N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2019
Ordinanza del 27 febbraio 2019 della Corte d'appello di Cagliari nel prcedimento civile promosso da Prealpi S.p.a. contro AF Sardegna S.r.l.. Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore, che ha eseguito il trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o del mittente - Previsione di un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Responsabilita' solidale di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della propria parte contrattuale. - Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e), introduttivo dell'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore).(GU n.37 del 11-9-2019 )
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI sezione civile 2ª Composta dai magistrati: Giovanna Osana, Presidente; Maria Sechi, Consigliere; Grazia M. Bagella, Consigliere rel.; Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 173 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2018 promossa da Prealpi S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Varese, rappresentata e difesa giusta procura agli atti dagli avvocati Giuseppe Gibilisco e Antonio Tola, appellante; Contro A.F. Sardegna S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Oristano, rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'avvocato Michelangelo Barbi, appellata. La Corte, letti gli atti del procedimento; rilevato che conclusivamente l'appellante, insistendo nel merito, per il rigetto della domanda azionata da A.F. Sardegna in sede monitoria, oggetto di opposizione, ha reiterato le proprie istanze volte a sollevare questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativa in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in particolare, per quanto qui rileva: per violazione dell'art. 77 secondo comma Costituzione, atteso che detta norma e' manifestamente scollegata e disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge 103/2010 che l'ha introdotta (Dismissione del capitale sociale Tirrenia Navigazione S.p.a.), atteso che l'ordinanza di' rimessione del Tribunale di Grosseto in data 3 giugno 2016 in analogo giudizio e' stata respinta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 37/2018 con la sola motivazione che «l'insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile (da ultimo, sentenza n. 251 del 2017); Premesso sinteticamente in fatto (dovendo il carattere pregiudiziale della questione emergere con immediatezza ed evidenza dalla descrizione della fattispecie svolta dal remittente, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale sentenza 218 e 42 del 2017): Prealpi S.p.a. propose opposizione avverso il decreto n. 223/2012 emesso dal Tribunale di Oristano in data 12 luglio 2012 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di AF Sardegna S.r.l. dell'importo di euro 25.954,18, oltre interessi di mora ex decreto legislativo 231/2002 a titolo di corrispettivo per i trasporti eseguiti per conto di Trasporti Brianese C.& G. S.r.l., mittente Prealpi S.p.a., agendo la ricorrente, in quella sede, in qualita' di subvettore, con l'azione diretta ai sensi del disposto dell'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, cosi' come aggiunto dalla lettera e), c. 2 art. 1-bis decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103 nel testo integrato dalla legge di conversione. L'opponente contesto' la fondatezza della pretesa assumendo l'inidoneita' della documentazione prodotta a provare le prestazioni in relazione alle quali era stato chiesto il pagamento, e allegando, altresi', di avere gia' versato in favore del vettore principale, per intero, il corrispettivo pattuito per i trasporti indicati nei ddt. Domando', quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Trasporti Brianese C. e G s.r.l., concessa dal giudice istruttore. Tuttavia, intervenuto nelle more il fallimento di detta societa', con decreto del 6 aprile 2015 fu disposta la separazione delle cause, sul rilievo che la causa di garanzia impropria andava considerata scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, attenendo, di conseguenza, l'improcedibilita' della domanda, al solo giudizio proposto contro la terza chiamata, secondo l'insegnamento delle S.U. n. 15142/2007, essendo negata la attrazione al foro fallimentare delle domande proposte contro gli altri debitori e garanti «in bonis». Disattese le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, con sentenza n. 91/2018 il Tribunale rigetto' l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo e condannando Prealpi S.p.a. alla rifusione in favore della societa' opposta delle spese del giudizio. Il Tribunale chiari' che: alla luce del tenore letterale dell'art. 7-ter del decreto legislativo 286/2005 il subvettore aveva azione diretta nei confronti del mittente; che era irrilevante che quest'ultimo fosse o meno a conoscenza della subvezione; che era irrilevante l'avvenuto pagamento in favore del vettore da parte del mittente, posto che a questi, secondo la previsione normativa cit., era riconosciuto regresso nei confronti del vettore, diritto che presuppone, appunto, che il mittente