N. 436 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                               N. 436
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Campania  sul  ricorso proposto da Gargiulo Maria
 contro il Ministero della pubblica istruzione
 Istruzione pubblica - Personale docente delle  scuole  secondarie  ed
    artistiche  -  Riconoscimento  dei  servizi  non di ruolo prestati
    presso  le  medesime  scuole  e  presso  le  scuole  elementari  -
    Riconoscimento  dei servizi non di ruolo prestati presso la scuola
    materna - Omessa previsione - Ingiustificato deteriore trattamento
    di detti servizi in  contrasto  con  la  normativa  equiparatrice,
    sotto  svariati  profili  giuridici  ed  economici,  delle  scuole
    materne  alle  scuole  elementari  -  Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.-L.  19  giugno 1970, n. 370, art. 1, comma 3, convertito in legge
    26 luglio 1970, n. 576).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7852/1993  reg.
 gen.   (n.   1478/1993   reg.   sez.),  proposto  da  Gargiulo  Maria
 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pinto, con  il  quale  e'
 elettivamente  domiciliata  in  Napoli,  studio  Branca, alla via dei
 Mille n. 16;
   Contro il Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
 distrettuale dello  Stato  di  Napoli,  presso  cui  pure  ope  legis
 domicilia   alla   via   Diaz   n.  11;  per  l'annullamento,  previa
 sospensione, del provvedimento n. P916 del 18 marzo 1993,  notificato
 il  25  marzo  1993,  nella parte in cui alla ricorrente non e' stata
 riconosciuta  nessuna  anzianita'  di   servizio   relativamente   al
 pregresso  servizio  prestato  quale insegnante nella scuola materna,
 nonche' di ogni altro atto o provvedimento  preordinato,  connesso  e
 conseguente.
   Visto il ricorso ed i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero della
 pubblica istruzione;
   Vista la sentenza di questa sezione n. 131/1995;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  del  giorno  18  febbraio  1999  la
 relazione del dott. Leonardo Pasanisi;
   Udito   altresi'   l'avv.  Matteo  Aurilia  (per  delega  dell'avv.
 Ferdinando Pinto);
   Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:
                               F a t t o
   Con atto  notificato  in  data  24  maggio  1993  e  depositato  il
 successivo  23 giugno, la prof.ssa Maria Gargiulo ricorreva innanzi a
 questo t.a.r. contro il Ministero della  pubblica  istruzione  ed  il
 Provveditorato agli studi di Napoli, chiedendo l'annullamento, previa
 sospensione, del provvedimento in epigrafe indicato.
   Al  riguardo,  la  ricorrente  rappresentava, in punto di fatto, le
 seguenti circostanze:
     di avere svolto servizio  di  insegnamento  non  di  ruolo  nella
 scuola materna statale dal 10 gennaio 1979 al 31 agosto 1982;
     che  successivamente (con decorrenza 1 settembre 1982), era stata
 nominata docente di ruolo della scuola media;
     che, infine, con il provvedimento  impugnato,  il  Provveditorato
 agli studi di Napoli non le aveva attribuito alcun punteggio relativo
 al suddetto servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna statale,
 e  ne  aveva  disposto  quindi  l'inquadramento, nel nuovo ruolo, con
 anzianita' di anni zero;
   Tanto premesso, la ricorrente  deduceva  l'illegittimita'  di  tale
 provvedimento per i seguenti motivi:
   Violazione  e falsa applicazione dell'art. 17 dell'O.M. 12 novembre
 1991, n. 351. Violazione dell'art. 77 del d.P.R. 31 maggio  1974,  n.
 417.  Violazione  dell'art.  57  della  legge 11 luglio 1980, n. 312.
 Violazione d.-l. 19 giugno  1970,  n.  370.  Eccesso  di  potere  per
 difetto di motivazione.
   In  applicazione della richiamata normativa, il Provveditorato agli
 studi di Napoli le avrebbe dovuto riconoscere, a tutti gli effetti di
 legge, il suddetto servizio di insegnamento  non  di  ruolo  prestato
 nella scuola materna statale.
   Alla  Camera  di  Consiglio  del  20  gennaio  1994,  la ricorrente
 rinunciava alla richiesta di sospensiva.
