N. 378 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Oltraggio a un pubblico ufficiale - Autonomia e modo di procedibilita' del reato, tipo e misura della pena - Lamentata differenziata tutela penale dell'onore del pubblico ufficiale rispetto a quella degli altri cittadini - Intervenuta abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (C.P., art. 341). (Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54, e 97, primo comma).(GU n.31 del 4-8-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore di Tolmezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Massimo Cassan, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione di oltraggio, il pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione; che il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziche' quale aggravante del reato di ingiuria; b) in subordine, del tipo e dell'entita' della pena stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di procedibilita' d'ufficio anziche' a querela di parte; che il pretore di Tolmezzo ricorda che sono state piu' volte dichiarate non fondate (sin dalla sentenza n. 109 del 1968) o manifestamente infondate (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e n. 134 del 1983) analoghe questioni di legittimita' costituzionale, ma ritiene, tenuta presente la sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo edittale (sentenza n. 341 del 1994), di sollevare nuovamente la questione proponendo numerosi profili per i quali, a suo avviso, sarebbe in contrasto con la Costituzione la piu' incisiva tutela dell'onore del pubblico ufficiale rispetto a quella degli altri cittadini. Considerato che, successivamente all'ordinanza con la quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, l'art. 341 del codice penale e' stato abrogato con l'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di una piu' ampia normativa di delega al Governo per la depenalizzazione di reati considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario; che, essendo venuta meno la disposizione incriminatrice denunciata, in forza della quale il giudice rimettente procede penalmente, deve essere nuovamente valutata la rilevanza della questione nel giudizio principale; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Tolmezzo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0859