abbia versato il corrispettivo due volte; che tale previsione, a fronte della sollevata questione di costituzionalita' dell'opponente, appariva ragionevole, individuando la legge, nel subvettore, il soggetto debole della filiera del trasporto e non sussistendo disparita' rispetto alla categoria dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1676 codice civile, trattandosi di soggetti e fattispecie del tutto differenti. Nel merito ritenne accertata l'esistenza del credito, avendo l'A.F. Sardegna prodotto il contratto relativo ai rapporti intercorrenti con Brianese S.r.l., le fatture per il trasporto effettuato dal subvettore per conto del vettore e i documenti di trasporto specificatamente riferiti alla merce di Prealpi S.p.a., e quindi anche il proprio adempimento, peraltro neppure contestato da Prealpi, che aveva invece assunto l'avvenuto pagamento in favore di Trasporti Brianese. Avverso tale sentenza ha proposto appello Prealpi S.p.a. adducendo i seguenti motivi: 1. Mancherebbe la prova che i pagamenti gia' avvenuti in favore del subvettore da parte di Trasporti Brianese non riguardino proprio i trasporti in favore di Prealpi, ma di altri mittenti, quindi la prova della imputazione dei pagamenti ricevuti. La sentenza impugnata non avrebbe colto che l'onere della prova riguarda anzitutto il rapporto fra il credito e la prestazione e come tale spettava di fornirla alla AF Sardegna, subvettore; 2. Secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 247 lettera a) legge n. 190/2014, che individua nuove categorie di soggetti cui il decreto legislativo n. 286/2005 e' applicabile, tra l'altro, in base alla previsione di cui al n. 2 disp. cit., «...e' da considerare committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto...». Da cio' deriverebbe l'esclusione dell'applicabilita' dell'art. 7-ter cit. alle imprese non iscritte all'albo degli autotrasportatori, essendo tale norma riferita in via esclusiva alla filiera dei trasportatori; 3. alla stregua della interpretazione offerta dal Tribunale la norma presenterebbe tre profili di illegittimita' costituzionale: per contrarieta' al principio di uguaglianza e giustizia dei cittadini a prescindere dalla loro attivita' e lo posizione fissato dall'art. 3 della Carta Costituzionale; per contrarieta' al principio di uguaglianza in ipotesi di fallimento del vettore/committente, come nel caso di specie, sostanziantesi in una violazione della par condicio dei creditori di cui all'art. 2741 codice civile; per violazione del disposto dell'art. 77 comma 2 Cost. in sede di conversione. Rispetto a tali questioni, sollevate in primo grado, il Tribunale non si sarebbe pronunziato, se non, molto sinteticamente, con riferimento alla prima. L'appellata si e' costituita contestando i singoli motivi di gravame. La causa e' stata trattenuta a decisione. Osservato, quanto alla rilevanza della questione secondo la previsione dell'art. 23 comma 2 legge n. 87 del 1953: 1. Il caso in esame e' astrattamente riconducibile all'ambito di operativita' della norma di cui all'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286/05 (Disposizioni in materia di azione diretta) secondo cui: «- 1. Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». Su detta previsione, infatti, si fonda la pretesa monitoriamente azionata da A.F. Sardegna nei confronti di Prealpi. Ne' puo' accedersi alla tesi dell'appellante, a giudizio di questa Corte arbitraria ed illogica, secondo cui la norma, da questi definita di interpretazione autentica, posta dall'art. l comma 247 lettera a dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, che individua nuove categorie di soggetti cui il decreto legislativo n. 286/2005 si rivolge, escluderebbe l'applicabilita' del disposto dell'art. 7-ter cit. alle imprese non iscritte all'albo degli autotrasportatori, in quanto riferita in via esclusiva alla filiera dei trasportatori, ivi inclusa la categoria dei committenti, in base alla specifica previsione del n. 2 (art. 1 lettera a cit.) secondo cui: «...e' da considerare committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto...». In proposito e' sufficiente rilevare come il chiaro tenore letterale di tale previsione, con l'utilizzo dell'espressione «anche» sortisca, piuttosto, un effetto ampliativo della categoria, dando rilievo all'attivita' in concreto svolta. Tale essendo, dunque, la disciplina di riferimento, va subito confermata la manifesta infondatezza della prima questione di legittimita', per le ragioni gia' espresse dal tribunale, e affermata l'irrilevanza, nel presente giudizio, della seconda, non risultando nella specie inficiata la par condicio creditorum poiche' (diversamente dal caso richiamato dall'appellante, trattato da tribunale Torino, 28 settembre 2015) la stessa Prealpi ha assunto di avere gia' integralmente pagato il proprio debito alla societa' fallita, potendo, semmai, essa committente decidere di insinuarsi al passivo al fine di esercitare il suo diritto di regresso (cfr. tribunale Novara, 23 marzo 2018, tribunale Milano, 4 febbraio 2014). 