PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L' INFORMAZIONE E L' EDITORIA

DECRETO 13 dicembre 2002 

Avviso  circa  l'apertura dei termini, l'ammontare delle risorse e le
modalita'  di  partecipazione  delle  imprese  editoriali ai benefici
concessi secondo procedura automatica di cui all'art. 6 della legge 7
marzo 2001, n. 62.
(GU n.297 del 19-12-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per l'informazione e l'editoria

  Vista   la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  recante  "Nuove  norme
sull'editoria  e  sui  prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416";
  Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 62 del 2001 che
prevede  che  "con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale sono
comunicati  l'ammontare  delle risorse disponibili per la concessione
dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142,  recante  il  regolamento concernente le agevolazioni di credito
alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli
4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Vista  la  nota  n.  758  del  4  dicembre 2002 con la quale questo
Dipartimento,  in  attuazione  dell'art.  10  del  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  142  del  2002,  ha  provveduto  a
notificare  alla  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  8  del
Trattato,  la  citata legge n. 62 del 2001 ed il relativo regolamento
di attuazione;
  Considerata   l'urgenza   di   provvedere  comunque  all'emanazione
dell'Avviso    anche   nelle   more   della   conclusione   dell'iter
procedimentale  della  predetta  notifica fermo restando che tutte le
concessioni  effettuate sono sottoposte, ai sensi del richiamato art.
10  del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, alla
condizione  sospensiva  di  efficacia  del  vaglio  della Commissione
europea;
  Considerata  quindi  la  necessita' di comunicare l'ammontare delle
risorse  disponibili  per la concessione dei contributi ed il termine
massimo di presentazione delle domande;

                               Avvisa:
1)  Termini  per  la  presentazione  delle domande mediante procedura
automatica.
  Il  termine  iniziale  di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui all'art. 6, della legge 7 marzo 200l, n. 62,
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il   termine   finale   di  presentazione  delle  predette  domande
agevolative e' fissato al 30 giugno 2003.
2) Risorse disponibili.
  Le  risorse  disponibili per la concessione dei contributi in conto
interessi ammontano ad euro 15.000.000,00.
  Una  quota  del  5  per  cento delle sopra citate risorse, ai sensi
dell'art.  5,  comma  6,  della legge, e' riservata alle imprese che,
nell'esercizio   di   bilancio   precedente  a  quello  dell'anno  di
presentazione  della domanda hanno avuto un fatturato non superiore a
euro 2.582.284,49 (pari a 5 miliardi di lire).
  Una  ulteriore  quota  del  5  per cento, e' riservata alle imprese
impegnate  in  progetti  di  particolare  rilevanza per la diffusione
della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in
lingua italiana all'estero.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7, della legge n. 62 del 2001, una
quota  del  10  per  cento  e' destinata altresi' ai progetti volti a
sostenere  le  spese  di  gestione  o  di  esercizio  per  le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
  Le  somme  sottoposte  a  riserva  ed  eventualmente non utilizzate
diventano  disponibili per le imprese che hanno presentato domanda ai
sensi del presente Avviso.
  Le  somme  eventualmente  non  utilizzate per la corresponsione dei
contributi  concessi  a  seguito  del presente Avviso incrementano le
somme disponibili per il successivo Avviso.
3) Domanda.
  La  domanda per ottenere il contributo in conto interessi di cui al
presente  Avviso  e'  redatta in conformita' agli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 142 del 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 20 luglio 2002.
  La  domanda  e'  inoltrata  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per il credito
agevolato, via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.
  Non sono ammesse modalita' di presentazione equipollenti.
  L'ordine   cronologico   di  presentazione  della  domanda  per  le
concessioni  delle  agevolazioni  e'  determinato  dalla  data  della
raccomandata  postale  contenente  il  "Modulo per la richiesta delle
agevolazioni  finanziarie"  (Allegato  A), in regola con la normativa
sul bollo.
  La  documentazione prevista dai restanti allegati B), C), D) e/o E)
al   regolamento,   puo'   essere   presentata   anche  separatamente
all'allegato  A),  purche' entro la chiusura del termine del presente
Avviso.
  In  ogni  caso  la  produzione  in  momenti  diversi  dei rimanenti
allegati  B),  C),  D)  e/o  E)  non modifica l'ordine cronologico di
presentazione della domanda, individuato dall'allegato A).
  La  documentazione  deve  essere  prodotta  in  formato  cartaceo e
preferibilmente accompagnata da una copia in formato elettronico.
  E'  altresi'  ammessa la contemporanea presentazione di piu' di una
domanda per ottenere la concessione del contributo in conto interessi
nell'ambito della procedura valutativa.
  Le  imprese  che  avevano  gia'  presentato domanda per ottenere il
contributo  in  conto interessi ai sensi della legge n. 416 del 1981,
possono  ripresentarla  secondo  le procedure indicate nel richiamato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  142  del  2002 e nel
presente Avviso. In tal caso possono essere ammessi al contributo gli
investimenti  gia'  realizzati nell'anno solare precedente la data di
presentazione della domanda. I progetti oggetto della domanda possono
essere  assistiti  da  piu'  banche e/o da piu' societa' esercenti la
locazione finanziaria.
4) Condizione sospensiva.
  Ai  sensi  dell'art.  10, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2002, tutte le concessioni del contributo
in  conto  interessi  di cui al presente Avviso, sono sottoposte alla
condizione sospensiva di efficacia dell'esito positivo della notifica
presso  la commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea - ex art. 93 del Trattato
di Roma.
    Roma, 13 dicembre 2002
                                       Il capo del Dipartimento: Masi

  Nota:  notizie relative al presente Avviso possono essere richieste
al  Servizio per le agevolazioni del credito dell'Ufficio studi e per
lo  sviluppo  e  l'innovazione e l'editoria e dei prodotti editoriali
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  E mail: creditoagevolato@governo.it
  Sito: www.governo.it
  Fax. 06.48797743