Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.(GU n.39 del 17-2-1988)
Con decreto ministeriale n. 14/11322 dell'8 gennaio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cinisello Balsamo (Milano) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.900.334.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.952.908.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Boccalari Carlo e Memola Giovanni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/11495 del 19 gennaio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Sciolze (Torino) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.387.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 35.747.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Varetto Pietro. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.