N. 380 SENTENZA 5 - 14 novembre 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Conflitto  di  attribuzione  tra  Enti (giudizio per) - Intervento di
  soggetti  diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o
  a  resistervi  -  Inammissibilita'  per  mancanza  dei  presupposti
  giustificativi.
Ambiente    -   Gestione   dei   rifiuti   in   Sicilia   -   Decreti
  interministeriali  di  sospensione  temporanea in via di autotutela
  delle  autorizzazioni  riguardanti gli impianti di pretrattamento e
  termovalorizzazione   previsti   nei  comuni  di  Palermo,  Favara,
  Casteltermini,   Paterno'   e   Modica,  e  contestuale  avvio  del
  procedimento   per   il   rilascio   dell'autorizzazione  integrata
  ambientale  (AIA)  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della
  Regione  Siciliana - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni
  costituzionalmente   garantite   della  Regione  nelle  materie  di
  competenza   primaria  dell'assetto  del  territorio,  delle  acque
  pubbliche  e  della  tutela del paesaggio, nonche' nella materia di
  competenza  concorrente  igiene  e  sanita'  pubblica - Inidoneita'
  lesiva degli atti impugnati risolvendosi la censura nella deduzione
  di  una  erronea  applicazione  di  legge  -  Inammissibilita'  del
  conflitto.
- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del  territorio  e  del  mare,  del  13 febbraio 2007, protocollati
  gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettere f), i) e n), 17,
  lettera b), e 20.
Ambiente    -   Gestione   dei   rifiuti   in   Sicilia   -   Decreti
  interministeriali  di  sospensione  temporanea in via di autotutela
  delle  autorizzazioni  riguardanti gli impianti di pretrattamento e
  termovalorizzazione   previsti   nei  comuni  di  Palermo,  Favara,
  Casteltermini,   Paterno'   e   Modica   e  contestuale  avvio  del
  procedimento   per   il   rilascio   dell'autorizzazione  integrata
  ambientale  (AIA)  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della
  Regione   Siciliana   -   Denunciata   lesione   del  principio  di
  sussidiarieta'  -  Mera  evocazione  del  parametro  costituzionale
  asseritamene violato - Inammissibilita' del conflitto.
- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del  territorio  e  del  mare,  del  13 febbraio 2007, protocollati
  gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, art. 118.
Ambiente    -   Gestione   dei   rifiuti   in   Sicilia   -   Decreti
  interministeriali  di  sospensione  temporanea in via di autotutela
  delle  autorizzazioni  riguardanti gli impianti di pretrattamento e
  termovalorizzazione   previsti   nei  comuni  di  Palermo,  Favara,
  Casteltermini, Paterno' e Modica, in relazione al contestuale avvio
  del  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione integrata
  ambientale  (AIA)  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della
  Regione Siciliana - Lamentata violazione della competenza regionale
  in  ordine  alla  procedura  di autorizzazione integrata ambientale
  (AIA)  degli  impianti  in  questione  - Deduzione di violazione di
  norme  sulla  competenza  contenute  in  leggi  ordinarie  - Omessa
  indicazione   dell'attribuzione   costituzionale  ritenuta  lesa  -
  Inammissibilita' del conflitto.
- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del  territorio  e  del  mare,  del  13 febbraio 2007, protocollati
  gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- D.Lgs.  18 febbraio  2005,  n. 59, artt. 2, comma 1, lettera i), in
  relazione all'Allegato V, n. 2), e 17, comma 2; legge della Regione
  Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 132.
Ambiente    -   Gestione   dei   rifiuti   in   Sicilia   -   Decreti
  interministeriali  di  sospensione  temporanea in via di autotutela
  delle  autorizzazioni  riguardanti gli impianti di pretrattamento e
  termovalorizzazione   previsti   nei  comuni  di  Palermo,  Favara,
  Casteltermini, Paterno' e Modica, in relazione al contestuale avvio
  del  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione integrata
  ambientale  (AIA)  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della
  Regione  Siciliana  -  Istanza di sospensione della efficacia degli
  atti  impugnati  -  Assorbimento  a  seguito della dichiarazione di
  inammissibilita' del conflitto.
- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del  territorio  e  del  mare,  del  13 febbraio 2007, protocollati
  gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
(GU n.45 del 21-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
dei  decreti  interministeriali  del  13 febbraio  2007, adottati dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
della  salute,  protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30, con i quali
sono  state  sospese  le  autorizzazioni  alle emissioni in atmosfera
riguardanti  gli  impianti  di  pretrattamento  e termovalorizzazione
previsti  nei  comuni  di  Palermo, Favara, Casteltermini, Paterno' e
Modica  ed e' stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione   integrata  ambientale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  18 febbraio  2005,  n. 59  (Attuazione  integrale  della
direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento),  promosso  con  ricorso  della  Regione Siciliana
notificato  il 16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile
2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2007;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri  nonche' l'atto di intervento della Platani Energia Ambiente
S.c.p.a.,  della  Palermo  Energia  Ambiente  S.c.p.a.  e della Tifeo
Energia Ambiente S.c.p.a;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 ottobre  2007  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
    Uditi  gli  avvocati  Alberto Romano per Platani Energia Ambiente
S.c.p.a.,  Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e Tifeo Energia Ambiente
S.c.p.a.,  Federico  Sorrentino per la Regione Siciliana e l'avvocato
dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Siciliana, con ricorso notificato il 16 aprile
2007  e depositato il successivo 20 aprile, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo  l'annullamento  dei  decreti interministeriali adottati in
data  13 febbraio  2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26,
27,  28,  29,  30,  notificati  alla Regione Siciliana il 21 febbraio
2007,  con i quali, in via di autotutela, e' stata sospesa, fino alla
conclusione   del   procedimento   di   rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale,  ai  sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n. 59  (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla    prevenzione   e   riduzione   integrate   dell'inquinamento),
l'efficacia   delle   autorizzazioni   alle  emissioni  in  atmosfera
riguardanti  gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei
rifiuti  previsti  dal  piano  regionale  per la gestione dei rifiuti
nella  Regione  Siciliana  rilasciate  dallo  stesso Ministro, in via
sostitutiva,  ex  art. 7,  comma 2,  d.P.R.  24 maggio  1988,  n. 203
(Attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884, 84/360 e
85/203   concernenti   norme   in   materia  di  qualita'  dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli  impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L.
16 aprile 1987, n. 183).
    Ad  avviso  della ricorrente i decreti impugnati sarebbero lesivi
degli artt. 14, lettere f), i), e n), e 17, lettera b), dello statuto
della Regione Siciliana (r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla  legge  costituzionale  26 febbraio  1948, n. 2), dell'art. 118
della  Costituzione,  nonche'  degli artt. 2, comma 1, lettera i), in
relazione   all'allegato V,   n. 2),   e  17,  comma 2,  del  decreto
legislativo  n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge della Regione
Sicilia   n. 6  del  3 maggio  2001  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2001).
    2.  -  La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende
che  hanno  originato  il conflitto. In particolare premette in fatto
che,  nell'ambito  della  gestione  dello  stato  di  emergenza nella
Regione  Sicilia in ordine alla situazione di crisi socio-economica e
ambientale  determinatasi  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani,  veniva  conferito al Presidente della Regione, quale
commissario   straordinario   delegato,   il   compito  di  stipulare
convenzioni  per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi
urbani,  al  netto  della  raccolta  differenziata,  in  impianti  di
termovalorizzazione con recupero di energia.
    A  seguito  dell'espletamento  di  regolare  gara, la concessione
relativa  al  servizio  di  gestione  e  smaltimento  rifiuti  veniva
affidata  a  quattro  raggruppamenti  :  1)  Societa' platani energia
ambiente;  2)  Societa'  Tifeo  energia  ambiente; 3) Palermo energia
ambiente;  4)  Sicil Power energia ambiente; ognuna con riferimento a
specifici ambiti territoriali ottimali.
    In  qualita'  di  concessionari  del servizio di trattamento e di
smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata,
i  quattro  operatori industriali chiedevano al commissario delegato,
ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22  (Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE  sui  rifiuti, della
direttiva   91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  della  direttiva
94/62/CE   sugli   imballaggi   e   sui   rifiuti   di  imballaggio),
l'autorizzazione  alla  realizzazione  e  alla  gestione dei progetti
relativi  al  sistema  di  gestione  integrato  per  l'utilizzo della
frazione   residua  dei  rifiuti  urbani,  al  netto  della  raccolta
differenziata.
    Il  commissario  delegato, cui le societa' concessionarie avevano
chiesto  la  valutazione  di impatto ambientale, effettuata la dovuta
istruttoria,   emanava   a   conclusione  dei  procedimenti,  quattro
ordinanze   con   le   quali:   a)  esprimeva  giudizio  positivo  di
compatibilita'  ambientale  dei  progetti;  b)  approvava,  ai  sensi
dell'art. 27  del  d.lgs.  n. 22  del 1997, gli elaborati progettuali
costituenti  il  sistema  di  gestione integrata per l'utilizzo della
frazione   residua   dei  rifiuti  urbani  al  netto  della  raccolta
differenziata; c) ne autorizzava la successiva gestione.
    L'efficacia  delle  citate  ordinanze,  tuttavia, era subordinata
all'acquisizione  da  parte  dei  concessionari, prima della messa in
esercizio   degli   impianti,  dell'autorizzazione  all'emissione  in
atmosfera di cui al d.P.R. n. 203 del 1988.