2. Tanto precisato si da' atto che A.F Sardegna ha fornito la prova: a) della propria qualita' di impresa esercente attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi iscritta all'Albo degli autotrasportatori di merce per conto terzi della Provincia di Oristano al numero di OR/9201660/z (cfr. ricorso monitorio, All. n. 1: visura societaria; All. n. 2: iscrizione Provincia di Oristano 3 luglio 2009), risultando quindi soddisfatto il requisito posto dall'art. 2 comma l lettera b del decreto legislativo n. 286/2005); b) dell'esistenza del contratto di subvezione stipulato con Trasporti Brianese G. e C. S.r.l. il 16 febbraio 2011 (cfr. ricorso monitorio, All. n. 3); c) del collegamento negoziale nei rapporti tra il mittente Prealpi S.p.a., il vettore principale Trasporti Brianese G. e C. S.r.l. e il subvettore AF Sardegna S.r.l. (risultante dai d.d.t. Prealpi S.p.a., All. n. 15 ricorso monitorio, in ogni caso non contestato nel giudizio di primo grado) e, quindi, che il contratto Trasporti Brianese-AF Sardegna e' nel concreto un contratto di autotrasporto per conto terzi; d) dell'esecuzione materiale dei trasporti in favore di Prealpi da parte di AF Sardegna su incarico di Trasporti Brianese (sempre risultante dai d.d.t. sottoscritti dal destinatario, All. n. 15 fascicolo monitorio). Nel precisare che dopo il mese di maggio 2011 erano rimaste insolute tutte le fatture emesse nei confronti di Trasporti Brianese, e che i trasporti di merci Prealpi le erano stati affidati solo da luglio 2011, sicche' non vi era un problema di imputazione e relativa prova, A.F. Sardegna ha chiarito di avere domandato monitoriamente il pagamento delle sole prestazioni effettuate in favore di Prealpi successive a tale data e, precisamente, di quelle risultanti dal riepilogo All. n. 16 (fascicolo monitorio) che richiama i singoli trasporti (gia' documentati) a far data dal 19 agosto 2011 (epoca successiva al 12 agosto 2011, momento dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) decreto-legge cit., cioe' decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 agosto 2010 n. 127 risalente al 12 agosto 2010 - secondo la previsione dell'art. 1-bis comma 3 decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103 come convertito) fino al 9 dicembre 2011, con a fianco il conteggio dei compensi maturati (secondo la tariffa contenuta nel contratto di subvezione) per il complessivo importo di euro 25.954,18 Iva inclusa; ha infine documentato di avere presentato istanza di ammissione al passivo del Fallimento Trasporti Brianese presso il Tribunale di Busto Arsizio per il residuo credito maturato per trasporti in favore di altri mittenti, per euro 160.398,17 Iva inclusa, al netto degli importi azionati monitoriamente nei confronti di Prealpi. 3. Alla luce di tali evidenze istruttorie, la decisione in punto di costituzionalita' con riferimento alla questione sopra trascritta risulta dirimente quanto al complessivo quadro normativa di riferimento, ma, altresi', sul piano della accoglibilita' o meno della pretesa azionata. Osservato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione: Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale (fra le altre, cfr. sentenza nn. 22/2012; 34/2013; 32/2014; 94/2016), l'art. 77, secondo comma Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata, quest'ultima, da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, anche sotto il profilo della particolare rapidita' e accelerazione dei tempi. Il rispetto di tale nesso, di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa, impone alla legge di conversione requisiti di omogeneita' e limiti di emendabilita' del decreto, poiche', in caso contrario, si' rischierebbe di dare ingresso, sfruttando qualsiasi emergenza e strumentalizzando la speciale procedura privilegiata prevista per la legge di conversione, a riforme di settori dell'ordinamento, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Il potere di conversione non puo', in altri termini, considerarsi una mera manifestazione dell'ordinaria potesta' legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura «funzionalizzata e specializzata» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non e' votata articolo per articolo, ma in genere e' composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione, salva la eventuale proposizione di emendamenti coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge o alla ratio informante il provvedimento originario nel suo complesso, nell'ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano dunque i limiti alla emendabilita' del decreto-legge, non potendo, quindi, la legge di conversione, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore. Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere. Quando viene spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussiste, dunque, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, una illegittimita' delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza delle norme eterogenee, ma una illegittimita' per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire un decreto-legge (cfr. C. Cost., sentenza n. 355 del 2010). E' quindi preclusa la possibilita' di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario, e cio' anche in ipotesi di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione sarebbe rappresentato, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, dal rispetto della ratio del decreto-legge (C. Cost, ordinanza n. 34/2013). Trattandosi di un vizio procedurale peculiare, per sua stessa natura puo' essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, riservato appunto, alla Corte costituzionale, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., , mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di' continuita' sostanziale, per materia o per finalita', con l'originario decreto-legge. L'applicazione di siffatti principi al caso di specie, a giudizio di questa Corte dovrebbe portare a far ritenere insussistente il requisito dell'omogeneita' e del nesso finalistico del censurato articolo rispetto alle norme originarie contenute nel decreto-legge. Infatti: la finalita' originaria del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 quale si evince dal suo titolo iniziale e contenuto, era quella di dettare Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo in ragione della dichiarata «...necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge;» e della «straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo;». Il decreto, nel suo impianto originario dunque, riguardava esclusivamente il trasporto marittimo, prevedendo, in due articoli, una serie di disposizioni da osservare per garantire la finalita' esplicitamente perseguita. In sede di conversione del decreto cit. e' stato invece, tra gli altri, inserito, dall'art. 1-bis, titolato: «Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo», l'art. 7-ter - (Disposizioni in materia di azione diretta) il quale recita: - 1. «Il vettore di cui all'art. 2, comma l, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». Nell'un caso dunque, si intendeva assicurare, durante le fasi di dismissione della soc. Nuova Tirrenia di Navigazione s.p.a., l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, nell'altro caso, invece, si e' voluto intervenire nelle relazioni privastistiche del trasporto di merci su strada per conto terzi mediante l'ampliamento della categoria dei soggetti tenuti al pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore. Pare emergere, dunque, dal dato testuale e dalla finalita' perseguita, l'estraneita', con effetto pervasivo e debordante, dell'art. 7-ter cit. all'impianto normativa originario, venendo cosi' ad infrangersi l'unicita' dello scopo, la sua specificita' e circoscrizione al tema iniziale, con esclusione della possibilita' di ravvisare una sostanziale omogeneita' finalistica tra la disposizione di cui al decreto d'urgenza e la disciplina introdotta con la legge di conversione, con riferimento ad una comunanza di ratio delle disposizioni, nella fattispecie insuscettibile di essere colta al di la' di ogni ragionevole sforzo interpretativo. A riprova della disomogeneita' della norma, vanno anche citate le opinioni manifestate da taluni parlamentari in sede di dibattito sulla legge di conversione (cfr. lavori parlamentari - discussione in assemblea 30 luglio 2010) laddove venne evidenziato che: il decreto-legge, nato per affrontare il problema relativo alla privatizzazione della Tirrenia, aveva visto una modifica sostanziale dei contenuti completamente estranea alla materia che ne aveva determinato l'emanazione, evidenziante, con particolare riguardo all'introduzione dell'art. 1-bis, avvenuta al Senato, «...la difformita' di materia dall'oggetto del decreto-legge previsto in fase di adozione, che raffigura, ancor di piu', l'ormai consuetudinario ed inadeguato utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, per sanare, a sua volta, criticita' su svariate tematiche di intervento non concesse dal dettato costituzionale allo strumento del decreto-legge.». Milita in tal senso, altresi', l'esigenza, sentita dal Parlamento, di modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge ampliandolo con la aggiunta delle parole «...ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti». In definitiva, considerate l'astratta applicabilita' della citata nuova norma introdotta in sede di conversione al caso per il quale pende giudizio d'appello davanti a questa Corte e la profonda distonia di contenuto, finalita' e ratio di tale norma rispetto al decreto-legge di cui trattasi, si reputano sussistenti la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata.
P.Q.M. La Corte, rimessa la causa sul ruolo; Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e, del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103, convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui introduce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, in riferimento all'art. 77, II comma della Costituzione; Sospende il giudizio d'appello in corso; Ordina la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria alla Corte costituzionale; Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti, al P.M., al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019. Il Presidente: Osana Il consigliere estensore: Bagella