N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 gennaio 1991

                                  N. 6
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12
                 gennaio 1991 (della regione Lombardia)
 Commercio  con l'estero - Regolamento di importazione ed esportazione
 di merci - Attribuzione del potere di nulla-osta all'esportazione  ed
 all'importazione  di  codici, manoscritti, stampe, libri ed incisioni
 agli uffici di esportazione degli oggetti di  antichita'  e  di  arte
 dipendenti  dal  Ministero  per i beni culturali ed ambientali aventi
 sede presso alcune soprintendenze - Indebita invasione della sfera di
 competenza  regionale  in  materia di musei e biblioteche - Incidenza
 sul principio del buon andamento della p.a.
 (Decreto  30  ottobre  1990  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5
 novembre 1990, n. 258) del Ministro del  commercio  con  l'estero  di
 concerto con il Ministro delle finanze).
 (Cost.,  artt. 97, 117 e 118, in relazione agli artt. 7 e 9, lett. f)
 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
    Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della regione Lombardia in
 persona  del  presidente  pro-tempore  della  giunta  regionale  ing.
 Giuseppe  Giovenzana,  rappresentata  e  difesa,  giusta  delibera di
 giunta 21 dicembre 1990, n. 4032 e  delega  a  margine  del  presente
 ricorso dal prof. avv. Roberto Gianolio da Mantova (via Acerbi, 27) e
 dall'avv. Alessandro Sperati da  Roma  ed  elettivamente  domiciliata
 presso quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27, contro il Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione  al  decreto  del
 Ministro  del  commercio  con  l'estero  di concerto con il Ministero
 delle finanze  30  ottobre  1990  con  oggetto  "Elenco  delle  merci
 sottoposte  ad  autorizzazione  per l'esportazione e per il transito"
 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  novembre  1990  supplemento
 ordinario;  in  particolare  dell'allegato 3 numero di codice ex cap.
 97.
    Il decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con
 il Ministro delle finanze 30 ottobre 1990, ritenuta la necessita'  di
 dare  esecuzione  a  decisioni  adottate  in  sede  internazionale  e
 comunitaria,  nonche'  per  esigenze  di   interesse   nazionale   ha
 determinato  l'elenco  delle  merci la cui esportazione e transito e'
 sottoposta ad autorizzazione ministeriale, qualunque sia il Paese  di
 destinazione  (all.  1);  l'elenco delle merci la cui esportazione e'
 sottoposta ad autorizzazione ministeriale in relazione  al  Paese  di
 destinazione  (all.  2) e l'elenco delle merci la cui esportazione e'
 subordinata alla osservanza delle formalita' specificate per  ciascun
 prodotto (all. 3).
    Il  terzo allegato ricomprende nella sua ultima parte (num cod. ex
 cap. 97) gli oggetti d'arte per i quali detta la seguente particolare
 disciplina:  "L'esportazione  definitiva  o temporanea, degli oggetti
 che  abbiano  interesse  storico,  archeologico,   paleontologico   o
 artistico,  ivi  compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le
 stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse numismatico,  e'
 vincolata  alla  presentazione, tra l'altro, di una 'licenza' o di un
 'nulla osta', al cui rilascio  sono  autorizzati  esclusivamente  gli
 'uffici   di   esportazione  degli  oggetti  d'antichita'  e  d'arte'
 dipendenti dal Ministero per i beni culturali  e  ambientali,  aventi
 sede presso alcune sopraintendenze.
    La  'licenza'  e' richiesta per esportare qualsiasi oggetto avente
 interesse  storico,   archeologico,   paleontologico,   artistico   o
 numismatico,  con esclusione degli oggetti d'arte di autori viventi o
 la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
    Per  i  mobili il termine e' elevato a cento anni, mentre le opere
 dipinte a cinquanta.
    Il  'nulla  osta' e', invece, necessario per gli oggetti d'arte di
 autori viventi o la cui esecuzione non  risalga  ad  oltre  cinquanta
 anni".
    La  norma  appena  trascritta  e'  lesiva delle attribuzioni della
 regione Lombardia in materia di "musei e biblioteche di enti  locali"
 alla  stessa  trasferite e delegate rispettivamente dagli artt. 7 e 9
 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del d.P.R. 24  luglio
 1977, n. 616, viene pertanto impugnata con il presente ricorso per il
 seguente motivo di
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione
 agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dell'art. 47  del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Violazione art. 97 della Costituzione.
