Modificazioni all'art. 26 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.(GU n.302 del 27-12-1996)
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta dell'11 dicembre 1996; Ha deliberato di modificare il primo comma dell'art. 26 del regolamento interno nei seguenti termini: "La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra voazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, e', quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolarmente che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito". Roma, 11 dicembre 1996 Il vice presidente: GROSSO