Modifica del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanita'.(GU n.2 del 15-1-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2662 del 28 giugno 1999; Emana il seguente regolamento: Articolo unico Gli articoli 1 e 3 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22 e l'art. 47 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, sono modificati come segue: Decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22 "Art. 1. L'altezza minima interna, utile nei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra di 500 m sul livello del mare puo' essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,40 m". "Art. 3. Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo che per i comuni al di sopra dei 500 m sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38 mq se per due persone". Decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 "Art. 47. - 1. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'art. 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti: a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purche' non inferiore a 2,20 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22. Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente e' riferita alla meta' della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato; b) la superficie finestrata apribile e' pari a quella esistente, purche' non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'art. 2 ultimo comma del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 14 luglio 1999 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999 Registro n. 1, foglio n. 34