Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.114 del 19-5-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di lettere e filosofia; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1996, n. 98) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato nella parte relativa alla facolta' di lettere e filosofia - corso di laurea in storia, sostituendo l'art. 73 e seguenti con i nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: Corso di laurea in storia Art. 83 (Afferenza e accesso). - 1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 84 (Finalita' del corso di laurea). - Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realta' storico - sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 85. Art. 85 (Aree disciplinari caratterizzanti. - 1. Settori scientifico - disciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso il corso di laurea in storia o che questo puo' mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, tra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti: 1) area delle scienze storiche dell'antichita'; 2) area delle scienze storiche del medioevo; 3) area delle scienze storiche dell'area moderna; 4) area delle scienze storiche dell'eta' contemporanea; 5) area delle scienze storico - politiche; 6) area delle scienze storiche giuridicoistituzionali; 7) area delle scienze storico - religiose; 8) area delle scienze socio - antropologiche; 9) area della civilta' bizantina (L06D). 2. Altre aree possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici scientifici. Art. 86 (Durata e articolazione del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un minimo di 22 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico: antico, medievale, moderno, contemporaneo, e / o tematico - disciplinare: orientale, storicoreligioso, storico - sociale. 3. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'Universita' attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili. 4. Il corso degli studi e' comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati. Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientificodisciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi. Art. 87 (Organizzazione degli studi). - 1. Il consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le obbligatorieta' ai fini dei singoli indirizzi, nonche' le modalita' delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente e' ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 88 (Affinita' e riconoscimenti). - 1. Il corso di laurea in storia e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 89 (Manifesto degli studi). - A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta' provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341 / 1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria. Art. 90 (Curriculum didattico). - 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni da 12 a 13 discipline cosi' individuate: sei discipline a scelta nei settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A, M04X e M08A. Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte dei curriculum le seguenti discipline: storia greca (L02A), storia romana (L02B), storia medievale (M01X), storia moderna (M02A), storia contemporanea (M04X); tre discipline a scelta nei settori: M03A (storia delle religioni), oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale), oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo); M05X (discipline demoetnoantropologiche; M08E (storia della scienza); M12A (archivistica); M12B (paleografia); N18X (storia del diritto romano); N19X (storia del diritto italiano); P03X (storia economica); Q01B (storia delle dottrine politiche); Q01C (storia delle istituzioni politiche); Q04X (storia delle relazioni internazionali); Q05A (sociologia generale) oppure Q02X (scienza politica); una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche (L05A, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M02B, Q03X, Q06A, Q06B); da tre a quattro discipline a scelta fra: letteratura italiana (L12A); letteratura latina (L07A); una disciplina a scelta nei settori L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavo - orientali); una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica), L03D (archeologia medievale), L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea); una disciplina a scelta nei settori M06A (geografia) e M06B (geografia economico - politica); una disciplina a scelta nei settori M08A (storia della filosofia), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale), Q01A (filosofia politica). 2. Sono insegnamenti di indirizzo da 10 a 11 discipline individuate, nell'ambito dei settori compresi nelle aree di cui all'art. 85, in funzione dell'indirizzo prescelto e dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, lasciando spazio per le eventuali iterazioni, nonche' per gli autonomi interessi culturali dello studente. La scelta e' comunque effettuata in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. 3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal corso di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 16 aprile 1997 Il rettore