Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.11 del 15-1-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1994/1996, che, per l'Universita' di Parma, prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in economia industriale; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica"; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 89 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 90. Diploma universitario in economia industriale 1. E' istituito presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Parma il corso di diploma universitario in economia industriale. 2. La durata del corso di diploma universitario in economia industriale e' di due anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi. 3. Il diploma universitario in economia industriale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a dodici annualita', tre delle quali possono essere sostituite da uno stage di sei mesi presso una istituzione finanziaria o un'impresa industriale o commerciale, nonche' due prove di idoneita', rispettivamente, in lingua inglese ed in informatica e il colloquio finale. 4. Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia industriale comprende insegnamenti fondamentali ed altri insegnamenti. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi settori scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. La struttura didattica competente attivera' i seguenti insegnamenti obbligatori e a scelta: Primo anno: economia politica I (microeconomia) - fondamentale; economia e gestione delle imprese - fondamentale; storia economica; statistica economica; sociologia dell'organizzazione; marketing. Secondo anno: economia industriale - fondamentale; diritto commerciale - fondamentale; analisi e contabilita' dei costi - fondamentale; economia politica II (macroeconomia); economia applicata; economia dello sviluppo; economia internazionale; economia degli intermediari finanziari; economia dell'ambiente. 5. La struttura didattica competente garantisce che oltre agli insegnamenti fondamentali siano attivati almeno altri dieci insegnamenti, come indicati nel punto 4, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. 6. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsiannuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. 7. Nell'ordine degli insegnamenti del corso di diploma universitario in economia industriale dovranno essere osservate propedeuticita' stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica competente. 8. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e della prova di idoneita'. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 14 dicembre 1998 Il prorettore: Scaravelli