    Nel maggio  2004  le imprese concessionarie presentavano, quindi,
richiesta  di  autorizzazione  all'emissione  in  atmosfera, ai sensi
degli  artt. 6  e  7  del  citato  decreto, all'Assessorato regionale
territorio e ambiente.
    Nel novembre-dicembre 2005 le imprese concessionarie, trascorsi i
termini assegnati all'Assessorato regionale territorio e ambiente per
pronunciarsi,  vista  l'inerzia  dell'organo  regionale, presentavano
istanza  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
perche'  lo  stesso,  avvalendosi  dei  poteri  sostitutivi  previsti
dall'art. 7,  comma 2,  del d. P. R. n. 203 del 1988, si pronunciasse
sulla domanda di rilascio delle autorizzazione alle emissioni.
    Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, di
concerto  con  i  ministri della salute e delle attivita' produttive,
considerata   l'inerzia   del   competente  ufficio  dell'Assessorato
regionale  siciliano  territorio e ambiente e valutata la regolarita'
della  richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva al rilascio delle
autorizzazioni  alle  emissioni in atmosfera, generate dagli impianti
di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione in questione.
Il  Commissario  delegato, preso atto dell'intervenuta autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, fissava per ciascuna societa' la data di
inizio  del  servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per
l'inizio dei lavori.
    Il  29 agosto  2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  convocava  una  conferenza  di  servizi per
l'annullamento  di ufficio delle sopra citate autorizzazioni ai sensi
degli  artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi).
    A   conclusione   di   quest'ultimo   procedimento,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute,
emanava  i  decreti interministeriali, oggetto del presente giudizio,
con   i   quali  disponeva  la  sospensione  dei  precedenti  decreti
autorizzatori  ex  artt. 6  e  7 del d.P.R. n. 203 del 1988 fino alla
conclusione   del   procedimento   di   rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2005 e,
contestualmente,  avviava  il  procedimento  per  il  rilascio  della
suddetta autorizzazione.
    Avverso  i  citati  decreti di sospensione e di contestuale avvio
del   procedimento  per  il  rilascio  dell'Autorizzazione  integrata
ambientale (A.I.A.) le societa' concessionarie proponevano ricorso al
Tribunale   amministrativo  regionale  del  Lazio  con  richiesta  di
sospensione  cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il giudice
adito  accoglieva  le  istanze cautelari e sospendeva l'efficacia dei
decreti impugnati.
    3.  -  La  Regione,  con delibera del 20 marzo 2007, ha deciso di
impugnare  gli stessi decreti dinanzi la Corte Costituzionale per far
accertare  che  gli stessi realizzano una lesione della propria sfera
di    competenza   costituzionalmente   garantita   dagli   artt. 14,
lettere f),  i),  e  n),  e 17, lettera b), dello statuto regionale e
delle  correlate  norme  di  attuazione,  nonche'  del  principio  di
sussidiarieta' enunciato dall'art. 118 Cost.
    In  particolare,  secondo  la Regione, il Ministero dell'ambiente
non poteva disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza
rilasciate  al  fine  di  assoggettare gli impianti in questione alla
procedura di autorizzazione integrata ambientale.
    La  materia  dell'ambiente,  infatti,  a parere della ricorrente,
deve essere ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque
pubbliche»  e  «tutela del paesaggio» che l'art. 14, lettere f), i) e
n),  dello  statuto riserva alla potesta' legislativa esclusiva della
Regione  Sicilia,  nonche'  in  quelle relative all'«igiene e sanita'
pubblica»,  che  l'art. 17,  lettera b),  dello  statuto riserva alla
potesta'  legislativa  concorrente della Regione. Pertanto, in virtu'
del  principio del parallelismo tra competenze legislative e funzioni
amministrative, tutt'ora vigente in Sicilia, come in tutte le Regioni
a  statuto speciale, la procedura per il rilascio dell'A.I.A. sarebbe
di competenza regionale.
    La  stessa Corte costituzionale ha chiarito, prosegue la Regione,
che l'ambiente e' in realta' una materia di tipo trasversale che, per
quanto  inserita  nell'elenco delle materie di competenza legislativa
esclusiva  dello  Stato  di  cui  all'art. 117, secondo comma, Cost.,
prevede  la possibilita' anche di interventi regionali. In ogni caso,
anche  qualora si ritenga che la piu' ampia materia dell'ambiente non
sia integralmente ricompresa nelle sopraindicate norme statutarie, in
virtu' del principio di sussidiarieta', enunciato dall'art. 118 della
Costituzione,  le  funzioni  amministrative  in  ordine  al  rilascio
dell'autorizzazione  integrata  per  impianti come quelli oggetto dei
provvedimenti  impugnati  sarebbero comunque di competenza regionale,
come  del  resto  riconosce  lo  stesso decreto legislativo n. 59 del
2005.
