N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 gennaio 1991
N. 6 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 gennaio 1991 (della regione Lombardia) Commercio con l'estero - Regolamento di importazione ed esportazione di merci - Attribuzione del potere di nulla-osta all'esportazione ed all'importazione di codici, manoscritti, stampe, libri ed incisioni agli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e di arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede presso alcune soprintendenze - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di musei e biblioteche - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a. (Decreto 30 ottobre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1990, n. 258) del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze). (Cost., artt. 97, 117 e 118, in relazione agli artt. 7 e 9, lett. f) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3).(GU n.7 del 13-2-1991 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Lombardia in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, rappresentata e difesa, giusta delibera di giunta 21 dicembre 1990, n. 4032 e delega a margine del presente ricorso dal prof. avv. Roberto Gianolio da Mantova (via Acerbi, 27) e dall'avv. Alessandro Sperati da Roma ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione al decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministero delle finanze 30 ottobre 1990 con oggetto "Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1990 supplemento ordinario; in particolare dell'allegato 3 numero di codice ex cap. 97. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze 30 ottobre 1990, ritenuta la necessita' di dare esecuzione a decisioni adottate in sede internazionale e comunitaria, nonche' per esigenze di interesse nazionale ha determinato l'elenco delle merci la cui esportazione e transito e' sottoposta ad autorizzazione ministeriale, qualunque sia il Paese di destinazione (all. 1); l'elenco delle merci la cui esportazione e' sottoposta ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione (all. 2) e l'elenco delle merci la cui esportazione e' subordinata alla osservanza delle formalita' specificate per ciascun prodotto (all. 3). Il terzo allegato ricomprende nella sua ultima parte (num cod. ex cap. 97) gli oggetti d'arte per i quali detta la seguente particolare disciplina: "L'esportazione definitiva o temporanea, degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse numismatico, e' vincolata alla presentazione, tra l'altro, di una 'licenza' o di un 'nulla osta', al cui rilascio sono autorizzati esclusivamente gli 'uffici di esportazione degli oggetti d'antichita' e d'arte' dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, aventi sede presso alcune sopraintendenze. La 'licenza' e' richiesta per esportare qualsiasi oggetto avente interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico o numismatico, con esclusione degli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Per i mobili il termine e' elevato a cento anni, mentre le opere dipinte a cinquanta. Il 'nulla osta' e', invece, necessario per gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". La norma appena trascritta e' lesiva delle attribuzioni della regione Lombardia in materia di "musei e biblioteche di enti locali" alla stessa trasferite e delegate rispettivamente dagli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene pertanto impugnata con il presente ricorso per il seguente motivo di D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dell'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Violazione art. 97 della Costituzione. 1. - E' necessario, per chiarezza, ricordare preliminarmente che il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni la materia "musei e biblioteche di enti locali": a) ha trasferito alle regioni (art. 7) le funzioni concernenti: la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e gli archivi storici a questi affidati; la manutenzione delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale; gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalita'; il coordinamento dell'attivita' dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale; b) ha disposto, per quanto riguarda il trasferimento degli uffici, il passaggio alle regioni delle sopraintendenze ai beni librari; c) ha infine, per i compiti piu' tipicamente protettivi, previsto un'ampia delega alle regioni (art. 9) che, tra l'altro, riguarda le funzioni: di vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale; di fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari degli oggetti di cui all'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge; di vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati; d) di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089, che ricomprendono il rilascio della licenza per l'esportazione in via definitiva (art. 36) e temporanea (art. 40). 2. - Le competenze regionali trasferite ex d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, hanno formato oggetto di chiarimento con l'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che sancisce "Le funzioni amministrative relative alla materia musei e biblioteche di enti locali concernono tutti i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza o comunque di interesse locale". La norma - fugando dubbi interpretativi sui contenuti del d.P.R. n. 3/1972 - ha svincolato totalmente la competenza delle regioni dalla territorialita' dell'ente, collegandola invece, con tutta chiarezza, alla localizzazione dell'interesse ed ha definito nel modo piu' ampio possibile (esistenza, conservazione, funzionamento e sviluppo) la finalizzazione delle funzioni relative alla materia. Il descritto quadro normativo non risulta modificato dagli interventi legislativi che si sono confusamente succeduti nella materia; non dalla legge 8 agosto 1972 "Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico"; non dalla legge 29 gennaio 1975 istitutiva del Ministero dei beni cultrali e per l'ambiente e dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sull'organizzazione di detto Ministero. 3. - Puo' conclusivamente ed in sintesi affermarsi: a) che le regioni hanno in materia di beni librari di interesse regionale la piu' ampia competenza restando riservata allo Stato la sola funzione di indirizzo e coordinamento e per le funzioni delegate la potesta' del Consiglio dei Ministri di disporre il compimento di atti in sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente; b) che la delega di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 3/1972 - la quale trae origine dall'esigenza di consentire un organico svolgimento delle funzioni anche con riguardo alle submaterie connesse ed ai punti di sutura fra le singole materie che a rigore non dovrebbero appartenere alla competenza regionale e di evitare forme di dipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni - ha assunto, risalendo al 1972, carattere di stabilita', si' che e' lecito sostenere che trattasi di funzioni istituzionalmente appartenenti alle regioni seppure assoggettate ad una disciplina particolare. 4. - Cio' precisato, in via di principio e generale e' necessario fermare l'attenzione sulla portata della delega contenuta nell'art. 9 del d.P.R. n. 3/1972, alla lett. f) che recita "Esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089". La norma, pur non felicemente formulata, pare ricomprendere anche il rilascio delle licenze e dei nulla-osta previsti dalla legge n. 1089/1939; in ogni caso ed a tutto voler concedere, impone che le regioni siano coinvolte nei procedimenti per il rilascio di licenze e nulla osta anche per la considerazione che alle stesse e', tra l'altro, attribuita (in via diretta) la funzione di conservazione di codici, manoscritti, incunaboli, stampe e libri di interesse regionale. 5. - Dopo la premessa non occorre spendere molte parole per dimostrare che il d.m. 30 ottobre 1990 nella parte impugnata sottrae alla regione ricorrente momenti essenziali della materia "musei e biblioteche" come definita dai dd.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e 24 luglio 1977, n. 616 e come delegata dagli stessi dd.P.R. Il d.m. 30 ottobre 1990 trascritto in parte motiva attribuisce infatti all'esclusiva competenza degli uffici del Ministero dei beni culturali ed ambientali il rilascio delle "licenze" e dei "nulla osta" per l'esportazione definitiva o temporanea di qualsiasi oggetto avente interesse storico. . . ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe ed i libri. La dizione porta diritto a ritenere che la competenza ministeriale sia stata inopinatamente ed illegittimamente estesa anche agli oggetti rientranti nella materia di competenza regionale "musei e biblioteche degli enti locali" come definita dall'art. 7 del d.P.R. n. 3/1972 (che aveva trasferito alle regioni anche la soprintendenza ai beni librari) e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616/1977 e nella delega dell'art. 9 del d.P.R. n. 3/1972 che contempla le funzioni di ufficio per l'esportazione a termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089. In altri termini il d.m. 30 ottobre 1990 e' invasivo della competenza della regione sottraendole ogni potesta' di intervento nel rilascio delle autorizzazioni e dei nulla-osta per l'esportazione di codici, manoscritti, stampe e libri e quindi illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli artt. 7 e 9, lett. f), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dell'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La sottrazione di dette funzioni alla competenza delle regioni (neppure coinvolte nel procedimento per il rilascio delle licenze e di nulla-osta per l'esportazione definitiva o temporanea) e' destinata anche a ripercuotersi sull'espletamento delle residue funzioni che richiedono, per essere assolte correttamente, una visione coordinata della materia. Cio' con pregiudizio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione. Non senza rilievo, ai fini della denunciata violazione, e' poi la constatazione che l'invasione nelle competenze regionali e' stata disposta con un d.m. che non puo' avere efficacia abrogativa di un atto avente forza di legge, qual e' il d.P.R. n. 3/1972.
P. Q. M. Si chiede e conclude: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale, previa declaratoria di illegittimita' e annullamento della disposizione del d.m. 30 ottobre 1990 oggetto di impugnativa dichiarare il difetto di attribuzione dello Stato ed affermare corrispondentemente l'appartenenza alle regioni della competenza in ordine agli oggetti di cui agli artt. 7 e 9, lett. f), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Mantova, addi' 28 dicembre 1990 Prof. avv. Roberto GIANOLIO - Avv. Alessandro SPERATI 91C0048