Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.(GU n.36 del 3-9-1988)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto in particolare l'art. 53 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 che demanda l'emanazione dei regolamenti al presidente della giunta provinciale; Vista la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, modificato con i decreti del 29 novembre 1977, n. 55, del 19 dicembre 1978, n. 26, del 16 febbraio 1982, n. 3, del 4 giugno 1982, n. 10, e del 5 ottobre 1987, n. 20; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1151 del 7 marzo 1988; Decreta: E' emanato il presente regolamento concernente modifiche al regolamento relativo alla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato, decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 13 aprile 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1988 Registro n. 7, foglio n. 192 ------------------------------------------------------- MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA CREDITIZIA ALL'ARTIGIANATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO Articolo unico L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: "Il contributo interessi di cui al precedente art. 3 viene concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti di credito o loro filiali od agenzie: Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano; Banca Popolare di Bolzano; Banca Popolare di Merano; Banca Popolare di Bressanone; Casse Rurali della provincia di Bolzano e "Raiffeisen-Zentrale Sudtirol" Bolzano, rappresentate dalla soc. coop. "Raiffeisenverband Sudtirol", Bolzano; Banca di Trento e Bolzano; Mediocredito Trentino - Alto Adige anche in qualita' di intermediarie di istituti nazionali di credito speciale; Istituto di Credito Fondiario della regione Trentino-Alto Adige".