    1.  -  E' necessario, per chiarezza, ricordare preliminarmente che
 il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in attuazione degli artt. 117 e  118
 della  Costituzione  che attribuiscono alla competenza legislativa ed
 amministrativa delle regioni la materia "musei e biblioteche di  enti
 locali":
       a) ha trasferito alle regioni (art. 7) le funzioni concernenti:
       la  istituzione,  l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e
 delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e gli  archivi
 storici a questi affidati;
       la   manutenzione   delle  cose  raccolte  nei  musei  e  nelle
 biblioteche di enti locali o di interesse locale;
       gli   interventi  finanziari  diretti  al  miglioramento  delle
 raccolte  dei  musei  e  delle  biblioteche  suddette  e  della  loro
 funzionalita';
       il  coordinamento  dell'attivita' dei musei e delle biblioteche
 di enti locali o di interesse locale;
       b)  ha  disposto,  per  quanto  riguarda il trasferimento degli
 uffici, il passaggio  alle  regioni  delle  sopraintendenze  ai  beni
 librari;
       c)  ha  infine,  per  i  compiti  piu'  tipicamente protettivi,
 previsto un'ampia delega alle regioni  (art.  9)  che,  tra  l'altro,
 riguarda le funzioni:
       di  vegliare  sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei
 codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle  stampe  e
 incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la
 compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di  detto
 materiale;
       di  fare  le  notificazioni di importante interesse artistico o
 storico a termini dell'art. 3 della legge 1› giugno 1939, n. 1089, ai
 proprietari  degli  oggetti di cui all'art. 1, primo comma, lett. c),
 della stessa legge;
       di  vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta
 legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle  raccolte
 di importante interesse, possedute da enti e da privati;
       d)  di  esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai
 termini  della  suddetta  legge  1›  giugno  1939,   n.   1089,   che
 ricomprendono  il  rilascio  della  licenza per l'esportazione in via
 definitiva (art. 36) e temporanea (art. 40).
    2. - Le competenze regionali trasferite ex d.P.R. 14 gennaio 1972,
 n. 3, hanno formato oggetto di chiarimento con l'art. 47  del  d.P.R.
 24  luglio  1977,  n.  616,  che sancisce "Le funzioni amministrative
 relative alla materia musei e biblioteche di enti  locali  concernono
 tutti   i   servizi   e  le  attivita'  riguardanti  l'esistenza,  la
 conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo  sviluppo
 dei   musei,   delle  raccolte  di  interesse  artistico,  storico  e
 bibliografico,  delle  biblioteche  anche  popolari,  dei  centri  di
 lettura   appartenenti  alla  regione  o  ad  altri  enti  anche  non
 territoriali sottoposti alla sua vigilanza o  comunque  di  interesse
 locale".  La  norma  - fugando dubbi interpretativi sui contenuti del
 d.P.R. n. 3/1972 -  ha  svincolato  totalmente  la  competenza  delle
 regioni  dalla  territorialita'  dell'ente,  collegandola invece, con
 tutta chiarezza, alla localizzazione dell'interesse  ed  ha  definito
 nel    modo   piu'   ampio   possibile   (esistenza,   conservazione,
 funzionamento e sviluppo) la finalizzazione delle  funzioni  relative
 alla materia.
    Il   descritto  quadro  normativo  non  risulta  modificato  dagli
 interventi legislativi  che  si  sono  confusamente  succeduti  nella
 materia; non dalla legge 8 agosto 1972 "Nuove norme sull'esportazione
 delle cose di interesse artistico ed archivistico"; non  dalla  legge
 29  gennaio  1975  istitutiva  del  Ministero dei beni cultrali e per
 l'ambiente e dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805,  sull'organizzazione
 di detto Ministero.
    3. - Puo' conclusivamente ed in sintesi affermarsi:
       a) che le regioni hanno in materia di beni librari di interesse
 regionale la piu' ampia competenza restando riservata allo  Stato  la
 sola funzione di indirizzo e coordinamento e per le funzioni delegate
 la potesta' del Consiglio dei Ministri di disporre il  compimento  di
 atti in sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente;
       b)  che  la  delega di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 3/1972 - la
 quale  trae  origine  dall'esigenza   di   consentire   un   organico
 svolgimento   delle  funzioni  anche  con  riguardo  alle  submaterie
 connesse ed ai punti di sutura fra le singole materie  che  a  rigore
 non  dovrebbero  appartenere  alla  competenza regionale e di evitare
 forme di dipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni
 -  ha assunto, risalendo al 1972, carattere di stabilita', si' che e'
 lecito  sostenere  che   trattasi   di   funzioni   istituzionalmente
 appartenenti  alle  regioni  seppure  assoggettate  ad una disciplina
 particolare.