    A conferma di tale interpretazione, la difesa della ricorrente da
una  parte  richiama  le  numerose  leggi che la Regione Siciliana ha
approvato  in  materia  ambientale  e,  dall'altra, elenca le proprie
competenze  amministrative  a  tutela  dell'ambiente  quali risultano
dalla stessa legislazione statale.
    La  ricorrente impugna i decreti interministeriali sopra indicati
anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera i), in relazione
all'allegato  V,  n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59
del  2005  e dell'art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio
2001.
    L'art. 2,  lettera i),  del  d.lgs. n. 59 del 2005 dispone che il
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio sia competente
per  tutti  gli  impianti  esistenti  e  nuovi appositamente indicati
nell'allegato  V, mentre per gli altri impianti prevede la competenza
dell'autorita' individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma.
    La  ricorrente evidenzia che gli impianti di gestione dei rifiuti
dei quali si discute non rientrano nel citato allegato V e, pertanto,
l'autorita'  competente al rilascio dell'A.I.A. e' quella individuata
dalla  Regione.  L'allegato V, infatti, individua tra gli impianti di
competenza  statale  le  centrali  termiche  e  gli altri impianti di
combustione  (tra  cui  i  termovalorizzatori) con potenza termica di
almeno 300  MW, lasciando alla competenza regionale quelli di potenza
inferiore.  Poiche'  nessuno  degli  impianti autorizzati dai decreti
sospesi  ha  una potenza termica pari o superiore a 300 MW - ne' tale
potenza  e'  raggiunta  anche considerandoli complessivamente - trova
applicazione  l'art. 132  della  legge  reg. 3 maggio 2001, n. 6, che
individua    nell'Assessorato   regionale   territorio   e   ambiente
«l'autorita'  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione integrata
ambientale».
    La  Regione esclude anche l'applicabilita' dell'art. 17, comma 2,
del  d.lgs. n. 59 del 2005 che, nel dettare la disciplina transitoria
in  relazione  all'entrata in vigore del decreto legislativo, dispone
che  «i  procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in
vigore  del  decreto, sono portati a termine dalla medesima autorita'
presso  la quale sono stati avviati», in quanto al momento di entrata
in vigore del decreto non era in corso alcun procedimento di rilascio
di  autorizzazioni integrate ambientali in relazione agli impianti di
pretrattamento  e  termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano
regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia.
    Secondo  la  Regione,  da tale assetto normativo risulta evidente
che,   nel   caso  di  specie,  il  Ministero  dell'ambiente  non  e'
competente,  neanche in via transitoria, al rilascio dell'A.I.A. ne',
tantomeno,   puo'  assumere  iniziative  per  l'instaurazione  di  un
procedimento    volto    ad   una   nuova   valutazione   complessiva
dell'inquinamento  riconducibile  all'esercizio  degli  impianti gia'
autorizzati.
    A  nulla  rileva  il fatto che le precedenti autorizzazioni siano
state   rilasciate   in   via   sostitutiva  dallo  stesso  Ministero
dell'ambiente  e che il provvedimento impugnato sia stato adottato in
via di autotutela.
    Sulla  base  di  tali motivazioni la Regione chiede alla Corte di
dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  e,  per  esso, al Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di sospendere
l'efficacia   delle   autorizzazioni   alle  emissioni  in  atmosfera
riguardanti  gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei
rifiuti  previsti  dal  piano  regionale  per la gestione dei rifiuti
nella   Regione   Sicilia  precedentemente  rilasciate  dallo  stesso
Ministro  e, conseguentemente, di annullare gli atti impugnati e ogni
atto  presupposto  o  conseguente in quanto lesivo delle attribuzioni
della Regione siciliana.
    La  Regione  chiede  anche,  in  via  cautelare,  la  sospensione
dell'esecuzione  degli  atti  impugnati  per le gravi conseguenze che
essi  comportano  per l'attuazione del piano regionale dei rifiuti in
Sicilia  e  per  l'entita'  del  danno imprenditoriale che la Regione
dovra' risarcire per la sospensione della costruzione degli impianti.
    4. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
    La  difesa  erariale  sottolinea che il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare ha assunto la decisione di
agire in autotutela al fine di verificare la legittimita' dei decreti
di  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  provenienti dagli
impianti  di  pretrattamento e termovalorizzazione di rifiuti emanati
nel  corso  del 2006 in surroga della Regione siciliana - Assessorato
territorio e ambiente - rimasta inerte.
