banco;
  Considerato che  l'assemblea straordinaria del Banco  di Napoli del
30 luglio 1996, durante la vigenza del citato decreto-legge 26 luglio
1996,  n.  394,  ha  deliberato  l'azzeramento  dell'intero  capitale
ordinario  e  la  riduzione  del capitale  di  risparmio,  disponendo
l'accorpamento delle azioni di risparmio in ragione di otto a tre;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  un  criterio  certo  per
l'individuazione degli aventi diritto, anche in relazione alla natura
di titoli al portatore delle azioni di risparmio;
  Visto  l'avviso al  pubblico del  Banco di  Napoli del  3 settembre
1996,  effettuato ai  sensi  della  delibera Consob  n.  5553 del  14
novembre 1991,  con il quale  e' stato  comunicato che il  diritto di
acquisto  di cui  all'art.  2,  comma 3,  della  legge  n. 588  viene
collegato  al mantello  delle azioni  ordinarie ante  azzeramento con
annesse le cedole n. 5 e seguenti  e alla cedola n. 6 delle azioni di
risparmio;
  Considerato che in data 29  aprile 1997 l'assemblea degli azionisti
del Banco  ha approvato  il bilancio  del Banco  per l'anno  1996, il
quale chiude con una perdita di esercizio di oltre 1.651 miliardi;
  Considerato che  in data  11 giugno 1997  e' stato  perfezionato il
contratto di vendita  della partecipazione di controllo  del Banco di
Napoli detenuta dal Tesoro, secondo la procedura prevista dall'art. 5
della legge n. 588;
  Ritenuto  opportuno  concedere  un  congruo periodo  di  tempo  per
l'esercizio   del  diritto   di  acquisto   al  fine   di  consentire
l'acquisizione di  ulteriori elementi di valutazione  per l'esercizio
dello stesso,  tenuto conto che  sono previsti, prima  della scadenza
del  termine  per l'esercizio  del  diritto  di  acquisto di  cui  al
presente decreto, previa riduzione  del capitale, aumenti di capitale
del Banco da parte degli acquirenti della partecipazione di controllo
del Tesoro;
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Decreta:
  1.  I  titolari delle  azioni  ordinarie  del  Banco di  Napoli  in
circolazione prima dell'azzeramento del capitale del Banco deliberato
dall'assemblea  del 30  luglio  1996  e i  titolari  delle azioni  di
risparmio del Banco in  circolazione prima dell'accorpamento disposto
dalla stessa  assemblea hanno  diritto di  acquistare dal  Tesoro, al
valore nominale, una azione  ordinaria ogni quindici azioni ordinarie
e/o di risparmio possedute. I gruppi  di azioni in numero inferiore a
quindici non danno diritto all'acquisto di cui al presente decreto.
  2. Gli aventi diritto  - tra i quali non sono  compresi il Banco di
Napoli, per le eventuali azioni proprie in portafoglio, e le societa'
del  gruppo Banco  di Napoli  - individuati  mediante esibizione  del
mantello delle azioni  ordinarie ante azzeramento di cui  al comma 1,
con annesse  le cedole  n. 5 e  seguenti, e della  cedola n.  6 delle
azioni  di  risparmio,  dovranno,  a pena  di  decadenza,  presentare
domanda di acquisto presso gli sportelli del Banco di Napoli entro il
31 dicembre 1997 corrispondendo il relativo prezzo, che dovra' essere
versato da parte  del Banco, entro il giorno  successivo, al bilancio
dello  Stato, capo  X, capitolo  4055 dello  stato di  previsione del
Ministero del  tesoro; il Banco  comunichera' al Tesoro  le richieste
pervenute e curera' gli adempimenti  relativi al trasferimento e alla
consegna delle azioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 agosto 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi