N. 755 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 27 dicembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Tondini Fiamma contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica ed altro Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validita' dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purche' abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresi', ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parita' di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.45 del 21-11-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2813/2000 proposto da Tondini Fiamma rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cardillo e Carlo Brucoli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Marsilio Ficino n. 19; Contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del decreto del Ministero n. 5255 del 23 luglio 2000, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Provveditore agli studi di Firenze n. 1129/b13a del 16 marzo 2000 di esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, impugnato con il ricorso introduttivo; nonche' del provvedimento n. 14282 dell'8 febbraio 2006 della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, impugnato con motivi aggiunti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2006; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il consigliere dott. Saverio Romano; Udito, altresi', per le parti gli avv. Carlo Brucoli e P. Pirollo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. Fatto Conseguito il diploma di maturita' magistrale nel 1983, la signora Tondini, per tredici anni a partire dall'a.s. 1985/1986, ha insegnato nella scuola elementare San Francesco di Sales di Firenze, istituto autorizzato dal provveditore agli studi, i cui scolari, a completamento del ciclo, sono muniti di titolo di studio di scuola elementare analogo a quello delle scuole pubbliche. Nel 1999 l'insegnante ha presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, al fine di conseguire l'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare e l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite con la legge n. 124/1999 al fine del reclutamento del personale scolastico. Con decreto del Provveditore del 16 marzo 2000 ne e' stata esclusa in quanto «ha prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata», il cui insegnamento non costituisce presupposto idoneo a concretare il requisito del servizio scolastico richiesto ai fini dell'ammissione. Avendo presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'o.m., ha partecipato con riserva al corso superandone le prove finali. Il Ministero ha respinto il ricorso gerarchico con il provvedimento del 23 luglio 2000, impugnato con il ricorso introduttivo. Successivamente, e' stata emanata l'o.m. n. 33/2000, che modificando la precedente ordinanza n. 153, ha disposto che le domande di ammissione potevano essere presentate entro il nuovo termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000), consentendo implicitamente che il computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alla sessione di esami dovesse calcolarsi alla nuova data del 27 aprile 2000. Ancora successivamente e' stato emanato il d.l. 28 agosto 2000, n. 240, il cui art. 6-bis ha espressamente prorogato il predetto termine alla data anzidetta. Convertito il decreto in legge 20 ottobre 2000, n. 306, l'o.m. n. 1/2001 ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami previste dalla legge n. 124/1999. L'o.m. n. 1/2001 ha espressamente disposto, all'art. 3, che «coloro che, avendo maturato i titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall'art. 2, quarto comma, legge n. 124/1999, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle oo.mm. 152/1999 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 2, primo comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da presentare nei termini di scadenza indicati nell'art. 4, lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale». Avendo maturato, alla data prevista dalla legge (27 ottobre 2000), il requisito del servizio prestato e essendo ancora non definitivo in quanto impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana il provvedimento di esclusione dalla sessione di esami, la ricorrente chiedeva alla Direzione scolastica regionale lo scioglimento della riserva ed il rilascio dell'idoneita'. Con provvedimento dell'8 febbraio 2006, facendo riferimento ad un parere del Ministero, alla ricorrente e' stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001». Tale ultimo provvedimento e' stato impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti del 26 luglio 2006. Avverso l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) sarebbe illogico consentire il rilascio, da parte delle scuole elementari private autorizzate, di un titolo di studio analogo a quello rilasciato dalle corrispondenti scuole statali, senza riconoscere il servizio svolto dalle insegnanti nella medesima scuola; 2) sarebbe contraddittorio ammettere alla sessione riservata di esami il personale delle scuole materne autorizzate ed escludere il personale delle scuole elementari sussidiate o autorizzate. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha sostenuto la legittimita' dell'atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato, sul presupposto della non assimilabilita' tra scuole materne autorizzate, che sono scuole pubbliche ai sensi degli artt. 333 e ss. del d.lgs. n. 297/1994, e scuole elementari private autorizzate, che sono diverse da quelle parificate. All'udienza sopra indicata, la causa e' passata in decisione. Diritto 1. - Con l'atto introduttivo, la ricorrente, che ha svolto un pluriennale periodo di insegnamento presso una scuola elementare privata autorizzata, ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami, indetta ai sensi dell'o.m. n. 153/1999 - per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, al fine del reclutamento del personale scolastico. Il provvedimento impugnato in sede gerarchica, dopo aver richiamato il primo comma, punto a) dell'art. 2 della o.m. n. 153/1999 - che prescrive ai fini dell'ammissione la prestazione di un servizio di effettivo insegnamento prestato dall'anno scolastico 1989/1990 al 25 maggio 1999 nelle scuole elementari statali o non statali parificate e/o materne statali o non statali autorizzate, per almeno 360 giorni anche non continuativi, di cui almeno 180 dall'a.s. 94/95 - ha decretato l'esclusione della ricorrente la quale risulta avere prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata. A sua volta, il provvedimento impugnato (di rigetto del ricorso gerarchico) ribadisce che sia in base alla legge n. 124/1999 che in base all'o.m. n. 153/1999, con cui sono stabiliti i requisiti di ammissione alla citata sessione riservata di esami, non e' valido il servizio prestato nelle scuole elementari non statali autorizzate. Avverso il provvedimento impugnato, con l'atto introduttivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999; eccesso di potere in quanto sia il provvedimento sia l'o.m. n. 153/1999 consentono l'accesso alla sessione di esami al personale della scuola materna autorizzata, ma non a quello delle scuole elementari sussidiate e/o autorizzate; carenza di motivazione poiche' il provvedimento impugnato non fornirebbe risposte alle ragioni esposte con il ricorso gerarchico; ingiustizia manifesta ed illogicita' dell'interpretazione restrittiva della norma di legge adottata dall'amministrazione che privilegia gli alunni delle scuole elementari autorizzate ma ne discrimina gli insegnanti. I motivi dedotti sono infondati. Le censure proposte partono dal presupposto, dal quale deducono i vari profili di illegittimita' denunciati, della totale assimilabilita', ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami di cui all'o.m. n. 153/1999, del servizio prestato nelle scuole materne autorizzate oppure nelle scuole elementari autorizzate. Invero, ai sensi degli artt. 333 e seguenti della d.lgs. n. 297/1994, sono scuole pubbliche (non statali): le scuole materne autorizzate, le scuole elementari parificate, le quali (al pari delle scuole secondarie, legalmente riconosciute o pareggiate) rispondono ad una serie di requisiti quali: essere aperte alla generalita' degli abitanti di una determinata localita'; avere programmi, orari ed ordinamento corrispondenti alle prescrizioni legislative e regolamentari; essere ubicate in locali riconosciuti idonei; nonche' avere personale insegnante in possesso degli stessi titoli prescritti per l'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali. Le scuole elementari private autorizzate, invece, come le scuole secondarie non legalizzate ne' pareggiate, non sono vincolate a tutti i requisiti richiesti per le scuole statali. Da cio' consegue l'impossibilita' di assimilare - come preteso dalla ricorrente - scuole materne ed elementari private, sulla base della circostanza di essere entrambe autorizzate. Invero, l'omologia sussiste solo tra le scuole materne autorizzate e quelle elementari parificate, mentre le scuole elementari solo autorizzate hanno programmi ed orari di massima conformi a quelle statali (art. 350, comma 2), non godono di contributi e non sono legittimate a rilascio di titoli di studio, attribuzione che rientra nella competenza della direzione didattica statale che esercita la vigilanza (art. 347). Conseguentemente, il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate non puo' essere assimilato a quello prestato nelle scuole elementari autorizzate, come reso evidente gia' dal testo dell'art. 2 della legge n. 124/1999 che prende in considerazione solo il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate. La giurisprudenza amministrativa, nel merito, ha avuto modo di affermare che e' perfettamente rispondente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata dalle due scuole in esame, in relazione alla diversa valutazione della «effettivita» del servizio prestato in ciascuna di esse, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata. Infatti, ai fini dell'equiparazione del servizio quale «effettivo» - ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 124/1999, ripreso dall'o.m. n. 153/1999 - a quello corrispondente svolto nella scuola statale, se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private, invece, necessita un regime di «pareggiamento» che - come rilevato - non si esaurisce nella mera autorizzazione all'apertura dell'istituzione scolastica, ma accompagna l'intera attivita' da quest'ultima svolta, sottoponendola all'osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo (Tribunale amministrativo regionale Campania, Napoli, II, n. 5845/2003; Idem, n. 19503/2005). 2. - Con successiva memoria la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando il decreto ministeriale del 23 luglio 2000, gia' impugnato con il ricorso introduttivo, nonche' il provvedimento della Direzione scolastica regionale, adottato in data 8 febbraio 2006, con il quale e' stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve previsto dall'art. 2, comma 7-bis della legge n. 143/2004 deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001». Premesso che, in mancanza dell'indicazione dei termini e dell'autorita' cui ricorrere, sussiste la possibilita' di riconoscere l'errore scusabile della ricorrente nella proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni della conoscenza dell'atto ed il conseguente diritto alla rimessione in termini, con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nella interpretazione che ne offre l'amministrazione secondo la quale l'estensione del termine di maturazione del requisito del servizio al 27 ottobre 2000 (prevista dalla norma) varrebbe esclusivamente per coloro che, ammessi con riserva, abbiano superato l'esame finale dei concorsi banditi ai sensi della legge n. 124/1999 con l'o.m. n. 1/2001 e non anche per coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esami bandite con le oo.mm. 153/1999 e 33/2000. Deduce in particolare la ricorrente: la legge n. 124/1999 ha mutato il sistema di reclutamento degli insegnanti con l'istituzione delle graduatorie permanenti, nel quale dovrebbero essere inseriti gli insegnanti precari i quali, non abilitati ma in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 2, comma 4 della legge, avessero partecipato alla sessione di esami bandita dal Ministero; a tal fine, veniva bandita la sessione riservata di cui all'o.m. n. 153/1999 che prevedeva la sussistenza del requisito del servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge, ovvero il 18 maggio 1999; quindi, vista l'esclusione dalla partecipazione alla sessione di esami di buona parte del personale docente precario, in favore del quale la legge era stata emanata, il termine di maturazione del requisito fu spostato con l'o.m. n. 33/2000 al 27 aprile 2000 e con l'o.m. n. 1/2001 al 27 ottobre 2000; costituendo le sessioni indette con le predette oo.mm. 153/1999, 33/2000, 1/2001, una sola sessione riservata di esami bandita in base alla legge n. 124/1999, sarebbe contrario all'intento del legislatore interpretare l'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 nel senso che lo scioglimento della riserva in senso positivo debba valere per coloro che avessero superato gli esami, essendo stati ammessi con riserva ed avendo partecipato alla sola sessione bandita con l'o.m. n. 1/2001 e non anche con le precedenti oo.mm. 153/1999 e 33/2000; infatti anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 136/2004), sarebbe irragionevole escludere dai benefici dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 solo coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esame indette con le oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000 e abbiano maturato il requisito del servizio dopo il 27 aprile 2000, i quali verrebbero pertanto a subire un trattamento differenziato in modo irragionevole rispetto agli altri docenti precari che abbiano partecipato a una sessione d'esame indetta in base alla stessa legge e per i quali e' stata in seguito prevista una proroga del termine di maturazione del requisito del servizio. Osserva il Collegio: a) il termine di maturazione del requisito del servizio di insegnamento prestato per 360 giorni, ai fini della partecipazione alla sessione riservata di esami per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999 (di entrata in vigore della legge n. 124/1999) e' stato poi prorogato al 27 aprile 2000 e, successivamente, al 27 ottobre 2000 (con il comma 7-bis dell'art. 2 della legge n. 143/2004); b) entro tale data la ricorrente ha maturato il requisito richiesto dalla legge (cfr. stato di servizio aggiornato al 27 ottobre 2000); c) alla richiesta di scioglimento della riserva di cui al comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 97/2004, aggiunto in sede di conversione con legge 4 giugno 2004, n. 143, l'amministrazione scolastica, in conformita' ad un parere reso dalla Direzione generale per il personale della scuola presso il Ministero, ha espresso l'avviso che il carattere tassativo della norma non consente l'estensione del beneficio a favore di categorie diverse da quella di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001»; d) l'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nel prolungare il termine finale riguardante il possesso dei requisiti di servizio dalla data originaria alla successiva data del 27 aprile 2000, risulta coerente con la disposta riapertura dei termini per partecipare alla sessione riservata (indetta con o.m. n. 33/2000) al fine di consentire l'ammissione alla stessa anche di quei candidati che medio tempore siano entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di insegnamento maturati (Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna, Parma, 21 dicembre 2004, n. 870); e) finalizzata alla medesima ratio legis, appare disposta la successiva proroga del termine di maturazione del requisito, fissata al 27 ottobre 2000 dalla legge n. 143/2004; f) appare pertanto irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio della ulteriore proroga del termine anzidetto, sussistente nel testo letterale della norma, che ha indotto l'amministrazione scolastica a farne applicazione solo a favore di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001», con esclusione di coloro i quali (come la ricorrente) siano stati ammessi con riserva al concorso bandito con o.m. n. 153/1999 superandone l'esame finale, costituendo l'o.m. 1/2001 solo una mera «riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate»; g) l'intento del legislatore di sanare mediante inserimento nelle graduatorie permanenti il personale docente precario, con le proroghe progressivamente disposte del termine di maturazione del requisito del servizio d'insegnamento ai fini della partecipazione alle sessioni riservate di esami, sarebbe immotivatamente contraddetto dall'esclusione dal beneficio dell'ultima proroga degli insegnanti che non hanno partecipato alla sessione di esami indetta con l'o.m. n. 1/2001, pur avendo maturato il requisito del servizio. Per le ragioni esposte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, sollevata in via subordinata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla luce degli artt. 3 e 97 Cost., risultando irragionevole e contrario al buon andamento ed all'imparzialita' dell'amministrazione il trattamento differenziato che la ricorrente verrebbe a subire rispetto a chi, pur vantando il medesimo requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con l'o.m. n. 1/2001.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nei sensi di cui in motivazione. Ordina, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 21 novembre 2006. Il Presidente: Vacirca Il consigliere estensore: Romano 07C1300