    Secondo  la difesa erariale, tale funzione amministrativa che, di
regola, rientra nella competenza regionale, nel caso specifico ricade
invece  nella  sfera  di  azione  dello Stato in quanto, alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto,  erano in atto fasi procedimentali
autorizzatorie   non   ancora   concluse   che,   per  effetto  della
disposizione  transitoria  di  cui  all'art. 17,  comma 2, del d.lgs.
n. 59  del  2005, avrebbero determinato il permanere della competenza
in  capo all'autorita'  che  le  aveva  avviate,  ovvero il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    A    parere    dell'Avvocatura   dello   Stato,   la   competenza
dell'amministrazione     centrale     e',     inoltre,     desumibile
dall'attribuzione  ad opera del legislatore, di un potere sostitutivo
in  caso di inerzia della Regione (art. 5, comma 17, del d.lgs. n. 59
del  2005). Il Governo e' intervenuto in sostituzione e cio' comporta
il mantenimento in capo al Ministro del potere di riesame dal momento
che  l'atto  di  autotutela  costituisce un contrarius actus che deve
provenire  dal  medesimo  soggetto  che  ha  adottato l'atto di primo
grado.
    La  Regione siciliana, infatti, non si e' attivata per sottoporre
ad  A.I.A. tutti gli impianti de quibus ai sensi del d.lgs. n. 59 del
2005, valutazione che e' stata compiuta dal Ministero per evitare che
altrimenti   potesse  essere  contestata  infrazione  alla  direttiva
96/61/CE    relativa   alla   prevenzione   e   riduzione   integrata
dell'inquinamento.
    5.  -  Sono  intervenute  nel  conflitto  sollevato dalla Regione
Siciliana  le  societa'  Palermo  Energia  Ambiente,  Platani Energia
Ambiente, Tifeo Energia Ambiente.
    La  difesa  dei soggetti intervenienti, premesso di aver proposto
ricorso  dinanzi al giudice amministrativo avverso i medesimi decreti
oggetto  dell'impugnazione  della  Regione  Siciliana,  sostiene  che
l'intervento  nel  giudizio costituzionale deve ritenersi ammissibile
in quanto, essendovi identita' sostanziale tra il presente giudizio e
quello pendente dinanzi al Tribunale amministrativo almeno per quanto
riguarda il dedotto vizio di incompetenza, la reiezione del conflitto
sollevato  dalla  Regione  Siciliana comporterebbe automaticamente il
rigetto  dell'identico  motivo  del  ricorso  al  vaglio  del giudice
amministrativo,  con la conseguenza del verificarsi di un pregiudizio
immediato e diretto delle proprie situazioni soggettive.
    Nel  merito,  gli  intervenienti  sostengono  l'incompetenza  del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e
chiedono l'accoglimento del ricorso della Regione Siciliana.
    6.   -   Con   memoria  illustrativa  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,   la   Regione   Siciliana  ha  inteso  replicare  alle
argomentazioni  svolte  dall'Avvocatura  dello Stato nella memoria di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
    La  ricorrente  evidenzia  che non e' oggetto di contestazione da
parte dello Stato l'ordinaria competenza della Regione in ordine allo
svolgimento dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale.
    Secondo   la   Regione,   il   richiamo   della  difesa  erariale
all'art. 17,  comma 2,  del  decreto  n. 59  del  2005  e'  del tutto
inconferente   in  quanto  tale  norma,  lungi  dal  determinare  uno
spostamento  di  competenze  in relazione al procedimento di A.I.A. -
come erroneamente affermato dall'Avvocatura che viene a confondere la
procedura  per  l'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  con
l'autorizzazione   A.I.A.   -  si  limita  a  dettare  la  disciplina
transitoria esclusivamente per i procedimenti in corso all'entrata in
vigore  del  decreto, con l'ulteriore conseguenza che lo Stato non ha
nessun  potere  di autotutela per il procedimento A.I.A. in relazione
al quale non e' ancora stato compiuto alcun atto.
    Quanto   alla   pretesa   di  esercitare  un  potere  sostitutivo
riconosciuto  dall'art. 5,  comma 17,  del  d.lgs. n. 59 del 2005, la
Regione  afferma  che  i  provvedimenti  impugnati  non  fanno  alcun
riferimento  alla  citata  disposizione.  Inoltre,  non essendo stato
avviato  presso  la  Regione  alcun procedimento per l'autorizzazione
integrata  ambientale  e,  di  conseguenza, non essendosi determinata
alcuna  inerzia  a  livello locale, non puo' invocarsi da parte dello
Stato l'esercizio del potere sostitutivo.
    Infine, risulterebbe violato il procedimento previsto dall'art. 5
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112  (Conferimento  di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59),
che  prevede l'assegnazione alla Regione rimasta inerte di un congruo
termine  per  provvedere e la nomina di un commissario per provvedere
in via sostitutiva.
    Sulla base di tali ulteriori argomentazioni la ricorrente insiste
per l'accoglimento del ricorso.
