DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2013
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nella Repubblica Araba di Siria e nel Regno Hascemita di Giordania. (13A06812)(GU n.189 del 13-8-2013)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 2 agosto 2013 Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Considerato che nella Repubblica Araba di Siria e' in atto un'emergenza umanitaria che ha determinato gravi ripercussioni sul tessuto sociale ed economico costringendo numerose persone a rifugiarsi nei vicini confini, in particolare nel Regno Hascemita di Giordania; Vista la nota del 23 luglio 2013 con cui la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, ha rappresentato la necessita' di un intervento congiunto tra il predetto Dicastero ed il Dipartimento della protezione civile nel territorio giordano, ed in particolare nella zona orientale di Azraq; Considerato che la predetta Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri mette a disposizione proprie risorse, nel limite di euro 1.200.000,00, da destinare al contesto emergenziale in questione, ed in particolare, alla installazione e alla messa in opera di una struttura sanitaria in grado di fornire servizi di primo soccorso, assistenza medica, medico-specialistica e chirurgica ai rifugiati del campo profughi nella zona di Arzaq; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e' dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria, che necessita di assistenza di carattere sociale, economico e sanitario nei Paesi limitrofi, ed in particolare nel Regno Hascemita di Giordania. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione dei primi interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata, nonche' agli interventi provvisionali essenziali alle prime necessita'. 3. Per la definizione delle modalita' di attuazione dell'intervento umanitario di cui alla presente delibera, si provvede anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con il ricorso all'applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi necessari per il superamento della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria. 5. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 1.200.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione civile. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2013 Il Presidente: Letta