N. 777 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1997
N. 777 Ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina sul ricorso proposto da Calcabrina Olga contro il Ministero della p.i. ed altro Istruzione pubblica - Concorso pubblico per insegnanti elementari - Requisiti - Eta' non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione - Ingiustificato deteriore trattamento dei diplomati minorenni rispetto ai diplomati maggiorenni - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Preclusione all'utilizzazione legittima del titolo di studio per i posti che si rendano disponibili nell'arco di un triennio. (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 403, comma 4 (recte: art. 402); d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2). (Cost., artt. 3, 4, 34 e 97).(GU n.46 del 12-11-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1549 del 1995 proposto dalla signorina Olga Calcabrina rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sala con il quale e' elettivamente domiciliata, in Latina, nella segreteria del tribunale, contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Ministro pro-tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono domiciliati, ex lege, in Roma, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso magistrale bandito con d.m. 20 dicembre 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione scolastica; Viste le memorie depositate dalle parti; Visti gli atti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 1997 il consigliere Salvatore Raponi; Uditi l'avv. A. Sala con delega dell'avv. M. Sala per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Barbieri; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 2 dicembre 1995, depositato il successivo 9 dicembre, la signorina Olga Calcabrina impugna: a) il provvedimento n. 5749 del 25 agosto 1995 (conosciuto il 5 ottobre) con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha respinto il ricorso gerarchico avverso l'esclusione dal concorso magistrale bandito con d.m. 20 ottobre 1994; b) il decreto del Provveditore agli studi di Frosinone n. 17 del 29 maggio 1995 con il quale e' stata disposta la predetta esclusione. Chiede l'annullamento dei suddetti atti dei quali deduce l'illegittimita' per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso (artt. 2 e 5) ed eccesso di potere in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3 legge n. 580/1965 che consente la partecipazione al concorso magistrale di coloro che compiano il 18 anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso stesso viene bandito; 2) Illegittimita' (eventuale) del bando per violazione della legge n. 580/1965 e del principio di buon andamento della p.a. Eccesso di potere non essendo consentita la partecipazione nemmeno ai fini del conseguimento dell'idoneita'; 3) Incostituzionalita' del decreto legislativo n. 297/1994, in relazione artt. 3, 4, 31 e 97 della Costituzione. Con ordinanza collegiale n. 76 del 12 gennaio 1996 e' stata respinta la domanda incidentale di sospensiva. L'Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio, sostiene l'infondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto. Con successiva memoria la ricorrente precisa i termini della questione di incostituzionalita' prospettata nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 1997. D i r i t t o I - La ricorrente, nata il 16 marzo 1977, avendo conseguito il diploma di maturita' magistrale a 17 anni, ed avendo partecipato con riserva al concorso a posti di insegnante di scuola elementare bandito con d.m. 20 ottobre 1994, superando brillantemente la prova scritta ed orale, si duole della esclusione disposta nei suoi confronti dal Provveditore agli Studi di Frosinone con decreto del 29 maggio 1995, confermato dal Ministero in sede gerarchica, con la motivazione di non aver compiuto il 18 anno di eta' entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. II - Con il primo e secondo motivo si propone una interpretazione estensiva dell'art. 3 della legge n. 580 del 1965 che, limitatamente ai concorsi magistrali, consentiva la partecipazione a coloro che compivano il 18 anno di eta' entro l'anno in cui il concorso e' bandito. Sull'assunto che tale disposizione sia ancora in vigore, come era stato ritenuto anche da questa sezione con sentenza n. 113 del 1982 e dal TAR Veneto con sentenza 8 giugno 1984, n. 152, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 ottobre 1986 n. 664, (posizione peraltro non univoca in giurisprudenza essendovi orientamenti in senso contrario che ritengono abrogata la legge n. 580/1965) si sostiene, infatti, che la locuzione "anno in cui e' stato bandito il concorso" debba essere intesa come relativa all'anno in cui scade il termine per la presentazione delle domande, cioe' il 1995, tanto piu' che i posti messi a concorso saranno disponibili a partire dall'anno scolastico 1995/1996. E' appena il caso di rilevare che siffatto modo di argomentare oltre ad essere in palese contrasto con il dato testuale, viola anche i piu' elementari canoni ermeneutici, quantomeno sotto il profilo logico. Ne' sembra condivisibile il tentativo di sindacare l'operato dell'Amministrazione che ha ritenuto di pubblicare il bando ad ottobre del 1994 e non nel 1995 essendo evidente che la p.a. non puo' e non deve farsi carico, in sede di indizione di una procedura