DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza  in  conseguenza  della  grave
crisi umanitaria in atto nella Repubblica Araba di Siria e nel  Regno
Hascemita di Giordania. (13A06812) 
(GU n.189 del 13-8-2013)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 2 agosto 2013 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31  maggio  2005,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  luglio  2005,  n.
152,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi  all'estero  del
Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Considerato  che  nella  Repubblica  Araba  di  Siria  e'  in  atto
un'emergenza umanitaria che ha determinato  gravi  ripercussioni  sul
tessuto  sociale  ed  economico  costringendo  numerose   persone   a
rifugiarsi nei vicini confini, in particolare nel Regno Hascemita  di
Giordania; 
  Vista la nota del 23 luglio 2013 con cui la Direzione Generale  per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari  esteri,  ha
rappresentato  la  necessita'  di  un  intervento  congiunto  tra  il
predetto Dicastero ed il Dipartimento  della  protezione  civile  nel
territorio giordano, ed in particolare nella zona orientale di Azraq; 
  Considerato che la predetta Direzione Generale per la  Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri mette a  disposizione
proprie risorse, nel limite di euro  1.200.000,00,  da  destinare  al
contesto  emergenziale  in  questione,  ed   in   particolare,   alla
installazione e alla messa in opera di  una  struttura  sanitaria  in
grado di  fornire  servizi  di  primo  soccorso,  assistenza  medica,
medico-specialistica e chirurgica ai  rifugiati  del  campo  profughi
nella zona di Arzaq; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di  tutte  le  iniziative  di  carattere
umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria  e
pacifica,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   interventi   di
carattere  straordinario  ed  urgente,  ove  necessario,  in   deroga
all'ordinamento giuridico vigente; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per
la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio
2005, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  luglio
2005, n. 152 e' dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del
presente provvedimento, lo stato di emergenza  in  conseguenza  della
grave situazione in cui versa la popolazione della  Repubblica  Araba
di Siria, che necessita di assistenza di carattere sociale, economico
e  sanitario  nei  Paesi  limitrofi,  ed  in  particolare  nel  Regno
Hascemita di Giordania. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanza  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  volte  alla  realizzazione  dei   primi
interventi finalizzati all'organizzazione  ed  all'effettuazione  dei
servizi di soccorso e di  assistenza  alla  popolazione  interessata,
nonche'  agli  interventi   provvisionali   essenziali   alle   prime
necessita'. 
  3. Per la definizione delle modalita' di attuazione dell'intervento
umanitario di cui alla presente delibera, si provvede anche ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con il ricorso
all'applicazione degli articoli 9 e 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 
  4. Alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  1,  la  Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari
esteri, provvede, in  via  ordinaria,  a  coordinare  gli  interventi
necessari per il superamento della grave situazione in cui  versa  la
popolazione della Repubblica Araba di Siria. 
  5. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite massimo di euro 1.200.000,00 che verranno  trasferiti  dal
Ministero  degli  affari  esteri  al  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta