N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 marzo 1999
N. 13 Ricorso per conflitto d'attribuzione depositato in cancelleria il 19 marzo 1999 (della regione siciliana) Imposte e tasse in genere - Entrate tributarie determinate (derivanti da condono tributario ex legge n. 413/1991, da sanzioni pecuniarie, da canoni di abbonamento autotelevisione e radio audizioni circolari e televisione) riscosse sul territorio della regione siciliana dal concessionario del servizio di riscossione - Modalita' di riversamento agli enti destinatari contenute in istruzioni allegate a nota del direttore centrale del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, n. 1998/201476 - Mancata previsione di devoluzione delle somme riscosse alle casse regionali - Contrasto con il principio della spettanza alla regione siciliana delle entrate tributarie erariali riscosse sul territorio regionale - Lesione del principio dell'autonomia finanziaria regionale. (Istruzioni alla nota del 21 dicembre 1998 n. 201476/98 del direttore centrale Ministero finanze di Roma). (Statuto regione siciliana art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4).(GU n.31 del 4-8-1999 )
Ricorso della regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on.le Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Abbate e dall'avv. Silvana Oddo, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 1 marzo 1999; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto delle istruzioni ministeriali allegate alla nota del direttore centrale del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, n. 1998/201476, di cui la Regione ha avuto conoscenza il 13 gennaio 1999, relative al riversamento agli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario, da cui si evince che non e' prevista la devoluzione alla regione siciliana di determinate entrate tributarie di indiscussa e riconosciuta spettanza regionale quali le entrate da condono ex legge n. 413/1991 (codici tributo 142T, 143T, 144T, 145T, 146T, 260T, 270T, e 280T) da sanzioni pecuniarie (codici tributo 687T, 690T) da canoni di abbonamento autotelevisione e radio audizioni circolari e televisione (codici tributo 705T, 707T). F a t t o Con il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, con cui e' stata disposta la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari, sono stati individuati i nuovi soggetti incaricati della riscossione dei tributi, i cui pagamenti erano in precedenza effettuati presso i soppressi servizi, nonche' disciplinati i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse dal concessionario alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territorialmente competenti. Successivamente, e' intervenuto in materia il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, le cui disposizioni, modificatrici dell'assetto normativo prefigurato con il citato d.lgs. n. 237/1997, comportando, tra l'altro, l'esclusione di fatto della regione dai destinatari del riversamento, da parte dei concessionari, delle entrate dagli stessi riscosse (cfr. art. 1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 422/1998), nonche' la lesione di attribuzioni proprie della Regione siciliana afferenti l'autonomia finanziaria quali risultano dall'art. 36 dello statuto e dalle relative norme di attuazione (cfr. altresi' art. 1, comma 1 lett. d) ed e) ed art. 2, comma 1, lett. a) punto 2 del decreto legislativo n. 422/1998), hanno costituito oggetto di ricorso da parte della regione siciliana a codesta ecc.ma Corte per la declaratoria di illegittimita' costituzionale (atto depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999 ed iscritto al n. 2 reg. ricorsi 1999). Di seguito sono state emanate, con decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con il direttore generale del dipartimento del territorio, le disposizioni di attuazione del sopra richiamato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442, con cui sono state sostituite talune previsioni contenute nel precedente decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 nella parte (allegati) relativa alla devoluzione delle entrate alla regione siciliana. A tal riguardo pare opportuno richiamare la disposizione dell'art. 4, comma 3, del decreto 17 dicembre 1998 - che avendo natura di mero atto esecutivo di disposizioni legislative non e' suscettibile di autonoma lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente spettante alla Regione - secondo cui "il versamento delle entrate da parte del concessionario e' effettuato con le modalita' previste al capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e sulla base delle indicazioni fornite con apposite istruzioni ministeriali per i versamenti da effettuare ad enti diversi dallo Stato". La disposizione de qua - che per la parte relativa alle modalita' di riversamento delle entrate da parte del concessionario della riscossione, rinviando al Capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 422/1998, presenta gli stessi motivi di illegittimita' costituzionale gia' evidenziati nel sopra citato ricorso alla Corte costituzionale avanzato dalla regione siciliana - come si evince dalla sua lettura, prescrive l'emanazione di istruzioni ministeriali atte a fornire utili indicazioni per i versamenti da effettuare ad enti diversi dallo Stato costituendo, pertanto, il presupposto - non direttamente lesivo delle prerogative regionali - delle istruzioni successivamente emanate con