concorsuale, di situazioni particolari. III - Sulla base delle esaminate censure il ricorso dovrebbe essere, dunque, respinto. Il Collegio ritiene, peraltro, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' relativa alla norma del decreto legislativo n. 297/1994 che richiede il possesso del requisito del 18 anno di eta' all'atto della presentazione della domanda, prospettata nel terzo motivo e sviluppata nella successiva memoria. L'art. 403 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, contenente i requisiti generali di ammissione al concorso, prevede (al quarto comma) che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda debbono essere posseduti i requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. Tale previsione, come pure quella contenuta nell'art. 2 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato alla quale viene fatto rinvio, non considera una serie di circostanze, a giudizio del Collegio estremamente rilevanti che ne dimostrano l'irragionevolezza e il palese contrasto con i principi fondamentali sanciti negli artt. 3, 4, 34 e 97 della nostra Costituzione. Innanzitutto occorre rilevare che il limite minimo di 18 anni di eta' richiesto per l'instaurazione del rapporto d'impiego (salve le eccezioni di legge) ha una portata generale coincidendo con il raggiungimento della maggiore eta' e, quindi della capacita' di agire e si giustifica nella misura in cui e' inteso a conferire certezza ai requisiti necessari per accedere al pubblico impiego collegando la maggiore eta' all'instaurazione del rapporto. E' logico, allora, che esso sia posseduto al momento in cui tale rapporto sorge, ma non che sia richiesto come requisito di partecipazione da possedere entro il termine stabilito per la presentazione della domanda. In tal senso appare contraddittorio che l'art. 2 del d.PR. n. 3/1957, nel prevedere, giustamente, il 18 anno di eta' tra i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, stabilisca, poi, all'ultimo comma, che esso debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al pubblico concorso stabilendo una irragionevole identita' tra partecipazione al concorso e costituzione, tra l'altro eventuale, del rapporto d'impiego. Da quest'angolo di visuale, sembrerebbe, invero, potersi sostenere sul piano interpretativo che, in realta', l'art. 2 del T.U. n. 3/1957 richiede la maggiore eta' come requisito per l'accesso agli impieghi, onde distingue, implicitamente, tra partecipazione al concorso (per la quale non occorrerebbe la maggiore eta') e costituzione del rapporto; ma tale strada non sembra facilmente percorribile essendo la giurisprudenza costante e consolidata nel ritenere che anche il requisito in questione debba essere posseduto gia' all'atto della partecipazione al concorso, in cio', del resto, confortata dall'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 2 citato. Tanto precisato, non si vede, francamente, quale possa essere l'interesse pubblico che si vuole tutelare precludendo l'ammissione alle prove di concorso di un aspirante, pur in possesso del titolo, ma non ancora maggiorenne, specie se si considera che la maggiore eta' sara' sicuramente raggiunta nelle more dell'espletamento delle prove. Cio' e' di una palmare evidenza nel caso di specie in cui il bando di concorso emanato nell'ottobre 1994 e' preordinato, attraverso la formazione di una graduatoria con validita' triennnale da utilizzare negli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98, alla copertura dei posti che si renderanno disponibili all'inizio di ciascuno dei suddetti anni, onde l'indizione del successivo concorso non potra' logicamente avvenire prima che sia decorso il triennio di validita' (decorrente dall'approvazione ai sensi dell'art. 13 del bando) della graduatoria. Ne consegue che la costituzione del rapporto avviene, di norma, a distanza di tempo dallo svolgimento delle prove di esame e, ammettendo che la ricorrente sia collocata in posizione utile in graduatoria, non potra', comunque, avvenire prima dell'anno scolastico 1995-96, quando cioe', il requisito della maggiore eta' sara' stato ampiamente maturato. Appare, allora, ingiusto e non giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza e della imparzialita' amministrativa, che la ricorrente la quale ha conseguito il diploma di maturita' magistrale nell'anno scolastico 1993-94, all'eta' di 17 anni, essendo il corso di studi quadriennale, ed e' stata ammessa con riserva al concorso di cui trattasi superando brillantemente sia la prova scritta che quella orale (rispettivamente, con la votazione di 34/40 e 38/40) si veda esclusa da un concorso pur superato, relativo a posti che saranno disponibili solo dopo che ella avra' compiuto il 18 anno di eta' (a marzo 1995), cio', in applicazione ottusa di una norma la cui ratio e', a ben vedere, quella di costituire il rapporto di lavoro con un soggetto che abbia la capacita' di agire (che abbia, cioe', compiuto il 18 anno di eta') la quale non sembra debba necessariamente sussistere in sede di ammissione al concorso. La partecipazione ad un concorso non implica, infatti, la costituzione del rapporto d'impiego, onde richiedere, gia' in quella sede, il possesso della maggiore eta' significa confondere aspetti che sono e devono restare autonomi non sembrando ragionevole richiedere il possesso di un requisito, indispensabile - si ribadisce - per la costituzione del rapporto, nella fase dell'accertamento delle capacita' tecnico-culturali in cui rileva essenzialmente il possesso del titolo di studio prescritto e regolarmente conseguito. Appare, invero, iniquo far ricadere su un soggetto meritevole e dotato di capacita' le conseguenze di quelle che altro non sono se non disfunzioni di un sistema di reclutamento che, nella misura in cui non ha recepito e non recepisce le innovazioni connesse alla validita' triennale (e tendenzialmente permanente) delle graduatorie di concorso ed alla disponibilita' differita dei posti, non si sottrae ai rilievi di irragionevolezza e di illogicita'. Non bisogna dimenticare che la nostra Costituzione prevede all'art. 3, secondo comma, che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ora, prevedere il requisito della maggiore eta' gia' al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, anche se i posti da ricoprire saranno disponibili successivamente, quando, come nel caso in esame, il requisito sara' sicuramente maturato, configura proprio un ostacolo sociale. E' evidente, infatti, che in tal modo si procrastina l'entrata della ricorrente nel mondo del lavoro, costringendola ad attendere altri tre anni dandosi inevitabilmente luogo ad una inaccettabile disparita' di trattamento rispetto a coloro che hanno compiuto 18 anni alla scadenza del termine ovvero entro l'anno 1994, giusta la legge n. 565/1980 che, pur ritenuta dalla Sezione, con la sentenza prima citata, ancora vigente, non puo' soccorrere nel caso di specie nonostante il tentativo della difesa di dilatare il concetto di "anno in cui viene bandito il concorso" fino a ricomprendervi l'espletamento delle relative prove. Con la conseguenza che, ove si ritenga legittima l'esclusione oggetto di impugnativa, la ricorrente sara' fatalmente destinata a vedersi superata, nella graduatoria, da tali soggetti, pur essendo gia' state accertate le sue indubbie capacita'. Mai come in questo caso e' appropriato il richiamo al noto brocardo summum ius summa iniuria, anche perche' l'esclusione non consente alla ricorrente nemmeno la possibilita' di conseguire il beneficio minore dell'idoneita' da valutare nei concorsi successivi. Si consideri ancora che, ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto: nel caso di specie il precetto costituzionale viene palesemente violato precludendosi alla ricorrente, che pure ha conseguito il titolo di studio in conformita' all'ordinamento e nei termini di legge, la possibilita' di accedere a posti che saranno disponibili solo quando ella avra' compiuto 18 anni. Sembra anche configurabile una violazione, in senso lato, del principio del diritto allo studio contenuto nell'art. 34 della Costituzione dal momento che, da un lato si consente all'interessata di conseguire il diploma a 17 anni, nel rispetto delle regole che disciplinano il corso quadriennale dell'istituto magistrale, dall'altro, si preclude l'utilizzazione legittima del titolo ponendo come condizione per la partecipazione ai concorsi relativi a futuri posti di insegnamento il compimento del 18 anno di eta' all'atto della presentazione della domanda o, eventualmente, entro l'anno in cui viene pubblicato il bando di concorso. Va, infine, evidenziato il contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza poiche' se e' vero che nel secondo comma dell'art. 3 e' contenuto, come ha ritenuto la stessa Corte costituzionale (v. sentenza n. 217/1988), un inderogabile imperativo a ridurre la distanza o la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari e se la stessa disposizione, come ha rilevato la dottrina, offre un ancoraggio ai diritti sociali garantendo, a seconda dei diversi settori (tra cui quello dell'istruzione), la necessita' dell'eguaglianza delle "possibilita'"; ne consegue che l'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel valutare la diversita' delle situazioni anche sotto il profilo temporale, non puo' spingersi sino ad imporre che il requisito della maggiore eta' in materia di pubblici concorsi debba essere posseduto entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, pur volendo considerare l'importanza delle esigenze organizzative che caratterizzano lo svolgimento dell'attivita' amministrativa. A parte, poi, il vulnus che viene arrecato ai principi del buon andamento e imparzialita', sanciti nell'art. 97 Cost., ai quali deve sempre ispirarsi l'attivita' della pubblica amministrazione se vuole conservare le caratteristiche della logicita' e della ragionevolezza. IV - Alla luce delle considerazioni sopra esposte la questione di legittimita' dell'art. 403, quarto comma del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (contenente il Testo unico delle norme sugli impiegato civili dello Stato) al quale viene fatto espresso rinvio, appare rilevante ai fini della decisione del ricorso in esame (diversamente destinato ad essere respinto) e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione, ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 novembre 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalita' prospettata in motivazione con riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi', che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Latina, nella camera di consiglio del 6 giugno 1997. Il presidente: Camozzi Il consigliere: Raponi 97C1244