MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1988 

  Applicazione  del  "diritto  fisso"  di  cui alla legge 28 dicembre
1959,  n.  1146,  a  veicoli  per  il   trasporto   merci   importati
temporaneamente dalla Jugoslavia.
(GU n.14 del 19-1-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                             D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il
quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed
esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la
legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti
con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure
quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o
per esigenze dei traffici;
  Visto  l'art.  10  della  legge  4  agosto  1984,  n.  467,  che ha
modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;
  Visto   l'accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, firmato a  Udine  il  15  maggio
1982,  ratificato  e  reso  esecutivo  in Italia con la legge 5 marzo
1985, n. 129;
  Ritenuto  che  tra  l'Italia  e  la  Jugoslavia  si e' convenuto di
addivenire alla specifica regolamentazione  dell'imposizione  fiscale
sui  veicoli  per  il  trasporto  di  merci su strada temporaneamente
importati nei due Paesi;
                               Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
a trasporti internazionali di cose, importati  temporaneamente  dalla
Jugoslavia  ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono
soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con  la
legge  28  dicembre  1959, n. 1146, nella misura di L. 1.500 per ogni
tonnellata, o  frazione  di  merce  trasportata  per  percorrenze  in
territorio  italiano  fino  a  100  km  e  di  lire  2.500  per  ogni
tonnellata,  o  frazione,  di  merce  trasportata   per   percorrenze
superiori a 100 km.
  Sono esenti dal pagamento del diritto di cui al comma
precedente le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi
rimorchi appartenenti ad imprese aventi sede nelle zone
di frontiera elencate nell'allegato B all'accordo tra la
Repubblica   italiana   e  la  Repubblica  socialista  federativa  di
Jugoslavia, firmato a Udine il 15  maggio  1982,  ratificato  e  reso
esecutivo  in  Italia  con  la  legge  5  marzo  1985, n. 129, quando
effettuano  trasporti  di  merce  nell'ambito  delle  zone   elencate
nell'allegato A all'accordo stesso.
  Il regime fiscale previsto dai precedenti commi e' subordinato alla
reciprocita' di trattamento.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 gennaio 1988
                                            Il Ministro delle finanze
                                 GAVA
Il Ministro dei trasporti
                               MANNINO