    Con  ordinanza  letta  nella pubblica udienza del 9 ottobre 2007,
che  viene  allegata  alla  presente  sentenza,  e'  stato dichiarato
inammissibile  l'intervento  spiegato  nel  giudizio  dalle  societa'
Palermo  Energia  Ambiente,  Platani  Energia Ambiente, Tifeo Energia
Ambiente,  in  quanto,  nel  caso di specie, la reiezione del ricorso
della Regione Sicilia non comporta un pregiudizio immediato e diretto
delle   situazioni   soggettive  degli  intervenienti  mantenendo  il
giudizio  costituzionale  e quello amministrativo la loro autonomia e
ben potendosi, quindi, astrattamente ipotizzare esiti diversi proprio
con riferimento alla dedotta violazione delle sfere di competenza.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Regione Siciliana solleva conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai
decreti  interministeriali  adottati  in  data  13 febbraio  2007 dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della
salute,  con  i  quali,  in  via  di  autotutela,  e'  stata  sospesa
l'efficacia  dei  provvedimenti  di  autorizzazione alle emissioni in
atmosfera    riguardanti    gli    impianti   di   pretrattamento   e
termovalorizzazione  dei  rifiuti previsti dal piano regionale per la
gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso
Ministro,   in  via  sostitutiva,  ex  art. 7,  comma 2,  del  d.P.R.
24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme in materia di qualita'
dell'aria,   relativamente   a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di
inquinamento   prodotto   dagli   impianti   industriali,   ai  sensi
dell'art. 15  della L. 16 aprile 1987, n. 183), fino alla conclusione
del    procedimento   di   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
ambientale,  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), contestualmente
avviato.
    Secondo  la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero lesivi degli
artt. 14, lettere f), i), e n), e 17, lettera b), dello statuto della
Regione Siciliana (r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). Tali norme statutarie,
infatti,   attribuirebbero  la  competenza  legislativa  esclusiva  o
concorrente  alla  Regione  Siciliana  in materia di ambiente per gli
aspetti  ricompresi  nelle  materie  assetto  del  territorio,  acque
pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanita' pubblica e, dunque,
in  applicazione  del  principio  del parallelismo di cui all'art. 20
dello   statuto,   attribuirebbero   anche   la  relativa  competenza
amministrativa.
    In  subordine, secondo la ricorrente, qualora si volesse ritenere
la  materia  ambiente  non interamente ricompresa nelle materie sopra
indicate,  risulterebbe leso il principio di sussidiarieta' enunciato
dall'art. 118  della  Costituzione,  la  cui  funzione  e'  quella di
indicare  una  generale  preferenza  per  il conferimento di funzioni
amministrative ai livelli di governo piu' vicini ai cittadini.
    La  Regione,  infine,  impugna  i decreti interministeriali sopra
indicati  anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera i), in
relazione   all'allegato   V,  n. 2),  e  17,  comma 2,  del  decreto
legislativo  18 febbraio  2005,  n. 59  (Attuazione  integrale  della
direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento),   e   dell'art. 132  della  legge  della  Regione
Siciliana 3 maggio   2001,   n. 6   (Disposizioni   programmatiche  e
finanziarie  per  l'anno 2001),  in  quanto  la  stessa  legislazione
statale  prevederebbe  un  livello  regionale  di  competenza  per il
rilascio  dell'Autorizzazione  integrata  ambientale (A.I.A.) per gli
impianti  previsti  dal  piano  regionale per la gestione dei rifiuti
nella  Regione  Siciliana.  Di talche' il Ministero dell'ambiente non
sarebbe competente al rilascio dell'A.I.A. neanche in via transitoria
ne',  tantomeno,  potrebbe assumere iniziative per l'instaurazione di
un   procedimento   volto   ad   una  nuova  valutazione  complessiva
dell'inquinamento  riconducibile  all'esercizio  degli  impianti gia'
autorizzati.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    2.1.  -  La  Regione  solleva il presente conflitto formulando, a
sostegno  della  prima  censura,  un'argomentazione  che  si fonda su
un'inesatta  rappresentazione  del  riparto di competenze tra Stato e
Regione  Siciliana  in  materia  di  ambiente. Ma, prima ancora, essa
incorre  nell'erronea  valutazione  di ritenere che lo Stato, con gli
atti impugnati, abbia alterato tale riparto per cio' che attiene alle
competenze amministrative, ponendo in essere una violazione delle sue
attribuzioni  costituzionali,  al di la' della possibile non corretta
applicazione della legge ordinaria che disciplina questa fattispecie.
    Occorre,   in   ogni   caso,   soffermarsi  sulle  argomentazioni
sviluppate dalla Regione nel suo ricorso. Quest'ultima ritiene che la
materia  ambiente sia integralmente ricompresa nelle materie «assetto
del   territorio»,   «acque  pubbliche»  e  «tutela  del  paesaggio»,
riservate alla potesta' legislativa esclusiva della Regione Siciliana
dall'art. 14,  lettere f),  i) e n), dello statuto, nonche' in quelle
relative  all'«igiene  e  sanita'  pubblica»  riservate alla potesta'
legislativa concorrente della Regione dall'art. 17, lettera b), dello
statuto   e  che,  in  virtu'  del  principio  del  parallelismo  tra
competenze legislative e funzioni amministrative, tutt'ora vigente in
Sicilia,  la procedura per il rilascio della autorizzazione integrata
ambientale non possa che essere di esclusiva competenza regionale.