   Con sentenza n. 131 del 10 marzo  1995,  questa  sezione  disponeva
 istruttoria, che veniva eseguita in data 12 maggio 1995.
   Con  memoria  depositata  in  data 29 aprile 1995, si costituiva in
 giudizio il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  contestando  la
 fondatezza  della  domanda  della  ricorrente,  di  cui  chiedeva  la
 reiezione.
   Con memoria depositata  in  data  8  febbaio  1999,  la  ricorrente
 insisteva per l'accoglimento del ricorso.
   Alla  pubblica  udienza  del  giorno  18  febbraio 1999, il ricorso
 veniva introitato in decisione.
                             D i r i t t o
   Come esposto nella premessa del fatto che precede, la questione  di
 diritto odiernamente sottoposta all'esame del collegio consiste nello
 stabilire  se  il  servizio di insegnamento reso nella scuola materna
 statale sia suscettibile di riconoscimento giuridico  in  favore  del
 personale docente della scuola secondaria.
   A   tale  quesito,  in  rigorosa  e  letterale  applicazione  della
 normativa disciplinante la materia,  dovrebbe  essere  data  risposta
 negativa ed il ricorso dovrebbe essere respinto.
   La  norma  applicabile  al  caso  di specie e' infatti l'art. 1 del
 d.-l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito  in  legge  dalla  legge  26
 luglio 1970, n. 576), secondo cui:
     "al   personale   docente  delle  scuole  statali  di  istruzione
 secondaria ed artistica, il  servizio  prestato  presso  le  predette
 scuole  statali  (...)  e' riconosciuto, all'atto del superamento del
 periodo di prova, come servizio di ruolo ..." (comma 1).
   Al medesimo personale, "agli stessi fini e nella stessa  misura  e'
 riconosciuto  il servizio prestato (...) in qualita' di insegnante di
 ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali ..." (comma 3).
   Come appare evidente dal chiaro tenore  letterale  della  norma  in
 esame,  il  legislatore,  nel disciplinare ex professo la materia del
 riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo  dal
 personale   insegnante  della  scuola  secondaria  ed  artistica,  ha
 annoverato tra i servizi valutabili come servizi di ruolo solo quelli
 prestati  presso  le  medesime  scuole  (secondarie  od  artistiche),
 nonche',  esclusivamente, quelli prestati presso le scuole elementari
 statali.
   Non ha incluso, quelli prestati presso le scuole  materne  statali,
 come   invece   stabilito  in  relazione  alla  diversa  ipotesi  del
 riconoscimento dei servizi  pregressi  del  personale  docente  della
 scuola  elementare  statale,  disciplinata  dal  successivo  art.  2,
 secondo cui:
     "al personale docente delle scuole elementari statali il servizio
 prestato  in  qualita'  di  insegnante  non  di  ruolo  nelle  scuole
 elementari statali o negli educandati femminili statali o parificati,
 nelle  scuole  secondarie  ed  artistiche statali o pareggiate, nelle
 scuole popolari, sussisdiate o sussidiarie, ...  ,  e'  riconosciuto,
 all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo
 ..."  (comma 1).
     "sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo
 e  non  di  ruolo,  prestati nelle scuole materne statali o comunali,
 ..." (comma 2).
   Sulla base del dato testuale ricavabile dall'art. 1  del  d.-l.  n.
 370/1970,   pertanto,   i   servizi   in  questione,  in  quanto  non
 espressamente menzionati, dovrebbero ritenersi non  riconoscibili  ai
 fini considerati dalla norma medesima.
   Alle stesse conclusioni perviene la giurisprudenza del Consiglio di
 Stato.
   Si e' infatti precisato (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 536/1992), che il
 d.-l.  n.  370/1970,  pur  essendo stato emanato successivamente alla
 legge 18 marzo 1968, n. 444 (relativo  all'ordinamento  della  scuola
 materna  statale  ed  il cui art. 18 estende al relativo personale le
 norme di stato giuridico  del  personale  della  scuola  elementare),
 all'art.  1  non  prevede  per  i  docenti  di  scuola  secondaria il
 riconoscimento come servizio di ruolo  del  servizio  prestato  nella
 scuola materna prima della nomina nel ruolo attuale.
