N. 841 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997
N. 841 Ordinanza emessa il 12 marzo 1997 e 26 giugno 1997 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ed altri contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed altro. Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53). (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16354 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonche' dai vice ispettori del Corpo forestale dello Stato Napoleone Luigi, Campagna Elvezio, Trulli Franco, Mazzolini Claudio, Paolilli Armando, Racciatti Domenico, Bianchi Franco, Celli Antonio, De Lollis Mariano, Neroni Franco, Di Blasio Giuseppe, Giubila Giacomo, Malago' Umberto, Gentile Cesidio, Ardenghi Rinaldo, Sitta Enrico, Colella Egidio, Corinaldesi Enrico, De Vincenzo Giovanni, Bracalente Gianfranco, Iermano Vittorio, Manfredini Pierpaolo, Marcari Virgilio, Marazzi Roberto, Gatta Fernando, Petrini Roberto, Chiarilli Francesco, Bartoli Raniero, Morra Aldo, Orecchione Berardino, Di Napoli Lorenzo, Di Rucchio Luigi, Di Brita Ezio, Del Cimmuto Angelo, Rosica Vincenzo, Giuliani Pietro, Traficante Salvatore, De Sanctis Sandro, Dionisi Dino, Spagnoli Donato, Mattei Roberto, Patacchiola Antonio, De Angelis Gino, Maceroni Claudio, Orologiaio Giuseppe, Iorio Vincenzo, Donarelli Giuseppe, Petroceli Angelo, Angelini Giancarlo, Romanelli Giuliano, De Villa Giordano, De Villa Sergio, Pili Giuseppe, Rubeis Benedetto, Pannone Raffaele, Franchi Luigi, Cappetta Antonio, Pannone Giuseppe, Avolio Sergio, Bernabei Carmine, Aloisi Flavio, Ricci Leonardo, Finamore Floriano, Petrella Lucio, Reali Giampaolo, Ciocci Stefano, Stimpfl Bruno, Ricci Roberto, Buccione Antonio, Nigro Prospero, Tedeschi Antonio, Gargaglione Prospero, Testa Emilio, Carusi Sergio, Piccininno Giovanni, Di Maria Giuseppe, Fantacci Roberto, Dalla Piazza Paolo, Ruggiero Palmerino, Lopez Gilberto, Giugno Gaetano, Angelini Raffaele, Tulli Gianfranco, Mestici Roberto, Masucci Alberico, Agostini Vito, D'andrea Gianluigi, Severoni Augusto, D'Andrea Salvatore, Fracassi Luigi, Intraina Claudio, Castello Franco, Sasso Gaetano, Santoponte Ercole, Di Placido Antonio, Germani Angelo, Tedeschi Mario, Rotondo Guerrino, Bernardi Maurizio, Marconi Emidio, Merlonghi Armando, Alfonsi Carmine, Balzan Felice, Gaetano Ferrara, Luciano Gianmoena, Paolo Fratto, Renato Aloisi, Gianfranco Rabuzzi, Landucci Antonio, Ricci Gioli, Camilloni Luciano, Mondanelli Ovidio, Mondanelli Lido, Amadori Graziano, Vischetti Giuseppe, Bianchi Giovanni, Marconcini Luigino, Buffoli Mariano, Bigoni Maurizio, Marini Massimo, Moscino Agostino, Pieraccioni Daniele, Rossi Ivano, Vettori Massimo, Cremonini Mario Carlo, Tavani Ernesto, Petrucci Rodolfo, Bani Luciano, Monterotti Franco, Molinaro Raffaele, Di Rollo Pompeo, Latini Valerio, Lenzini Angelo, Mariorenzi Domenico, Perruzza Fernando, Panico Donato, Di Rollo Pietro, Fiabane Patrizio, Sandri Adriano, Conti Ennio, Ratano Patrizio, Panzacchi Raffaello, Rossi Giovanni, Zimei Domenico, Di Natale Lucio, Bufalo Vincenzo, Fiorentini Marino, Zavoli Fulvio, Zannol Stefano, Savio Silvano, Saviane Mauro, Masoch Gerardo, Masarei Pier Angelo, De Podesta' Aldo Ivano, Cesco Bolla Sergio, Palu' Danilo, Di Luca Mauro Giovanni, Caira Umberto, Lorenzon Dario, Boccagni Mario, Manica Luigino, Di Vito Ippolito, Bearzi Franco, Malacarne Romano, Silvestrini Ivano, Murino Paolo, Masi Filippo, Dante Giuseppe, Angeletti Lorenzo, Angelone Bartolomeo, Severoni Mauro, Borseti Giovanni, Bucci Nazzareno, Cantonetti Sandro, Cesaretti Giuseppe, Durante Antonio, Fusano Francesco, Giuseppini Mauro, Mancini Otello, Miluzzi Bruno, Petrangeli Mario, Rocchetti