FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

  Avviso agli obbligazionisti
(GU n.24 del 30-1-1999)

  Dal 21 gennaio 1999 e'  pagabile presso le banche sottoindicate, la
cedola  n. 20  d'interesse relativa  al trimestre  21 ottobre  199820
gennaio  1999 del  prestito  1994/2004 indicizzato  di nominali  lire
1.000 mld -  ISIN IT0000508165 - ridenominato in  Euro 516.456.000 ai
sensi del  decreto ministeriale del  30 novembre 1998 -  nella misura
del 1,25%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:
  San Paolo Imi S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di
Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia  S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. -
Banca Monte dei  Paschi di Siena S.p.a.-  UniCredito italiano S.p.a.-
Banca di  Roma S.p.a.  (Gruppo Cassa  di risparmio  di Roma)  - Banca
commerciale  italiana  S.p.a. -  Cassa  di  risparmio di  Calabria  e
Lucania  S.p.a. -  Banca Popolare  di Novara  S.c.r.l. -  Istituto di
credito  delle   casse  di  risparmio  italiane   -  Banca  nazionale
dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde
S.p.a.  - Rolo  Banca  1473 S.p.a  - Banca  Fideuram  S.p.a. -  Banca
Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.
   Si comunica inoltre che:
  il tasso di  interesse trimestrale lordo posticipato  per la cedola
n. 21, pagabile dal 21 aprile  1999, resta fissato nella misura dello
0,85%  al lordo  dell'imposta sostitutiva  del 12,50%.  Gli interessi
saranno  indicizzati  all'Euro  Interbank  Offered Rate  a  tre  mesi
(EURIBOR).   La   quotazione   dell'EURIBOR  sara'   rilevata   dalle
pubblicazioni effettuate  a cura  ATIC-MID sulle pagine  del circuito
Reuters,  nonche' sui  principali quotidiani  economici a  diffusione
nazionale. Tali  interessi verranno determinati utilizzando  il tasso
trimestrale  equivalente  calcolato   secondo  la  seguente  formula,
maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% piu' vicino:
     T = (EURIBOR + 1)    (0,25) - 1
  dove  T e'  il tasso  trimestrale equivalente  e EURIBOR  e' quello
rilevato il quarto  giorno lavorativo antecedente il  primo giorno di
godimento  della  cedola (21  gennaio,  21  aprile,  21 luglio  e  21
ottobre).
  N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma  12 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
sono  da  intendersi a  tutti  gli  effetti  debito dello  Stato;  la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse e  per conto  del Ministero del  tesoro, ai  sensi del
decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.