Applicazione del "diritto fisso" di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a veicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dalla Jugoslavia.(GU n.14 del 19-1-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente; Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 5 marzo 1985, n. 129; Ritenuto che tra l'Italia e la Jugoslavia si e' convenuto di addivenire alla specifica regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Jugoslavia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 1.500 per ogni tonnellata, o frazione di merce trasportata per percorrenze in territorio italiano fino a 100 km e di lire 2.500 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze superiori a 100 km. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui al comma precedente le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi appartenenti ad imprese aventi sede nelle zone di frontiera elencate nell'allegato B all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 5 marzo 1985, n. 129, quando effettuano trasporti di merce nell'ambito delle zone elencate nell'allegato A all'accordo stesso. Il regime fiscale previsto dai precedenti commi e' subordinato alla reciprocita' di trattamento. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 gennaio 1988 Il Ministro delle finanze GAVA Il Ministro dei trasporti MANNINO