Armando, Tempesta Franco, Tofani Enzo, Vecchi Vittorio, Clementi Ferdinando, Gregori Gino, Perelli Settimio, Rossi Giovanni, Santilli Marco, Scappa Elio, Serani Angelo, Sciommeri Luciano, Zelli Alessandro, Martini Antonio, Squadrito Aldo, Di Placido Domenico, Verta Alessandro, Falcone Dario, Bisciglia Dario, Mirolo Sergio, Rovella Salvatore, Ziccarelli Giuseppe, Perri Renato, Rizzuti Francesco, Serra Alessandro, Pierotti Nicola, Spagnolo Roberto, Della Sala Pellegrino, Fioravanti Renzo, Lazzarelli Guglielmino, Appiano Rocco, Zaccaria Carmelo, Palmieri Pietro, Lauriola Benedetto, Iervolino Mario, Lauriola Antonio, Santolini Riccardo, Garbellini Daniele, Bertini Luciano, Pedrolini Fabio, Moschen Giovanni, Ragucci Vincenzo, Moltrer Felice, Bolego Giacomo, Avancini Sergio, Brunelli Olindo, Rigatti Enzo, Benciolini Paolo, Ivaldi Ettore, Angelini Angelo, Ferrarini Elio, Giovannini Dante, Mazzocchetti Alberto, Paolucci Leonardo, Santi Gabriele, Sartini Mario, Mattiacci Verilio, Balducci Claudio, Scoccianti Francesco, Gencarelli Salvatore, Gencarelli Giuseppe, Visone Antonio, Marini Mariano, Bendoni Antonio, Boni Bruno, Campana Luigi, Fabbri Silvano, Fiorini Giuliano, Mariani Gabriele, Mazzoli Sante, Melini Oberdan, Milanesi Bernardo, Olivucci Marcello, Rossi Pietro, Rossano Giovanni, Fruzzetti Elio, Quagliarotti Mario, Valli Brando, Ricucci Pasquale, Fontana Leonardo Elia Lucio, Varraso Michele, Bisanzio Antonio, Amicone Amico, D'Onghia Giovanni, Lorusso Giacinto, Colacicco Mario, Conte Savino, Forlino Rocco, Buono Raffaele, Sasso Domenico, Colucci Giuseppe, Gaudino Bruno, Severoni Lamberto, Colantoni Mario, Simoni Fabio, Valcelli Giovanni, Scaletta Giacinto, Retini Angelo, Grelli Luigino, Nannini Mauro, Taccalozzi Carmine, Gianferretti Germano, Moriconi Fernando, Felici Maurizio, Baldassarre Francesco, Marziali Giovanni, Siliquini Lino, Di Pietro Feliceandrea, Cinelli Luigi, Peruzzo Eugenio, Fabiani Ettore, Colantoni Attilio, Ciscato Enrico, Carbogno Manuele, Colli Enzo, Sighel Gianni, Lazzarotto Nilo, Comensoli Giuseppe Alfredo, Paternoster Bruno, Giordano Luigi, Scalzo Vincenzo, Esposito Mario, Zappini Fausto, Pedergnana Pier Luigi, Mariano Gulino, Gianfranco Carbone, Giuseppe Naborre, Miola Pierantonio, Giura Prospero, Lavanga Ferdinando, Villani Luigi, Di Grazia Biagio, Pagano Rocco, Scalera Francesco, Santoro Vito, Lombardi Pietro, Pierro Luciano, Repole Michelangelo, Salvia Rocco, Risi Giuseppe, De Angelis Carlo, Marano Alberico, Barbuzzi Tommaso, Robertiello Innocenzo, Di Nuto Gerardo, Mininno Michele, Gagliardi Antonio, Belcore Giovanni, Troiano Michele, Lazetera Pancrazio, Santoro Leonardo, Manfredi Rocco, Pierro Donato, Capece Saverio, Santoliquido Michele, De Carlo Domenico, Mecca Vito, Ferraro Nicola, Paolelli Luigi, Di Marco Giuseppe, Pittalis Paolo, Chiazzaro Francesco, Pizzocchia Giambattista, Beccia Gaetano, Antonelli Francesco, Salutari Remo, Palazzo Ennio, Graziani Giuseppe, Fantacci Luigi, Paone Alfonso, Di Loreto Claudio, Di Cristofaro Pietro, Cornacchia Domenico, Carideo Algerino, Palma Ernesto, Maggi Savino, Pollicelli Alessandro, Franchi Gino, Costa Michele, Taglieri Francesco, Di Giustino Severino, Carrafelli Benedetto, Di Domenico Pietro, Di Sante Giuseppe, De Censo Dante, Sansone Francesco, Notarantonio Gerardo, Cocuzzi Pietrantoni, Battaglini Ottavio, Carfagnini Maurizio, Tronca Enzo, Di Rienzo Bruno, Dell'Aquila Antonio, Picone Ciro, De Falco Claudio, Gennarelli Silvestro, Nigro Gerardo, Magliacane Giuseppe, Bagiacchi Pierangelo, Pauselli Massimo, Guasticchi Oliviero, Tironzelli Erminio, Miti Luciano, Guerrieri Mauro, Ercoli Giuseppe, Cardellini Luigino, Gasperoni Roberto, Cucchiarini Mario, Ottaviani Dante, Leone Adelmo, D'Angeli Alberto, Fiorucci Sandro, Grassi Loreto, Ilarioni Renato, Pini Giovanni, Tese' Scarano Carlo, Santi Fabrizio, Buffon Sisto, Curcuruto Vincenzo, Fabris Mario, Medici Domenico, Sargenti Giuliano, Larese Gortigo Ettore, Pierotti Ernesto, Gregori Rubens, Rossoli Claudio, Giancarlo Amadori, Giorgio Cerotti, Carmelo Liosi, Giordano Pirazzini, Bottali Marco, Volpi Eusepio, Cignini Antonio, Pompei Franco, Pierantozzi Massimo, Magnoni Attilio, Gallo Ervisio, Persano Giovanni, Repetto Luciano, Delogu Mario, Tassi Claudio, Di Marco Giuseppe, Pittalis Paolo, Chiazzaro Francesco, Garofalo Armando, Aiello Giuseppe, Lanteri Lino, Damiani Renato, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86; Contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, n. c.; Per l'annullamento in parte qua, del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del corpo forestale dello stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con l'impugnato decreto ministeriale e' stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere. Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori - articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore - e allo stesso e' stato attribuito, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo. Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis, del neo istituito ruolo ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo. La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi: 1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione, e, in particolare, violazione della finalita', predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici. 2. - Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione - Violazione del principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) - Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo forestale dello Stato e' stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo gia' posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997. All'udienza del 12 marzo 1997 la causa e' stata spedita in decisione. D i r i t t o Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata - come dagli stessi richiesto - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato - con il quale, si e' provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato - dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata. E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991, la Corte costituzionale, occupandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza" - ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio". Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216) i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, primo comma ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma). L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia. Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni. Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199). Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce: 1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis; 2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello bis, e' inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri e' inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo; 3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis. E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante. Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita' della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, e' stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico piu' elevato. Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997. Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 97C1351