Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).(GU n.42 del 18-10-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), e' inserita la seguente: «c-bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'art. 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.». 2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «3. Il presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'art. 15 della legge n. 266/1991.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 luglio 2008 BRESSO