CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 15 luglio 2004, n. 43 

Trasmissione  di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni,
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in
materia di beni e servizi informatici.
(GU n.170 del 22-7-2004)
 
 Vigente al: 22-7-2004  
 

                              Ai responsabili dei sistemi informativi
                              automatizzati   delle   amministrazioni
                              destinatarie  del  decreto  legislativo
                              12 febbraio 1993, n. 39
                                e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dipartimento della funzione pubblica
                              Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
                              tecnologie
                              Al Consiglio di Stato
                              Alla Corte dei conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              Alla Ragioneria generale dello Stato
  Come  e'  noto,  le  circolari del 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4, del
5 settembre  1994,  n.  AIPA/CR/6 e del 5 ottobre 2001 n. AIPA/CR/33,
hanno  previsto  l'obbligo,  a  carico  delle  amministrazioni di cui
all'art.  1  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, di
trasmettere  copia  di tutti i contratti relativi all'acquisizione di
beni  e  servizi  informatici  nel  termine  di  trenta  giorni dalla
sottoscrizione.
  Alla  luce  dell'esperienza  sino ad oggi maturata, e allo scopo di
snellire  il  lavoro di rilevazione ed esame dei contratti trasmessi,
si   ritiene  ora  opportuno  raccomandare  alle  amministrazioni  di
allegare  ai  citati  contratti  tutti gli eventuali documenti che ne
formino  parte  integrante,  con  particolare riferimento all'offerta
economica  del  fornitore,  o  ad  analogo  documento  contenente  il
dettaglio analitico dei costi della fornitura. Questa raccomandazione
e'  volta  a  consentire una piu' efficace e puntuale trattazione dei
dati di maggiore interesse.
  Si   raccomanda,   altresi',   di   indicare,   nella   lettera  di
trasmissione, se i contratti che vengono trasmessi siano o meno stati
oggetto   del  parere  di  cui  all'art.  8  del  richiamato  decreto
legislativo  e,  in  caso  affermativo,  di  indicare gli estremi del
parere stesso.
  Si  precisa  inoltre che, per i contratti in parola e per gli altri
documenti   che  costituiscono  parte  integrante  degli  stessi,  da
allegare,  sara'  da  preferirsi  il  formato  «immagine» su supporto
elettronico.
    Roma, 15 luglio 2004
                                               Il presidente: Zoffoli