   Cio',  nonostante  che  il  secondo  comma  del  successivo  art. 2
 stabilisca espressamente, per i docenti delle scuole elemenatari,  il
 riconoscimento  dei  servizi  di  ruolo prestati nelle scuole materne
 statali o comunali  (onde  non  puo'  presumersi,  in  concreto,  che
 nell'art. 1 la mancata menzione di detti servizi nelle scuole materne
 non sia stata intenzionale).
   E' pur vero che non sono mancate decisioni di segno contrario (cfr.
 C.d.S., sez. VI, n. 876/1991 e n. 1714/1994, secondo le quali, stante
 l'assimilazione esistente tra i servizi di scuola materna e quelli di
 scuola   elementare,   occorrerebbe  seguire  l'interpretazione  piu'
 conforme alla Costituzione del disposto di cui all'art. 1  del  d.-l.
 n.  370/1970  e  quindi  ritenere che l'elencazione ivi contenuta dei
 servizi riconoscibili non abbia carattere tassativo, con  conseguente
 ricomprensione tra tali servizi anche di quelli prestati nelle scuole
 materne  statali;  cfr.  altresi',  Corte costituzionale n. 228/1986,
 secondo la quale, ai diversi fini della riconoscibilita' dei  servizi
 prestati nelle scuole materne gestite dagli enti territoriali, l'art.
 2,  secondo  comma del d.-l. n. 370/1970 dovrebbe essere interpretato
 estensivamente,   in   maniera   tale    da    comprendere    servizi
 sostanzialmente  identici,  anche se non espressamente previsti dalla
 normativa).
   Ma e' anche vero che tali decisioni  sono  rimaste  isolate  e  non
 hanno  condizionato  la successiva giurisprudenza formatasi sul punto
 (cfr. C.d.S. sez. VI, n. 128/1996, n.  1186/1996,  n.  1405/1996,  n.
 1417/1996,  n.  53/1997,  n.  1436/1997,  n. 1586/1997; C.G.A.R.S. n.
 193/1997, n. 276/1997), la quale ha sempre univocamente affermato che
 le norme contenute nel d.-l. 370/1970, in quanto  attributive  di  un
 beneficio,  hanno  carattere  eccezionale  e non sono suscettibili di
 interpretazione  analogica  o  estensiva  ed  inoltre  che,  ai  fini
 dell'interpretazione   della   norma  in  esame,  rimane  decisivo  e
 determinante l'argomento testuale che si ricava sia  dalla  specifica
 previsione  di cui all'art. 1 del d.-l. n. 370/1970 (che non annovera
 tra i servizi riconoscibili quelli prestati in qualita' di insegnante
 - di ruolo o non di ruolo - presso le scuole  materne  statali),  sia
 dal  confronto  tra l'art. 1 e l'art. 2 dello stesso d.-l. (dal quale
 si  desume  che  l'omessa  considerazione  di  tali   servizi   nella
 fattispecie   delineata   dall'art.   1  non  sia  stata  una  banale
 dimenticanza del  legislatore,  ma  risponda  ad  una  sua  specifica
 intenzione  in  tal  senso,  dal momento che, quando invece ha voluto
 considerarli, lo ha stabilito espressamente,  come  appunto  avvenuto
 per i docenti delle scuole elementari statali).
   Secondo   la  stessa,  consolidata,  giurisprudenza,  inoltre,  non
 sarebbe ravvisabile la violazione di alcun principio  costituzionale,
 atteso  che  "il diverso trattamento previsto a seconda che si tratti
 di docenti di scuola media o di  scuola  elementare  trova  razionale
 giustificazione    nelle   indubbia   diversita'   delle   situazioni
 considerate  e  nella  discrezionale   valutazione   da   parte   del
 legislatore  in  ordine  ai  presupposti  per  l'attribuzione  di  un
 beneficio" (cfr. C.d.S. sez. VI, n. 1436/1997).
   In  definitiva,  alla  luce  delle considerazioni che precedono, il
 presente ricorso dovrebbe essere  respinto,  in  quanto  il  servizio
 prestato  dalla ricorrente non rientra tra quelli valutabili ai sensi
 dell'art. 1 del  d.-l. n. 370/1970.
