N. 75 ORDINANZA 21 febbraio - 9 marzo 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, del principio di tassativita' delle norme incriminatrici e della liberta' di emigrazione - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Richiamo per relationem ai motivi di censura posti a fondamento della precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'art. 1-ter del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 25 e 35, comma quarto.(GU n.11 del 14-3-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso con ordinanza del 18 maggio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M. I., iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2005, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, nel corso di un procedimento penale a carico di M.I., ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui punisce chi «compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha un titolo di residenza permanente»; che il rimettente premette di avere sollevato, nel corso del medesimo procedimento, analoga questione - avente ad oggetto sempre l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione - decisa da questa Corte (ordinanza n. 445 del 2004) con la restituzione degli atti al giudice a quo, al fine di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens costituito dal decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004, che ha modificato la norma censurata; che, a parere del rimettente, i dubbi di costituzionalita' gia' proposti permangono, in quanto l'intervenuta modifica normativa avrebbe lasciato immutati gli elementi costitutivi della condotta penale di favoreggiamento oggetto di censura e della quale deve rispondere l'imputato nel giudizio principale, essendosi il legislatore della novella del 2004 limitato a prevedere una pena edittale piu' elevata; che, in particolare, la previsione della sanzione penale per la condotta di chi favorisce l'ingresso illegale in altro Stato, del quale la persona non e' cittadina o non ha un titolo di residenza permanente, contrasterebbe con l'art. 25 della Costituzione e con il principio di tassativita' delle norme incriminatrici, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il suddetto principio viene rispettato nel solo caso in cui alla indicata condotta si accompagni una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998; che la norma denunciata, secondo il giudice a quo, si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 35, quarto comma, della Costituzione, che riconosce come diritto della persona la liberta' di emigrazione, essendo ammessa una deroga al suddetto diritto solo in presenza di condizioni eccezionali, che risulterebbero integrate soltanto nel caso in cui ricorrano le richiamate circostanze aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis; che, cio' premesso, il rimettente, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, si riporta integralmente alle considerazioni gia' svolte nella propria precedente ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004); che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che, in via preliminare, la difesa erariale osserva che il rimettente omette di motivare in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare sul punto la propria precedente ordinanza. Considerato che il rimettente, lungi dal sollevare espressamente una questione di costituzionalita', ha ordinato la restituzione degli atti a questa Corte, ipotizzando una sorta di continuita' e perdurante pendenza del medesimo giudizio di fronte alla stessa, senza tenere conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalita', anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito; che, infatti, il giudice a quo si e' limitato a confermare, ritenendo non modificati dallo ius superveniens gli elementi costituitivi della fattispecie penale, la rilevanza delle questioni sollevate con l'ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004), richiamando, quanto al requisito della non manifesta infondatezza, i motivi posti a fondamento della propria precedente ordinanza; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalita' questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice (ex plurimis, ordinanze n. 33 del 2006, n. 141 e n. 84 del 2005); che, pertanto, la proposta questione di legittimita' costituzionale e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Saulle Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0291