Proroga dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dal Burundi dei cittadini italiani ivi residenti.(GU n.59 del 12-3-1997)
IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1995 con cui e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dal Burundi a partire dal 15 marzo 1995; Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Burundi, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 marzo 1995; Ritenuto che tale stato di necessita' va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344; Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16; Decreta: E' prorogata l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dal Burundi dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 15 marzo 1997. Roma, 28 febbraio 1997 Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali RACHELE Il direttore generale dei servizi civili DEL MESE Il direttore generale del Tesoro DRAGHI