CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (13A04755) 
(GU n.124 del 29-5-2013)

 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 28 maggio  2013,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui  ventisette
muniti di certificati comprovanti  la  loro  iscrizione  nelle  liste
elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualita' di
membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta  di
referendum popolare, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,  sul
seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: 
      - il Decreto Legislativo 5 aprile 2006  n.  160,  e  successive
modificazioni,   recante   "Nuova    disciplina    dell'accesso    in
magistratura, nonche' in  materia  di  progressione  economica  e  di
funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1,  comma  1,  lettera
a), della L. 25 luglio 2005, n. 150", limitatamente a: - articolo 13,
comma 1, limitatamente alle  parole:  "il  passaggio  dalle  funzioni
giudicanti  a  quelle  requirenti,";  -   articolo   13,   comma   3,
limitatamente alle parole: "all'interno dello stesso  distretto,  ne'
all'interno  di  altri  distretti  della  stessa  regione,  ne'   con
riferimento  al  capoluogo  del  distretto  di   corte   di   appello
determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura  penale
in relazione al distretto nel quale  il  magistrato  presta  servizio
all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui  al  presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di quattro
volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno  cinque
anni  di  servizio  continuativo  nella  funzione  esercitata  ed  e'
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad
un corso di qualificazione professionale, e  subordinatamente  ad  un
giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,
espresso dal Consiglio superiore  della  magistratura  previo  parere
favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di  idoneita'
il  consiglio  giudiziario  deve  acquisire   le   osservazioni   del
presidente della corte di appello o del procuratore  generale  presso
la medesima corte a  seconda  che  il  magistrato  eserciti  funzioni
giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di  appello  o  il
procuratore generale presso la  stessa  corte,  oltre  agli  elementi
forniti  dal  capo   dell'ufficio,   possono   acquisire   anche   le
osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli  avvocati
e devono indicare gli elementi di fatto sulla base  dei  quali  hanno
espresso la valutazione di idoneita'. Per il passaggio delle funzioni
giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di  legittimita',
e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano
sostituendo al consiglio giudiziario  il  Consiglio  direttivo  della
Corte di cassazione, nonche' sostituendo al  presidente  della  corte
d'appello   e   al   procuratore   generale   presso   la   medesima,
rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione  e  il
procuratore generale presso la medesima"; 
      - articolo 13, commi 4 che recita "4. Ferme restando  tutte  le
procedure previste dal comma 3,  il  solo  divieto  di  passaggio  da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e  viceversa,  all'interno
dello stesso distretto, all'interno di altri distretti  della  stessa
regione e  con  riferimento  al  capoluogo  del  distretto  di  corte
d'appello  determinato  ai  sensi  dell'articolo  11  del  codice  di
procedura penale in relazione al distretto nel  quale  il  magistrato
presta servizio all'atto di mutamento di funzioni, non si applica nel
caso in  cui  il  magistrato  che  chiede  il  passaggio  a  funzioni
requirenti  abbia  svolto   negli   ultimi   cinque   anni   funzioni
esclusivamente civili  o  del  lavoro  ovvero  nel  caso  in  cui  il
magistrato chieda il passaggio  da  funzioni  requirenti  a  funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio  giudiziario  diviso  in
sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una  sezione  che  tratti
esclusivamente  affari  civili  o  del  lavoro.  Nel  primo  caso  il
magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del  successivo
trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato
non puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'  di  sostituto  a
funzioni di natura penale o miste prima del successivo  trasferimento
o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento  di
funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso  circondario  ed  in
una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli   di   provenienza.   Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto  in  un  diverso
distretto rispetto a quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle
funzioni giudicanti civili o del  lavoro  del  magistrato  che  abbia
esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente  indicata
nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento."; comma 5 che recita "5.
Per il passaggio da funzioni  giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e
viceversa, l'anzianita'  di  servizio  e'  valutata  unitamente  alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'
periodiche."; comma 6 che recita "6. Le limitazioni di cui al comma 3
non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'articolo 10, commi  15  e  16,  nonche'  limitatamente  a  quelle
relative  alla  sede  di  destinazione,  anche  per  le  funzioni  di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello  stesso  articolo  10,  che
comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; 
      - il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario", e successive modificazioni, limitatamente  a:  articolo
192,  comma  6,  limitatamente  alle  parole:  "salvo  che  per  tale
passaggio esista il parere favorevole del Consiglio  superiore  della
magistratura"?" 
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso   PARTITO
RADICALE - Via di Torre  Argentina  n.  76  tel.  0668979222  e-mail:
segreteria.roma@radicali.it