N. 10 SENTENZA 28 gennaio - 5 febbraio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneita' degli adottanti - Requisiti - Divario di eta' massima di quaranta anni tra adottanti e adottato - Asserita non necessita' per il giudice remittente di ritenere la sussistenza di detto requisito - Interpretazione della norma - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi ordinanza n. 362/1996 e sentenza n. 303/1996) - Erroneita' dei presupposti interpretativi da parte del giudice remittente - Non fondatezza. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e 30). (Cost., artt. 2, 3, 10 e 31).(GU n.6 del 11-2-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1996 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 1378 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 6 novembre 1996 nel corso di un giudizio diretto ad accertare l'idoneita' all'adozione di coniugi i quali intendevano adottare minori stranieri (art. 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184), il tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), interpretati nel senso che escludono che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non piu' di quarant'anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei. Il tribunale per i minorenni di Catania ricorda di avere gia' sollevato, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995, la medesima questione, in ordine alla quale la Corte costituzionale ha disposto, con ordinanza n. 362 del 1996, la restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' valutasse se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio principale, risultando modificato il contenuto normativo dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito della sentenza n. 303 del 1996, che ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Il tribunale per i minorenni di Catania ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, ancora non risolta, conservi rilevanza nel procedimento in corso, dovendo provvedere in ordine all'idoneita' dei coniugi ad adottare non un minore determinato, che versi in particolari situazioni, ma minori in genere per i quali non puo' essere accertata alcuna delle circostanze soggettive che la sentenza n. 303 del 1996 prevede come tali da consentire di superare il divario massimo di eta' tra adottanti e adottando, ordinariamente fissato in quaranta anni. Il tribunale per i minorenni di Catania osserva che anche all'adozione internazionale si applica il requisito dell'eta' degli aspiranti adottanti, previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, e che, per rispettare questa disposizione, non debba essere inibito al giudice, nell'attestare l'idoneita' dei coniugi all'adozione internazionale (art. 30 della legge n. 184 del 1983), di specificare espressamente che l'idoneita' si riferisce all'adozione di minori nati non oltre quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi. Adeguandosi all'interpretazione data alle norme denunciate dalla Corte d'appello di Catania, il giudice rimettente ritiene tuttavia che il diritto effettivamente vigente in quel distretto non consenta che, nel dichiarare l'idoneita' all'adozione internazionale, il giudice possa fare riferimento alcuno all'eta' dei minori in relazione all'eta' dei coniugi, essendo tale valutazione esclusa nel momento in cui si giudica in astratto della loro idoneita' all'adozione. Ma lo stesso giudice ritiene che, cosi' interpretato, l'art. 30 della legge sull'adozione dei minori, che richiama i requisiti previsti dall'art. 6, sia in contrasto con gli artt. 2 e 31 della Costituzione, in quanto consente che chi aspira ad adottare fanciulli stranieri possa introdurre in Italia minori di qualsiasi eta', non importa di quanti anni lontana da quella degli aspiranti adottanti. Sarebbe cosi' negata la tutela che le norme costituzionali gia' indicate impongono di assicurare ai minori, i cui interessi verrebbero esposti ad una profonda lesione. Difatti la possibilita' di affermare, in sede di dichiarazione di efficacia nello Stato dei provvedimenti stranieri di adozione o di affidamento preadottivo (art. 32 della legge n. 184 del 1983), l'inidoneita' in concreto, per eta', di coloro che hanno introdotto il minore in Italia, negando l'efficacia di affidamento preadottivo al provvedimento dell'autorita' straniera, non eliminerebbe la lesione dell'interesse del minore, che si e' gia' verificata, attraverso l'affidamento a chi, per eta', non e' idoneo ad adottare. Questa lesione potrebbe risultare irreversibile, o reversibile solo con la separazione traumatica del minore dai coniugi cui e' stato affidato. Ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparita' di trattamento tra minori stranieri, i quali possono subire il pregiudizio sopra descritto, e minori italiani i quali, invece, possono essere affidati alle coppie piu' idonee per eta'. Cio' determinerebbe anche una lesione dell'art. 10 della Costituzione, per la violazione dell'obbligo internazionale di assicurare ai fanciulli, da adottare all'estero, garanzie equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali (art. 21, lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176). Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale investe gli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori. Queste disposizioni stabiliscono che i coniugi, i quali intendano adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneita' all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di eta' tra adottanti e adottando. Il Tribunale per i minorenni di Catania ritiene di dover interpretare la norma, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte d'appello di Catania, nel senso che il giudice non possa specificare, nel provvedimento che accerta l'idoneita' all'adozione, che questa si riferisce a minori nati non piu' di quarant'anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei. Cosi' interpretata, la norma sarebbe tuttavia in contrasto con la tutela assicurata dagli artt. 2 e 31 della Costituzione ai minori, i quali potrebbero essere affidati ed introdotti in Italia da coniugi di eta' superiore a quella prevista dall'ordinamento nazionale; cio' che determinerebbe anche una disparita' di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 10 della Costituzione, tra minori italiani e stranieri, non solo ingiustificata, ma in contrasto con l'obbligo internazionale di assicurare a questi ultimi parita' di tutela (art. 21, lettera c della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176). 2. - La questione non e' fondata, non essendo esatto il presupposto interpretativo posto a base del dubbio di legittimita' costituzionale nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, e' necessariamente differenziata l'articolazione delle relative procedure. Solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare e' tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneita' di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione. Diversa e' la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunita' di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate. Il giudizio di idoneita' dei coniugi non e' correlato ad un minore gia' individuato, in quanto esso precede il provvedimento, di adozione o di affidamento preadottivo, che sara' emesso da un'autorita' straniera. Questo provvedimento, a sua volta, costituisce il presupposto perche' il tribunale per i minorenni, dichiarandone l'efficacia, disponga l'adozione in Italia, attribuendo a quel minore lo stato di figlio legittimo degli adottanti. In questa articolata procedura la dichiarazione di idoneita' dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore gia' individuato, il cui interesse dovra' essere in primo luogo valutato dall'autorita' straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa e' idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo, le sole che giustificano, con l'adozione, il definitivo inserimento nella sua futura famiglia. Perche' sia tutelato in modo efficace il preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note perche' possano essere tenute presenti dall'autorita' straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i minorenni accerta l'idoneita' dei coniugi alla adozione puo', dunque, enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile perche' l'idoneita' sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare. I provvedimenti nei quali si articola il procedimento di adozione di minori stranieri, pur diversi per contenuto ed autorita' che li emana, sono, difatti, reciprocamente complementari e diretti alla valutazione unitaria dell'interesse del minore, sicche' ciascuno di essi deve esprimere la collaborazione necessaria affinche' possa realizzarsi, attraverso i provvedimenti collegati, questa valutazione unitaria. 3. - Questa interpretazione, conforme alla funzione dell'istituto dell'adozione di minori e rispondente ai principi costituzionali invocati dal giudice rimettente, non e' esclusa dall'art. 30 della legge n. 184 del 1983, che, nel disciplinare l'accertamento dell'idoneita' dei coniugi ad adottare, non impedisce al provvedimento che la dichiara di precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente, quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti all'adozione possono prendersi cura. Tali caratteristiche comprendono quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di eta' tra gli adottanti ed il minore, che l'ordinamento italiano prevede perche', nell'interesse di quest'ultimo, possa essere pronunciata l'adozione. Del resto i decreti di idoneita' all'adozione internazionale, emanati da numerosi tribunali per i minorenni, contengono spesso elementi ulteriori rispetto alla mera e conclusiva valutazione di idoneita' dei coniugi; elementi destinati ad attuare, nell'interesse del minore, la necessaria collaborazione con l'autorita' straniera che emanera' il provvedimento di adozione. Questa prassi applicativa della norma denunciata, diversa da quella indicata dal giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza gia' presente nel sistema normativo, e' quella conforme alla normativa internazionale. Difatti la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (L'Aja, 29 maggio 1993), la cui autorizzazione alla ratifica e' all'esame del Parlamento, ribadendo la necessita' di garantire la realizzazione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede la collaborazione tra le autorita' dei diversi Stati nelle procedure di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che siano precisati i requisiti di capacita' ed idoneita' degli aspiranti genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si ritiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15). 4. - La ricostruzione della disciplina normativa relativa al provvedimento di dichiarazione di idoneita' dei coniugi ad adottare minori stranieri esclude, dunque, che possano trovare spazio i dubbi di legittimita' costituzionale avanzati dal tribunale per i minorenni di Catania.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0130