    Al  riguardo,  e'  necessario  sottolineare che questa Corte, nel
delineare,   in   via  generale,  i  confini  della  materia  «tutela
dell'ambiente», ha affermato ripetutamente che la relativa competenza
legislativa,   pur  presentandosi  «sovente  connessa  e  intrecciata
inestricabilmente   con   altri   interessi  e  competenze  regionali
concorrenti»   (sent.   n. 32  del  2006),  tuttavia,  rientra  nella
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s,
Cost.), anche se cio' non esclude il concorso di normative regionali,
fondate  sulle  rispettive  competenze  (quali  quelle afferenti alla
salute  e  al  governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.),
volte  al  conseguimento  di finalita' di tutela ambientale (sentenza
n. 247 del 2006).
    In  realta'  dalla giurisprudenza di questa Corte, sia precedente
che  successiva  alla  nuova  formulazione  del  titolo V della parte
seconda  della  Costituzione,  e' agevole ricavare una configurazione
dell'ambiente  come  «valore»  costituzionalmente  protetto,  che, in
quanto  tale,  delinea  una  sorta di materia «trasversale» (sentenza
n. 32  del  2006,  n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del
2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).
    Si  tratta  di  una  impostazione che e' stata ribadita anche con
riferimento  ad  una Regione ad autonomia speciale quale la Sardegna,
che  nel  proprio  statuto  reca come materia di competenza esclusiva
l'edilizia  e  l'urbanistica e come materie di competenza concorrente
il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile,
in quanto questo insieme di competenze «non comprende ogni disciplina
di tutela ambientale» (sentenza n. 65 del 2005).
    Fatta questa premessa, si puo' affermare che non trova fondamento
la  tesi della ricorrente circa una competenza legislativa in materia
di  ambiente  che  le  deriverebbe  da  specifiche disposizioni dello
statuto   di   autonomia.   Le   competenze   previste  dall'art. 14,
lettere f),  i),  e  n),  e  dall'art. 17,  lettera b), dello statuto
riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo
esauriscono.   Ne',  al  riguardo,  piu'  ampie  forme  di  autonomia
potrebbero derivare alla Regione dall'applicazione dell'art. 10 della
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione).
    Viene, quindi, a mancare il presupposto stesso per l'applicazione
del  principio  del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle
amministrative   invocato  dalla  ricorrente,  ovvero  la  competenza
legislativa  esclusiva  o  concorrente  della  Regione  Siciliana  in
materia di ambiente.
    Si  tratta,  comunque,  di un'argomentazione che, come si e' gia'
affermato,  risulta inconferente con la questione da cui trae origine
il  conflitto.  Non  e',  infatti,  oggetto  di contestazione ne' che
sussista  la  competenza  «ordinaria»  della  Regione  in  ordine  ai
procedimenti      amministrativi      finalizzati     al     rilascio
dell'autorizzazione  integrata  ambientale ne' che l'art. 2, comma 1,
lettera i),  in relazione all'allegato V, n. 2), del d.lgs. n. 59 del
2005  attribuisca  alla Regione la competenza al rilascio della detta
autorizzazione    per    gli    impianti    di    pretrattamento    e
termovalorizzazione   dei  rifiuti  oggetto  dei  decreti  impugnati,
essendo questi con potenza termica inferiore a 300 MW.
    Allo  stesso  modo, non e' oggetto di contestazione che l'art. 7,
comma 2, del d.P.R. n. 203 del 1988, allora vigente, abbia consentito
alle  imprese concessionarie, che non avevano ricevuto risposta dalla
Regione  in  ordine alla domanda di rilascio dell'autorizzazione alle
emissioni  in  atmosfera,  di richiedere al Ministro dell'ambiente di
provvedere  in  sostituzione,  notificando tale istanza alla Regione,
bensi' l'esercizio, da parte dello Stato, del potere di autotutela in
relazione  a  un  atto rilasciato in via sostitutiva sulla base della
legislazione statale e a causa dell'inerzia della Regione competente.
    Quel   che   la   Regione   lamenta,   quindi,  e'  l'illegittima
commistione,  ad  opera  del Ministro dell'ambiente, dei due distinti
procedimenti,   quello,   in   via  di  autotutela,  che  ha  sospeso
l'efficacia   delle   autorizzazioni   alle  emissioni  in  atmosfera
rilasciate in via sostitutiva ex art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203
del  1988 e quello relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di competenza della Regione.