   Il collegio non ritiene, tuttavia, di poter condividere il giudizio
 di   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  normativa  in  esame espresso dal Consiglio di
 Stato ed intende sollevare d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.    1,  terzo  comma,  del d.-l. n. 370/1970
 (convertito in legge n. 576/1970), per violazione degli artt. 3 e  97
 della  Costituzione,  in riferimento all'art. 2, secondo comma, dello
 stesso d.-l., nella parte in cui non prevede che al personale docente
 delle scuole statali di  istruzione  secondaria  ed  artistica  debba
 essere riconosciuto, agli stessi fini e nella stessa misura di cui al
 primo  comma dell'art. 1 del d.-l.  n. 370/1970, il servizio prestato
 in qualita' di insegnante di  ruolo  e  non  di  ruolo  nelle  scuole
 materne  statali  (che  invece  il  successivo art. 2, secondo comma,
 prevede in favore  del  personale  docente  delle  scuole  elementari
 statali).
   La  questione  e'  ovviamente rilevante, perche' la declaratoria di
 incostituzionalita' della norma in esame condurrebbe all'accoglimento
 del ricorso (risultando per  tabulas  che  la  ricorrente  ha  svolto
 servizio  di  insegnamento  non  di  ruolo  presso  la scuola materna
 statale  negli  anni  scolastici  1978/1979,  1979/1980,   1980/1981,
 1981/1982).
   La questione poi, ad avviso del collegio, non appare manifestamente
 infondata.
   Preliminarmente,  occorre considerare che, sul piano logico, appare
 sicuramente contraddittoria ed irragionevole la previsione normativa,
 laddove sussiste una duplice equiparazione (quanto  alla  valutazione
 dei  servizi pregressi), tra scuola di istruzione secondaria e scuola
 elementare prima (art. 1 d.-l. n. 370/1970), tra scuola elementare  e
 scuola  materna  poi  (art. 2 dello stesso d.-l.), e non viene quindi
 affermata la stessa equiparazione, ai fini  considerati,  tra  scuola
 materna  e  scuola  secondaria  (come pure sillogisticamente dovrebbe
 avvenire  in  presenza  ed  in  dipendenza   delle   due   precedenti
 affermazioni).
   Sempre  sul  piano  logico-giuridico,  occorre  poi considerare che
 l'applicazione letterale degli artt. 1 e  2  del  d.-l.  n.  370/1970
 condurrebbe a conseguenze del tutto inaccettabili.
   In  primo  luogo,  perche'  porrebbe  sullo  stesso piano, all'atto
 dell'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria, il docente  che
 non  abbia  svolto  alcun  servizio pregresso ed il docente che abbia
 svolto in precedenza servizio nei ruoli della scuola materna.
   In secondo luogo, perche', nell'ipotesi  di  insegnante  di  scuola
 materna  che sia transitato, prima, nei ruoli della scuola elementare
 (e si sia visto riconoscere, ai sensi dell'art. 2 del  cennato  d.-l.
 il  pregresso  servizio),  e  successivamente, in quelli della scuola
 secondaria, si dovrebbe ritenere che tale docente debba essere quindi
 privato, ai sensi dell'art. 1 dello  stesso  d.-l.  (al  momento  del
 secondo  passaggio  di  ruolo),  del beneficio del riconoscimento del
 servizio prestato  nella  scuola  materna  (legittimamente  acquisito
 all'atto del primo passaggio).
   A  prescindere  dalle considerazioni che precedono, rileva peraltro
 il collegio che una breve disamina  della  normativa  riguardante  la
 scuola  materna,  la  scuola  elementare e la scuola secondaria porta
 comunque a ritenere che sussista una pressoche' totale  equiparazione
 tra  i  relativi  servizi, sia con riferimento allo svolgimento delle
 carriere e del trattamento economico, sia con riferimento  al  titolo
 necessario  per  l'accesso  ai rispettivi ruoli (tale da far ritenere
 del tutto ingiustificata, sul  piano  dei  valori  costituzionali  di
 uguaglianza    e    di    buon    andamento    e   di   imparzialita'
 dell'amministrazione, la diversa valutazione del servizio  pregresso,
 a  seconda  che  sia stato prestato come docente di scuola elementare
 ovvero di docente di scuola materna).
