Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la campagna 1997 per le regioni Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e la provincia autonoma di Trento.(GU n.203 del 1-9-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822 / 1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823 / 1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332 / 1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato l del regolamento CEE n. 822 / 1987; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1997-98 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e della provincia autonoma di Trento. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Salerno, 21 agosto 1997 Il Ministro: Pinto