    La  lesione  lamentata, dunque, si sostanzia e si esaurisce nella
presunta erronea applicazione della legge negli atti impugnati, senza
che  questi  ultimi,  per  il  loro  contenuto  e i loro presupposti,
appaiano idonei ad arrecare da soli - e non gia' in quanto esecuzione
(eventualmente)  errata  della  legge  -  pregiudizio  alla  sfera di
competenza costituzionale della ricorrente. Va, pertanto, ribadito il
principio  affermato  da  questa  Corte  secondo  il quale quando «il
denunciato   pregiudizio  e'  riconducibile  esclusivamente  al  modo
erroneo  in  cui e' stata applicata la legge non sussiste materia per
un   conflitto  di  attribuzione,  restando  aperta  invece  all'ente
autonomo  la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di
far  valere  la  illegittimita' dell'atto impugnato» (sentenza n. 497
del 1997).
    2.2.  -  Parimenti  inammissibile  e' la seconda censura relativa
alla  violazione  dell'art. 118  della  Costituzione  che  afferma il
principio    di   sussidiarieta'   nel   riparto   delle   competenze
amministrative  tra  Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni.
    La  violazione  di  tale  parametro costituzionale, infatti, solo
evocata,  non  e'  in  alcun  modo  corredata dalla motivazione delle
ragioni che l'avrebbero determinata.
    2.3.  -  Anche  l'ultima  censura, relativa alla violazione degli
artt. 2,  comma 1,  lettera i),  in relazione all'allegato V, n. 2) e
17,  comma 2,  del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132
della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 e' inammissibile.
    La   Regione,  infatti,  lamenta  la  illegittimita'  degli  atti
amministrativi  impugnati  per vizio di incompetenza derivante da una
violazione   di   legge   ordinaria,  ma  non  indica  l'attribuzione
costituzionale  che  ritiene  sia  stata  lesa.  Tale  indicazione e'
necessaria  affinche'  il  ricorso proposto possa assumere rilievo in
sede  di  giurisdizione  costituzionale  in  materia  di conflitto di
attribuzioni.
    Tutte  le  doglianze,  infatti,  ruotano  attorno alla violazione
dell'assetto  di  competenze  delineato dal decreto legislativo n. 59
del  2005,  ma  viene  lasciato in ombra, o comunque non argomentato,
quello  che  costituisce  l'aspetto  decisivo  della  questione, e ne
rappresenta   il   necessario  presupposto,  affinche'  le  doglianze
proposte   possano   assumere   rilievo   in  sede  di  giurisdizione
costituzionale,     cioe'     l'esistenza     di    una    competenza
costituzionalmente garantita della Regione che viene lesa dall'atto o
dal  comportamento statale che viene censurato. «Le Regioni, infatti,
possono  proporre  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni, a norma
dell'art. 39,  primo  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando
esse  lamentino  non  una  qualsiasi  lesione,  ma una lesione di una
propria competenza costituzionale» (sentenza n. 27 del 2006).
    Qualora   cio'   non   si  verifichi,  e  tuttavia  si  prospetti
l'illegittimo  uso  di  un  potere  statale che determini conseguenze
avvertite  come  negative  dalle  Regioni, ma non tali da alterare la
ripartizione  delle  competenze  indicata da norme della Costituzione
(o,  comunque,  da  norme di rango costituzionale come gli statuti di
autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati
dagli  interessati  presso  istanze giurisdizionali diverse da quella
costituzionale.
    La  presente  pronuncia  assorbe  la  decisione  sull'istanza  di
sospensione degli atti impugnati da parte della Regione Siciliana.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione promosso
dalla  Regione  Siciliana nei confronti dello Stato - in relazione ai
decreti  interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico e con il Ministro della
salute,  protocollati  gab/dec/26,  27,  28, 29 e 30 - con il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
                       Ordinanza letta all'udienza del 9 ottobre 2007

                              Ordinanza

    Considerato  che  nei  giudizi  per conflitti di attribuzione tra
enti,  di  regola, non e' ammesso l'intervento di soggetti diversi da
quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;
        che i terzi intervenienti nella specie hanno proposto ricorso
al  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio avverso i medesimi
decreti oggetto del presente giudizio;
        che,   secondo   la  giurisprudenza  della  Corte,  non  puo'
escludersi  la  possibilita'  che l'oggetto del conflitto sia tale da
coinvolgere,  in  modo  immediato e diretto, situazioni soggettive di
terzi,  che  sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del
conflitto e salvaguardate dall'esito opposto;
        che,  tuttavia,  nella  specie  la  reiezione del ricorso non
comporterebbe  automaticamente  un  pregiudizio  immediato  e diretto
delle  situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio
costituzionale e quello amministrativo mantengono la loro autonomia;
        che,  pertanto,  l'esito  del conflitto non coinvolge in modo
immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   inammissibile   l'intervento  delle  Societa'  Palermo
Energia  Ambiente,  Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione promosso dalla Regione
Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Il Presidente: Bile
07C1308