    4.  - Cio' precisato, in via di principio e generale e' necessario
 fermare l'attenzione sulla portata della delega contenuta nell'art. 9
 del  d.P.R.  n.  3/1972,  alla  lett.  f)  che  recita "Esercitare le
 funzioni di ufficio per l'esportazione  ai  termini  della  legge  1›
 giugno 1939, n. 1089".
    La  norma, pur non felicemente formulata, pare ricomprendere anche
 il rilascio delle licenze e dei nulla-osta previsti  dalla  legge  n.
 1089/1939;  in  ogni  caso  ed a tutto voler concedere, impone che le
 regioni siano coinvolte nei procedimenti per il rilascio di licenze e
 nulla  osta  anche  per  la  considerazione  che  alle stesse e', tra
 l'altro, attribuita (in via diretta) la funzione di conservazione  di
 codici,   manoscritti,   incunaboli,  stampe  e  libri  di  interesse
 regionale.
    5.  -  Dopo  la  premessa  non  occorre  spendere molte parole per
 dimostrare che il d.m. 30 ottobre 1990 nella parte impugnata  sottrae
 alla  regione  ricorrente  momenti  essenziali della materia "musei e
 biblioteche" come definita dai dd.P.R. 14 gennaio 1972,  n.  3  e  24
 luglio 1977, n. 616 e come delegata dagli stessi dd.P.R.
    Il  d.m.  30  ottobre  1990 trascritto in parte motiva attribuisce
 infatti all'esclusiva competenza degli uffici del Ministero dei  beni
 culturali  ed  ambientali  il  rilascio  delle "licenze" e dei "nulla
 osta" per l'esportazione definitiva o temporanea di qualsiasi oggetto
 avente  interesse  storico. . . ivi compresi i codici, i manoscritti,
 gli incunaboli, le stampe ed i libri.
    La dizione porta diritto a ritenere che la competenza ministeriale
 sia  stata  inopinatamente  ed  illegittimamente  estesa  anche  agli
 oggetti  rientranti  nella  materia  di competenza regionale "musei e
 biblioteche degli enti locali" come definita dall'art. 7  del  d.P.R.
 n.  3/1972 (che aveva trasferito alle regioni anche la soprintendenza
 ai beni librari) e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616/1977 e nella delega
 dell'art. 9 del d.P.R. n. 3/1972 che contempla le funzioni di ufficio
 per l'esportazione a termini della legge 1› giugno 1939, n. 1089.
    In  altri  termini  il  d.m.  30  ottobre  1990  e' invasivo della
 competenza della regione sottraendole ogni potesta' di intervento nel
 rilascio  delle autorizzazioni e dei nulla-osta per l'esportazione di
 codici,  manoscritti,  stampe  e  libri  e  quindi  illegittimo   per
 violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli
 artt. 7 e 9, lett. f), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3  e  dell'art.
 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    La  sottrazione  di  dette  funzioni alla competenza delle regioni
 (neppure coinvolte nel procedimento per il rilascio delle  licenze  e
 di   nulla-osta   per  l'esportazione  definitiva  o  temporanea)  e'
 destinata  anche  a  ripercuotersi  sull'espletamento  delle  residue
 funzioni  che  richiedono,  per  essere  assolte  correttamente,  una
 visione coordinata della  materia.  Cio'  con  pregiudizio  del  buon
 andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.
    Non  senza rilievo, ai fini della denunciata violazione, e' poi la
 constatazione che l'invasione nelle  competenze  regionali  e'  stata
 disposta  con  un  d.m. che non puo' avere efficacia abrogativa di un
 atto avente forza di legge, qual e' il d.P.R. n. 3/1972.
                                P. Q. M.
    Si  chiede  e  conclude:  piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale,
 previa  declaratoria   di   illegittimita'   e   annullamento   della
 disposizione   del  d.m.  30  ottobre  1990  oggetto  di  impugnativa
 dichiarare il  difetto  di  attribuzione  dello  Stato  ed  affermare
 corrispondentemente  l'appartenenza  alle regioni della competenza in
 ordine agli oggetti di cui agli artt. 7 e 9, lett. f), del d.P.R.  14
 gennaio 1972, n. 3.
      Mantova, addi' 28 dicembre 1990
         Prof. avv. Roberto GIANOLIO - Avv. Alessandro SPERATI

 91C0048