la sopra citata nota del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, prot. 1998/201476 che, non prevedendo la devoluzione alla regione siciliana di determinate entrate tributarie di spettanza regionale, viene censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, per il seguente motivo: I n d i r i t t o Vio1azione dell'art. 36 dello Statuto della regione siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Va osservato, infatti, che la nota de qua - trasmessa a destinatari diversi dalla regione siciliana ed acquisita dall'assessorato regionale bilancio e finanze solo in via informale tramite fax inviato dalla Monte Paschi Serit S.p.a. il 13 gennaio 1999 - contiene indicazioni sulle destinazioni di diversi cespiti di entrata di indiscussa e riconosciuta spettanza regionale, quali le entrate da condono ex legge n. 4l3/199l (codici tributo 142T, 143T, 144T, 145T, 146T; 260T, 270T, e 280T), da sanzioni pecuniarie (codici tributo 687T, 690T), da canoni di abbonamento autotelevisione e radio audizioni circolari e televisione (codici tributo 705T, 707T), il cui effetto finale e' quello di sottrarne il gettito alle casse regionali. Cio' in palese violazione dell'art. 36 dello statuto della regione e delle citate norme di attuazione in materia finanziaria dalle cui previsioni emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune circostanziate eccezioni, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Ed invero, la mancata previsione dell'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse per i titoli di cui trattasi in relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della regione siciliana integra la violazione dei disposti di cui agli articoli 2 e 4 delle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che accolgono il criterio della maturazione in Sicilia delle fattispecie tributarie, quale principio atto a determinarne la spettanza regionale. In proposito va rilevato, peraltro, che tenuto conto della funzione e del1'oggetto delle norme di attuazione nonche' della loro posizione nella gerarchia delle fonti, l'attribuzione dalle stesse operata alla regione - non derogabile neppure da una legge ordinaria dello Stato per il rango di norme sub costituzionale delle stesse - e' finalizzata a concretizzare i principi autonomistici statutariamente garantiti mediante l'assegnazione di entrate proprie o devolute che consentano alla regione l'esercizio delle competenze alla stessa ascritte. L'atto de quo e', peraltro, suscettibile di sindacato sotto il profilo della ragionevolezza atteso che, nel fornire le istruzioni relative al riversamento agli enti destinatari delle somme riscosse, esclude 1a regione Sicilia dalla "percentuale di devoluzione alle regioni sulle somme riscosse nei rispettivi territori" con riferimento ai codici-tributo sopra individuati, di indubbia spettanza regionale e gia' riconosciuti tali dal precedente decreto dirigenziale del direttore generale del Ministero delle finanze 9 dicembre 1997 recante "Approvazione dei modelli e modalita' di riscossione delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio" (v. allegato 2, elenco dei codici tributo, al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997). Tanto piu' ove si tiene presente che tra le entrate di cui non e' prevista la devoluzione alla regione siciliana si riscontrano le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie individuate dai codici 687T, 690T, in ordine alle quali e' stato confermato - sulla base di un principio autorevolmente affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza 5 luglio 1968 n. 84 - il diritto della regione siciliana ad incamerare, nonostante il riconoscimento della potesta' sanzionatoria dello Stato, i proventi derivanti dall'esercizio del suddetto potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 sopra citato, che riserva alla regione il gettito proveniente dall'applicazione di sanzioni pecuniarie da qualsiasi fonte provengano e comunque riscosse nell'ambito del territorio regionale. Cio' in quanto la devoluzione alla regione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni trova il suo fondamento non in una correlazione tra le sanzioni e le materie di competenza, nel cui ambito siano irrogate, bensi' nel principio della territorialita' della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate. In ultimo va considerato che le istruzioni ministeriali de quibus sono lesive della sfera di attribuzioni statutariamente assegnate alla regione in quanto vanno a concretizzare altresi' un pregiudizio finanziario atto a ripercuotersi perfino nell'assolvimento delle funzioni proprie.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale: accogliere il ricorso, ritenendo e dichiarando che spetta alla regione siciliana la devoluzione delle entrate tributarie assegnate dai codici tributo 142T, 143T, 144T, 145T, 146T, 260T, 270T, 280T, 687T, 690T, 705T, e 707T; pronunciare, in conseguenza, l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato: Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 1 marzo 1989); 2) copia nota ministeriale 21 dicembre 1998, n. 1997/201476 con i relativi allegati, corredata della nota di trasmissione via fax della Monte Paschi Serit S.p.a. del 13 gennaio 1999; 3) copia stralcio del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 (allegato 2 - elenco dei codici tributo). Palermo, addi' 11 marzo 1999. Avv. Sergio Abbate - avv. Silvana Oddo 99C0298