N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997
N. 665 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Abate Andrea ed altri contro l'Universita' degli studi di Milano ed altri Universita' - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio. Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116. Costituzione, artt. 33 e 34.(GU n.50 del 15-12-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 14555/1997, 14557/1997, 14558/1997, 14568/1997, 14664/1997, 14665/1997, 14666/1997, 14668/1997, 14670/1997, 15022/1997, 15023/1997, 15024/1997, 15027/1997, 15028/1997, 15029/1997, 15030/1997, 15031/1997, 15032/1997, 15156/1997, 15157/1997, 15158/1997, 15161/1997, 15162/1997, 15164/1997, 15165/1997, 15168/1997, 15169/1997, 15286/1997, 15287/1997, 15288/1997 15289/1997, 15290/1997, 15293/1997, 15294/1997, 15296/1997, 15297/1997, 15289/1997, 15300/1997, 15336/1997, 15340/1997, 15341/1997, 15343/1997, proposti rispettivamente da: Abate Andrea; Aguzzi Marco; Arsie Ilaria; Cassotta Maurizio; Colombo Andrea; Marone Ezio; Clerici Michela; Carletti Vera; Bruschi Massimiliano; Bosisio Mauro e Gotti Alessandro; Bianchi Albino Carlo; Brunetti Giovanni; Cassella Mauro; Citterio Lucia; Corneo Andrea; Costantini Matteo; Di Tonno Valerio; Figini Marcellina e Piola Piergiorgio; Familiari Dora; Frattini Marco; Invernizzi Fabio; Miceli Pierluigi; Savio Mauro; Tironi Rodolfo e Colla Davide; Meregalli Nicoletta; Vicuna Narvaez Renato; Valsesia Paolo, Clemente Enrico, Matti Marco, Calabro' Simona, Sala Alessandro, Nardella Stefano e Rastelli Arianna; Rigoldi Daniele; Maschietto Patrizia; Scarciglia Elena; Sogni Francalberto; Stemma Alessandro; Testori Marco; Vaja Fabio; Valente Vito Giovanni; Vescia Michela; Vassallo Monia; Vespa Dario; Zacco Simona tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione in persona dei Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti di Liuzzi Gemma Marisa, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 50 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui e' stato adottato il "regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. S/14644 dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del d.P.R. 25 settembre 1980, n. 685 con cui e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Milano ed e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonche' delle modifiche successive nonche', di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sui ricorsi nn. 15020/1997 e 15033/1997 proposti rispettivamente da Ban Filippo e Vitarelli Filippo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Chieti, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Chieti di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 30 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesti dentaria per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Chieti, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Chieti, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento dell'Universita' degli studi di Chieti con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XIIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Chieti nella parte in cui e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonche' delle modifiche successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sui ricorsi nn. 15160/1997 e 15025/1997, proposti rispettivamente da Magliano Paolo e Carenzo Andrea, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera del 22 maggio 1997 del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino in cui si stabilisce il numero di posti disponibili (40) per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontroiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; della delibera dell'Universita' degli studi di Torino di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 in cui si stabiliscono le procedure per le limitazioni all'accesso al predetto corso di laurea; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesti dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle delibera della nomina della commissione per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Torino, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; di altri (eventuali) bandi di concorso relativi all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' degli studi di Torino - anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (all. 4); del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Torino, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento dell'Universita' degli studi di Torino con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Torino nella parte in cui e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonche' delle modifiche successive; nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sui ricorsi nn. 15338/1997 e 15339/1997, proposti rispettivamente da Pelosi Marco e Marchini Simone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologia e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Parma di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 20 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera del 4 giugno 1997 del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma in cui si indica il numero di 20 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - anno accademico 1997/1998; della conseguente delibera del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Parma in cui si approva la precedente deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesti dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Parma, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Parma, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. n. 20254 del 3 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Parma con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Parma in cui e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la previsione del numero programmato delle iscrizioni e successive modifiche, nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sul ricorso n. 14672/1997, proposto da Sanavio Matteo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensiva: della delibera dell'Universita' degli studi di Parma di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 195 posti - di cui 15 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia - anno accademico 1997/1998; delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Parma, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Parma, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. n. 20253 Div. 1 Sez. 4/4A del 3 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Parma con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Parma, nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive, nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sui ricorsi nn. 14556/1997, 14561/1997, 14667/1997 e 14699/1997, proposti rispettivamente da Aguzzi Alessia, Bedoni Marzia, Moiola Francesca e Redaelli Chiara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 465 posti - di cui 15 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia - anno accademico 1997/1998; delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. S/14697 dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e del d.P.R. 3 marzo 1988 (come modificato dal r.d. 22 luglio 1991) con cui e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Milano ed e' stato previsto il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive, nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sui ricorsi nn. 14560/1997, 14562/1997, 14566/1997, proposti rispettivamente da Cavazza Erika, Fola Michele, Bonetti Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Brescia, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Brescia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 24 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - anno accademico 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Brescia, in cui si indica il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Brescia, stabilendo le modalita' di selezione; della mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Brescia in cui e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la previsione del numero programmato delle iscrizioni e successive modifiche, nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sul ricorso nn. 15337/1997, proposto da Mazzola Isabella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliata nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Pavia, in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Pavia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 187 posti - di cui 25 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni al primo anno; della delibera del 16 luglio 1997 del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia in cui si indica il numero da 162 a 170 dei posti disponibili per l'isrizione al primo anno relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; della conseguente delibera del 16 luglio 1997 del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Pavia in cui si prende atto della precedente deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia - anno accademico 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Pavia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Pavia, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. 25245 del 9 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Pavia con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presentata dalla ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella XVIII del r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive, nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sul ricorso n. 15166/1997, proposto da Vercelli Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Pavia, in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Pavia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 3 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - anno accademico 1997/1998; delle delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Pavia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Pavia, stabilendo le modalita' di selezione; della nota prot. 25244 del 9 ottobre 1997 con cui l'Universita' degli studi di Pavia ha respinto la domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del d.P.R. 19 settembre 1980, n. 674 che ha modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Pavia prevedendo l'attivazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, come successivamente modificato ed integrato, nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; sul ricorso n. 14564/1997, proposto da Ghivarello Stefano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Verona, in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Verona di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 20 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Verona, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Verona, stabilendo le modalita' di selezione; della mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' degli studi di Verona per l'anno accademico 1997/1998; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis del r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Universita' degli studi di Verona nella parte in cui prevede il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997, il consigliere Bruno Mollica; Uditi altresi' i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto; Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della Sezione i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'Amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La Sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 Cost. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione della realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi una assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'Universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, consentendo allo stesso l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse della ricorrente e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al Collegio una pronuncia, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere vincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la Sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli articoli 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I sezione, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbario 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata; sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.) la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli articoli 33 e 34 Cost. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli articoli 33 e 34 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997. Il presidente: Cossu Il consigliere, est.: Mollica 99C1188