   Per quanto riguarda il personale docente della scuola  materna  (in
 rapporto al personale docente della scuola elementare), non sembra al
 collegio   che  possano  nutrirsi  dubbi  di  sorta  in  merito  alla
 sostanziale equiparazione esistente tra le suddette due categorie  di
 docenti.
   E' lo stesso legislatore del 1970 che, nel prevedere (in favore dei
 docenti  delle  scuole  elementari  statali)  il  riconoscimento  dei
 servizi prestati in qualita' di insegnante di ruolo e  non  di  ruolo
 nelle  scuole  materne  statali    (o comunali), sancisce la suddetta
 equiparazione.
   Peraltro, gia' prima del d.-l. n. 370/1970, la legge 18 marzo 1968,
 n. 444 (istitutiva della scuola materna  statale),  aveva  stabilito,
 all'art.  18,  che  al  personale  ispettivo, direttivo ed insegnante
 della scuola materna statale,  si  estendessero  le  norme  di  stato
 giuridico del personale della scuola elementare.
   Successivamente,  poi,  il d.-l. 30 gennaio 1976, n. 13 (convertito
 in  legge  n.  88/1976),  recante  il  riordinamento  dei  ruoli  del
 personale  docente  della  scuola  materna, elementare, secondaria ed
 artistica dello Stato, nel prevedere, all'art. 13,  che  "  ...  sono
 inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D, ... gli insegnanti
 elementari  e  le insegnanti della scuola materna ...", ha in realta'
 stabilito una parametrazione retributiva  unitaria  per  entrambe  le
 suddette categorie di personale docente.
   Inoltre,  l'art.  57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per quanto
 riguarda  la  materia  dei  passaggi  di  ruolo,   ha   espressamente
 consentito  (diversamente da quanto in precedenza stabilito dall'art.
 77  del  d.P.R.  n.  417/1974,  che  prevedeva  il   solo   passaggio
 dell'insegnante  dal  ruolo  di  appartenenza ad altro ruolo di grado
 superiore), che i passaggi del personale docente da un  ruolo  ad  un
 altro potessero avvenire anche dal ruolo superiore a quello inferiore
 e  quindi  anche  in  favore  del  personale  insegnante della scuola
 materna (nell'evidente intenzione del legislatore di  instaurare  una
 piena  integrazione tra i diversi ruoli del personale della scuola ed
 in modo particolare, per quanto  qui  interessa,  di  considerare  il
 servizio  svolto  nella  scuola  materna "omogeneo" rispetto a quello
 svolto nelle scuole elementari).
   Infine deve essere richiamato il d. lgs. 16 aprile  1994,  n.  297,
 che,  nell'approvare  il  testo  unico delle disposizioni legislative
 vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
 e grado, ha da un lato confermato l'inserimento della scuola  materna
 statale  nell'ambito  dell'ordinamento  scolastico e dall'altro ne ha
 ribadito l'assimilazione alla  scuola  elementare  (laddove  prevede,
 all'art.  103,  che  la  direzione  della scuola materna debba essere
 transitoriamente   affidata   al  direttore  didattico  della  scuola
 elementare, ed all'art. 119, che la scuola  elementare  contribuisce,
 anche   mediante   forme   di  raccordo  pedagogico,  curricolare  ed
 organizzativo con la scuola materna, a realizzare la continuita'  del
 processo educativo).
   Alla  luce delle considerazioni che precedono, non pare al collegio
 che   l'omessa   considerazione,   nella    norma    sospettata    di
 incostituzionalita',  dei  servizi prestati in qualita' di docente di
 ruolo e  non  di  ruolo  nelle  scuole  materne  statali,  trovi  una
 ragionevole ed obbiettiva giustificazione.
   Una  volta affermata la riconoscibiita' dei servizi di insegnamento
 prestati nella scuola elementare statale, la mancata previsione degli
 analoghi servizi prestati  nella  scuola  materna,  in  presenza  del
 complesso  delle  disposizioni  normative  teste'  richiamate (che ne
 affermano  la  piena  equiparazione),  appare  il   frutto   di   una
 valutazione  arbitraria  (piu'  che discrezionale) del legislatore, e
 come tale sicuramente emendabile sotto il profilo denunciato.
   Contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, non sembra
 poi  al  collegio  che  sussista  diversita'  di  situazioni  tra  il
 personale  docente  della  scuola  elementare ed il personale docente
 della scuola  media  (tale  da  giustificare  il  riconoscimento  del
 servizio  pregresso  di  insegnamento  di  ruolo e non di ruolo nella
 scuola materna solo in favore della prima categoria  di  personale  e
 non anche della seconda).
   Anche  in  questo  caso, e' lo stesso legislatore del 1970 che, nel
 prevedere (in favore dei docenti delle scuole statali  di  istruzione
 secondaria  ed  artistica)  il riconoscimento dei servizi prestati in
 qualita'  di  insegnante  di  ruolo  e  non  di  ruolo  nelle  scuole
 elementari statali, formalizza la suddetta equiparazione.
   A  tal  fine,  deve  inoltre  essere richiamato il d.P.R. 31 maggio
 1974, n. 417, contenente norme sullo stato  giuridico  del  personale
 docente  della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed artistica
 dello Stato, di cui  devono  in  particolare  essere  evidenziate  le
 seguenti disposizioni:
     l'art.   1,   che   sancisce   il  principio  della  liberta'  di
 insegnamento in capo a tutti i docenti, senza alcuna distinzione;
     l'art. 2, che, nel definire unitariamente la nozione di  funzione
 docente  (intesa  come  "esplicazione  essenziale  dell'attivita'  di
 trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e
 di impulso alla partecipazione dei giovani a tale  processo  ed  alla
 formazione  umana  e  critica  della  loro personalita'"), stabilisce
 espressamente che "i docenti delle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
 oltre  a  svolgere  il  normale  orario di insegnamento, espletano le
 altre attivita' connesse con la funzione docente,  tenuto  conto  dei
 rapporti  inerenti  alla  natura  dell'attivita'  didattica  e  della
 partecipazione al governo della comunita' scolastica";
     l'art. 5,  che  prevede  che  l'accesso  ai  ruoli  di  tutto  il
 personale  insegnante, avviene mediante concorso (per titoli ed esami
 ovvero per soli titoli);
     gli articoli 7 ed 8, che prevedono, per l'ammissione ai  concorsi
 per  titoli  ed  esami (per tutte le categorie di personale docente),
 gli stessi requisiti specifici (formazione universitaria completa  da
 conseguire  presso  le  universita'  od  altri istituti di istruzione
 superiore) e generali (a tal fine  richiamando  quelli  previsti  per
 l'accesso agli impieghi civili dello Stato);
     gli  articoli 60 e seguenti, che stabiliscono per tutti i docenti
 uguali diritti e doveri ed  uguali  forme  di  responsabilita'  e  di
 procedimenti disciplinari.
   Da tutto quanto precede, appare evidente che, stante la sostanziale
 equiparazione  esistente  tra i docenti della scuola materna statale,
 della scuola elementare statale e  della  scuola  secondaria  statale
 (sia  sotto il profilo dello status giuridico ed economico, sia sotto
 quello - contenutistico - della  specifica  funzione  che  essi  sono
 chiamati  a svolgere), si deve ritenere che sussista, allo stato, una
 ingiustificata disparita' di trattamento tra i docenti  della  scuola
 secondaria  ed  i  docenti  della  scuola elemetare in relazione alla
 dedotta  questione  della  valutazione  del  pregresso  servizio   di
 insegnamento  della  scuola  materna,  riconosciuto,  ai  fini di cui
 all'art.  1 del d.-l. n. 370/1970, solo in favore dei  docenti  della
 scuola elementare.
                               P. Q. M.
   Visto  il  ricorso  in  epigrafe  (n.  7852/1993 r.g.), proposto da
 Gargiulo Maria;
   Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1,   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1, nonche' 23 e seguenti della
 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio   e   l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
 della questione, meglio precisata in parte  motiva,  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  terzo  comma,  del  d.-l.  n. 370/1970
 (convertito in legge n. 576/1970).
   Manda  alla  segreteria  di  curare  la  notifica  della   presente
 oridnanza  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed alle parti,
 nonche' di provvedere a comunicarla ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  Napoli,  nella camera di consiglio del giorno 18
 febbraio 1999.
                          Il presidente: Orrei
                                  Il primo referendario est.: Pasanisi
 99C0865